Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 7

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;

esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;

lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;

promossa da:
NN CI, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...], rappresentata e difesa degli Avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio, Zampieri Nicola, Lideo Francesca e Rinaldi Giovanni, giusta procura in atti;

RICORRENTE


contro

:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;

RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.05.2024 NN CI, docente assunta a tempo determinato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti
anche solo M.I.M) in servizio nell'A.S. 2024/2025 presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di
IA (RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato, negli AA.SS. 2019/2020 e 2021/2022, nell'ambito territoriale di Bologna e Milano e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D. L.vo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto in via principale, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, 122 e 124, della L.n.107/2015, dell'art.2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell e ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi