Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 548 / 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548 / 2020 promossa da:
IC NO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
BIANCO MAURO (C. F. [...]) e dall'Avv. AMATUCCI PATRIZIA (C. F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv, BIANCO
MAURO sito in ROMA, VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 2 (PEC: maurobianco@ordineavvocatiroma.ord ;
patriziaamatucci@ordineavvocatiroma.org)
ATTORE
Contro
ALLIANZ S.P.A (C.F. 05032630963), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
CAIAFFA FABIO (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso il suo studio in ROMA, VIA NIZZA N. 53, (PEC: fabiocaiaffa@ordineavvocatiroma.org)
CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da sinistro. pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale del 10/07/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Allianz S.p.A. per
l'accertamento della responsabilità ex art. 1218 e ss. cc. in ordine alla mancata erogazione dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio in itinere avvenuto il 24.02.2017 sulla via
Palombarese all'altezza del bivio per Castelchiodato di EN (cfr. doc. n°3 del fascicolo di parte attrice). Segnatamente, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell'Allianz
S.p.A. e di condannarla al pagamento dell'indennizzo di € 112.500,00 in virtù dell'operatività della polizza infortuni “Blu Suite” n. 112696223 stipulata in data 21/12/2016.
Si costituiva tardivamente la Allianz S.p.A., la quale sollevava in primo luogo eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., per aver omesso parte attrice di riferire una preesistente malattia professionale;
in secondo luogo, sollevava l'eccezione sul divieto di cumulo di indennizzi, avendo parte attrice già conseguito liquidazione Inail per il medesimo sinistro (cfr. documentazione
Inail in risposta all'ordinanza del 4/8/2023).
Successivamente, all'udienza del 9 marzo 2022 questo Giudice concedeva i termini di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c.
e
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