Trib. Salerno, sentenza 01/02/2024, n. 614
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Testo completo
R.G.5222/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa I B - Presidente
2) dott.ssa C C - Giudice
3) dott.ssa V C - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5222/2019 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente TRA
, nata a Zalau (Romania) il 20.04.1985, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Udi
[...] dell'avv. L L dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso RICORRENTE E
, nato a Battipaglia (SA) il 13.09.1967, C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Montecorvino Pugliano (SA)
[...] ige n. 6 presso lo studio dell'avv. L D C dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE E AVV. nella qualità di Curatore Speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
il 02.05.2006, e , nata
[...] Controparte_3
007, rappresentata e difesa da sé RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 20 maggio 2019, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con maggio 2005 Controparte_1 nel Comune di Battipaglia (SA) e che gale erano nati due figli: C (02.05.2006) e (10.07.2007), chiedeva pronunciarsi la CP_3 separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei comportamenti violenti e ingiuriosi del marito perpetrati nei propri confronti anche alla presenza dei figli, alimentati dalla sua ossessiva gelosia;
pertanto, in considerazione del venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva la separazione con pronuncia di addebito di responsabilita al residente, nonche l'affidamento esclusivo dei minori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione e contestava le alle nte, precisando che la crisi coniugale era stata determinata dalla mancanza di solidarieta familiare della moglie che non aveva assolto ai propri compiti di cura e di assistenza morale e materiale e aveva spesso coinvolto i figli nelle discussioni tra i coniugi;
chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilita alla moglie, opponendosi in particolare alla domanda di affidamento esclusivo dei figli. Nel corso del giudizio, entrambe le parti avanzavano domande ex art. 333 c.c. deducendo gravi reciproche inadempienze ai compiti genitoriali e, pertanto, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse dei minori e disposta una CTU per valutare le capacita genitoriali e gli aspetti psicologici di tutte le persone coinvolte.
2. In data 12 novembre 2019, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
3. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale deve valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 2314/2020. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 16.12.2019, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere alla
moglie la somma di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche