Trib. L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna AR Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 940/2023 R.G. vertente
T R A
AR EN IO , IR RI, LO LI
IO, OR SI, EL DI MARIO, DO
AF, RA AF, elettivamente domiciliati in L'Aquila, Viale Nizza n. 11, presso e nello studio dell' Avv. FABRIZIO DI MARCO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. dall'AVV. PIO LUDOVICI
Attori
E
CONSORZIO OBBLIGATORIO “VIA DEGLI SI” in persona del Presidente pro tempore Sig. ST PO, elettivamente domiciliato in L' Aquila Via Arco dei Veneziani n.27 presso e nello studio dell'Avv. Lanfranco Massimi dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: consorzio obbligatorio- impugnazione delibera consortile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 171 ter c.p.c., i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 28/04/2023 gli attori, AR SE PA, RE
AR, LO AN PA, ZO LF, LA Di IO, FR RA
e RA RA impugnavano dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila la delibera consortile del 24.03.2023 per nullità e/o annullabilità per mancata convocazione degli attori e mancato inserimento all'OdG dell'ingresso nel Consorzio dei proprietari che avevano fatto richiesta. Affermavano inoltre la nullità della suddetta delibera consortile per nullità derivata dalla nullità delle precedenti delibere assunte dal Consorzio il 13.11.2020 ed il 25.11.2022 impugnate da essi attori innanzi a codesto
Tribunale con giudizio recante il N.R.G. 2544/22.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa, previo ogni necessario accertamento e declaratoria e previa sospensione dell'efficacia delle delibere assunte all'assemblea del consorzio “Via degli LF” del giorno 24.03.2023, dichiarare nulle o annullabili le delibere assunte dall'organo assembleare del Consorzio obbligatorio “Via degli
LF” il giorno 24.03.2023, con ogni conseguenza di legge in merito all'operatività delle delibere assunte all'assemblea del 24.03.2023 e del consorzio medesimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Condannare il Consorzio Obbligatorio “Via degli LF”, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento”.
Si costituiva in giudizio il Consorzio Obbligatorio “Via degli LF” per contestare
l' avversa ricostruzione dei fatti e per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori e la pregiudizialità del giudizio N. 2544/22 pendente dinanzi a codesto Tribunale e per l'effetto sospendere il presente giudizio sino alla definizione di quello in precedenza indicato;
nel merito, dichiarare la radicale infondatezza delle avverse domande alla luce del legittimo operato dell'assemblea e del Presidente del Consorzio regolarmente nominato ed esplicante in pieno le proprie funzioni.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori così come in narrativa esposto;
sempre in via preliminare, dichiarare la pregiudizialità del giudizio
N.2544/22 pendente dinanzi a codesto On.le Tribunale e per l'effetto sospendere il presente giudizio sino alla definizione di quello in precedenza indicato;
nel merito, dichiarare comunque