Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2024, n. 1787
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 9 luglio 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3785/2016 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusto mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso - anche disgiuntamente - dagli avv.ti Ida
Verrengia ed Itala De Benedictis, in virtù di procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede provinciale alla Via Arena, Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.4.2016 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che con sentenza n. 985/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società ex datrice di lavoro era stata condannata al pagamento in suo favore delle retribuzioni e delle Pt_2
competenze di fine rapporto;
che aveva poi presentato in data 18.6.2015 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento della somma netta di € 4.068,09 a titolo di TFR e della somma lorda di € 6.181,92 per crediti di lavoro maturati negli ultimi 90 giorni
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e che tuttavia con lettera del 25.11.2016 l' comunicava il rigetto dell'istanza per CP_1
“mancata dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro”.
Tanto premesso, ha evidenziato che la società ex datrice di lavoro risultava cancellata dal
Registro delle Imprese e quindi ritenuta la insussistenza di garanzie patrimoniali su cui rivalersi ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad accedere al Fondo
CP_ di Garanzia dell' e di condannare l' al pagamento dell'importo netto Controparte_2 di 4.068,09 a titolo di TFR e della somma lorda di € 6.181,92 per mensilità. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è costituito resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
La causa, rinviata per la discussione, è stata assegnata a questo giudice in virtù del decreto
n. 149/2024 della Presidente del Tribunale avente ad oggetto “piano di redistribuzione dei giudizi pendenti sul ruolo della sezione lavoro di raggiungimento degli obiettivi PNRR di riduzione dell'arretrato civile per il 2024” in data 21.5.2024. All'udienza del 9 luglio 2024, udita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, si è provveduto a dare lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo di Garanzia alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2 commi 2° e ss.);
dall'altro, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2 comma 5°).
I giudici di legittimità hanno poi evidenziato (cfr. ordinanza n. 14020 del 2020) che “il datore di lavoro cancellato dal registro dell'imprese può essere dichiarato fallito solo entro
1 anno dalla cancellazione dal registro dell'imprese (artt. 10 1. fall.);
e che la giurisprudenza pone a carico del creditore che ha tempestivamente presentato la relativa istanza il rischio del ritardo della pronuncia di insolvenza (Cass. n. 8932/2013);
sicché, decorso l'anno dalla cancellazione, il lavoratore creditore può accedere al Fondo solo per la via dell'esecuzione individuale (da ultimo, ordinanza n. 27467 del 20 /11/ 2017 " Ai fini della tutela prevista dalla I. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del
TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al
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fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività) da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della I. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con
'). 8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale CP_3
nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n.
4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004;
Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione