Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4066/2022 promossa da:
EA CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Massimo
Forgione e dell'Avv. Maria Cristina Forgione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, Via Magenta, 30
- parte attrice - nei confronti di
NI VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Ivano
Alessandro Perlino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
2G ARREDI S.R.L.S. (P.I. 03862120130), con il patrocinio dell'Avv. Ivano Alessandro
Perlino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
nel merito a) accertare e dichiarare l'inadempimento di IO IO - Impresa
Individuale (I.A. DESIGN di IO IO) - con riferimento alle obbligazioni contratte a favore di CA EA;
b) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di 2G
Arredi srls ai danni di CA EA;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento di
2G Arredi srls ai danni di CA EA;
d) condannare IO IO - impresa individuale (I.A. DESIGN di IO IO) - e/o 2G Arredi srls in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva a pagare al sig. CA EA la somma di EURO 9.943,87
o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da contenere comunque nei limiti previsti dalla lettera c) dello scaglione di cui alla legge sul Contributo Unificato –
Cognizione Ordinaria –. Oltre interessi dalla sentenza al saldo sul danno. Con vittoria di spese, diritti e onorari distratti a favore degli avv.ti Maria Cristina Forgione e Massimo
Forgione e sentenza provvisoriamente esecutiva. Il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria: ammissione dei testi e dei capitoli di prova di cui all'atto di citazione e alle
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memorie ex art. 183, VI comma del codice di procedura civile ritualmente depositate nonchè ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti dai convenuti. Conclusioni delle parti convenute
Nel merito in via principale
Respingersi le domande di controparte, per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, voler determinare l'importo da versare in favore del sig. IR nella minor somma pari ad € 5.000,00= . Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, EA IR ha convenuto in giudizio
IO IO e 2G Arredi S.r.l.s., deducendo che:
- nel mese di settembre 2021 aveva commissionato a “I.A. DESIGN” di IO
IO mobili per l'arredo della propria abitazione di Fino Mornasco, con consegna prevista a dicembre 2021;

- il prezzo pattuito tra le parti per l'intero arredamento era pari ad € 24.200,00 (IVA inclusa) e IO IO aveva indicato che il pagamento dovesse essere eseguito a favore della società 2G Arredi S.r.l.S., che il convenuto aveva affermato fosse a lui riconducibile;

- nonostante l'attore avesse provveduto al versamento di complessivi € 21.300,00, nel mese di maggio del 2022 IO IO non aveva ancora consegnato di tutti gli arredi;

- pertanto, in data 18.05.2022, le parti avevano stipulato un accordo nel quale: a) avevano ricapitolato gli elementi di arredo mancanti e stabilito che la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il 30.06.2022;
b) avevano pattuito che, dopo quella data, l'attore sarebbe stato libero di acquistare la mobilia per completare l'arredo presso una ditta terza, scalando dal prezzo di acquisto pagato al terzo la residua somma dovuta a IO IO, pari ad € 2.900,00;
c) avevano concordato che, se fosse emerso un importo maggiore di spesa, IO IO avrebbe dovuto rimborsare la differenza tra ciò che EA IR avesse speso e quanto ancora dovuto a saldo del mobilio commissionato al convenuto;

- alla data del 30.06.2024, nulla era stato consegnato e, pertanto, EA IR si era rivolto a terzi per l'acquisto degli arredi, sostenendo una spesa di € 12.843,87;
di conseguenza, il convenuto avrebbe dovuto rimborsare all'attore l'importo di €
9.943,87 (12.843,87 – 2.900), speso per completare l'arredo;

- nulla, tuttavia, aveva corrisposto il convenuto;

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- eseguite dall'attore ricerche presso la camera di commercio, lo stesso aveva appurato che non era iscritta alcuna impresa con denominazione I.A. DESIGN di
IO IO, ma solo una ditta individuale IO IO, con medesima partita
IVA, mentre 2G Arredi S.r.l.s. nulla aveva a che fare con la ditta individuale IO
IO;
pertanto, 2G Arredi S.r.l.s. aveva acquisito denaro senza titolo.
Ha pertanto chiesto di accertare l'inadempimento di IO IO e l'indebito arricchimento di 2G Arredi S.r.l. e quindi di condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva, a pagargli la somma di € 9.943,87 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Si è costituito in giudizio IO IO, deducendo che:
- le parti avevano sottoscritto una proposta di commissione avente ad oggetto la realizzazione di mobili di manifattura artigianale;

- la ragione del ritardo nella consegna risiedeva nel fatto che l'artigiano che avrebbe dovuto eseguire il disegno e le finiture ne aveva ritardato la realizzazione;

- il convenuto aveva cercato di addivenire a una composizione bonaria della vertenza ed era disposto ad offrire all'attore la somma omnicomprensiva di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa;

- le spese sostenute da EA IR per ultimare l'arredo non erano stato oggetto di verifica da parte del convenuto.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di voler determinare
l'importo da versare in favore di EA IR
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