Trib. Palermo, sentenza 20/03/2024, n. 1253
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 5303/2021 R.G.L., promossa Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Parte_1
WALTER MICELI e FABIO GANCI
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
Controparte_1
- convenuto contumace-
All'esito dell'udienza del 18/03/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della parte convenuta.
In accoglimento del ricorso, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di
€ 1.983,81, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 3.6.2021, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere docente di Scuola Secondaria di II grado, classi di concorso (C260), B015),
(C290), specializzato nelle attività didattiche di sostegno e di avere stipulato, nel periodo che va dal 26.11.2014 al 30.06.2020, ripetuti contratti di docenza a tempo determinato, lamentava che il convenuto non gli aveva corrisposto CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014/2015 al
2019/2020 e di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento, quantificato in euro 1.983,81, oltre accessori e col pagamento delle spese di lite.
Domandava pertanto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16,
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20. - condannare il Controparte_1
in persona del al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di
[...] Controparte_2
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, della somma di euro 1.983,81 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso va accolto.
Occorre dapprima esaminare il quadro normativo di riferimento.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, ha previsto all'art.
13, commi 9 e 10 che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
2 carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA” mentre all'art. 19, relativo ai docenti
a tempo determinato, ha previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del