Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 957
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 957
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3165/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
ELbetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3165/2018 promossa da:
DR LI ([...]) rappresentato e difeso dall'avv.
BENASSI ALESSIO;

ATTORE
contro
LI LI ([...]), ZI EL ([...]), SS BI ([...]) e
ZI IA ([...]) rappresentati e difesi dall'abogada
MARIA-CHIARA TOMELLERI;

CONVENUTI
e con l'intervento di
BIPIEMME VITA S.P.A. (10769290155) rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE BALDI, dall'avv. VINCENZO TIMPANO e dall'avv. GIUSEPPE ANGIOLILLO;

PARTE TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 14 Oggetto: successioni e donazioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) in via principale: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, annullarsi ai sensi di quanto disposto dall'art. 775 c.c. i negozi di accensione delle polizze assicurative concluse in data 30.11.2012 e 3.1.2014 con Bipiemme Vita s.p.a. ed il versamento del relativo premio, condannando per l'effetto AN AO e NA
MA, ciascuno per quanto di ragione e nella loro qualità di beneficiari dei contratti assicurativi, o comunque chi verrà ritenuto obbligato in tal senso alla corresponsione al deducente della complessiva somma di € 50.435,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;

1.1) in via subordinata: in ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub
a), accertarsi la lesione della quota di legittima riservata ad DR TI in esito ai negozi di donazione indiretta operati dalla de cuius in favore di AN AO e
NA MA mediante la stipula delle polizze assicurative 30.11.2012 e 3.1.2014 ovvero il versamento del relativo premio, condannando gli stessi, ciascuno per quanto di ragione, a reintegrare la quota riservata all'attore ai sensi di quanto previsto dall'art. 537
c.c.;

2) in via principale: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, annullarsi ai sensi di quanto disposto dall'art. 775 o 428 c.c. i negozi attributivi in favore degli importi di € 950 in favore di LI TI e di € 6.400 ciascuno in favore di AN EL e AN AO, meglio descritti in citazione, condannando gli stessi, ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere in favore dell'attore la metà dell'importo percepito;

2.1) in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub c), ritenuta la natura di indebiti oggettivi dei negozi di pagamento delle somme di € 950 in favore di LI TI e di € 6.400 ciascuno in favore di AN EL e AN AO, meglio descritti in citazione, condannarsi gli stessi, ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere in favore dell'attore la metà dell'importo percepito;

2.2) in via ulteriormente subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub d), accertata la lesione della quota di legittima riservata all'attore per effetto dei negozi di pagamento delle somme di € 950 in favore di LI TI e di € 6.400 ciascuno in favore di AN EL e AN AO, condannarsi gli stessi, ciascuno per quanto di ragione, a reintegrare la quota riservata all'attore ai sensi di quanto previsto dall'art. 537 c.c.
3) in via principale: disporsi la divisione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
713 ss. c.c. del bene immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Motteggiana al fg. 19, part. 181 ed attualmente in comproprietà a DR ed LI TI, accertando ai sensi dell'art. 1062 c.c. ovvero costituendo ex novo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1054 c.c., servitù di passaggio coattiva che consenta di accedere e recedere da detto immobile alla via pubblica, secondo il percorso esistente in loco ovvero che risulterà di giustizia.
In ogni caso vittoria in spese e compensi di lite”
pagina 2 di 14 Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
in via principale: rigettare le domande attoree in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree relative alla attribuzione della quota di legittima spettante a TI DR, disporre che la suddetta quota sia limitata ad 1/3 dell'asse ereditario in virtù del testamento olografo pubblicato.
in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree limitatamente al punto 2) delle conclusioni, disporre che la quota di legittima spettante ad
DR TI sia limitata ad 1/3 dei beni caduti in successione in virtù del testamento olografo pubblicato;

Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria domanda ed eccezione, previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:
Nel merito - rigettare la domanda di annullamento delle polizze svolta da parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento delle polizze per cui è causa, condannare:
(i) il signor MA NA, in qualità di beneficiario della polizza n. 2600287, alla restituzione in favore di BANCO BPM VITA dell'importo di Euro 50.221,33= percepito a titolo di indennizzo;

(ii) il signor AO AN, in qualità di beneficiario della polizza n. 2600553, alla restituzione in favore di BANCO BPM VITA dell'importo di Euro 50.469,76= percepito a titolo di indennizzo;
il tutto oltre interessi dalla data della domanda, da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., 4 comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio allegando: di essere figlio di EL MI, deceduta in data 22.04.2014 senza testamento, essendo unici suoi eredi legittimi lo stesso attore e
l'altra figliaq, LI TI;
che l'asse ereditario era composto, al momento dell'apertura della successione, da un solo terreno di 230 mq sito in Motteggiana;
che in vita, la de cuius aveva stipulato in data 30.11.2012 e 2.01.2014 due polizze vita con la società BIPIEMME VITA S.P.A.: la prima versando un premio di 50.000,00 Euro ed indicando come beneficiario in caso di morte il compagno della nipote EL AN, figlia pagina 3 di 14
di LI TI;
la seconda versando un premio di 50.870,00 Euro ed indicando come beneficiario in caso di morte il nipote PA AN, figlio di LI TI;
che tali polizze rappresentano una donazione indiretta, posta in essere quando la de cuius era tuttavia incapace di intendere e volere, dunque annullabili ai sensi dell'art. 775
c.c.
;
che, anche ove ritenute non annullabili, le donazioni predette lederebbero la quota di legittima spettante all'attore, quale erede necessario, e dovrebbero dunque essere proporzionalmente ridotte;
che inoltre, pochi giorni prima della morte, la de cuius risulta aver sottoscritto tre assegni, uno da 950,00 Euro a favore di LI TI, uno di
Euro 6.400,00 a favore di AO AN e uno di Euro 6.400,00 a favore di EL AN, anch'essi annullabili stante l'incapacità della de cuius al momento della sottoscrizione o comunque riducibili in quanto donazioni lesive della legittima riservata all'attore.
L'attore ha chiesto infine la divisione dell'unico cespite immobiliare facente parte dell'asse ereditario, con costituzione di servitù di passaggio, stante l'interclusione del fondo.
2. Si sono costituiti i convenuti che hanno allegato: che l'attore aveva già radicato contro
LI TI, EL AN e AO AN una domanda di accertamento della nullità di atti dispositivi posti in essere dalla de cuius e relativi all'alienazione di due beni immobili di proprietà della stessa, chiedendo l'accertamento della simulazione di donazione, e che, con sentenza del Tribunale di Mantova n. 892/2017 del 22.09.2017 la domanda è stata rigettata;
che in data 24.10.2018 è stato pubblicato testamento olografo di
EL MI del 21.11.2000, con cui LI TI è stata nominata dalla madre erede universale, pur prevedendo la testatrice il lascito all'odierno attore della quota di legittima, da liquidarsi in denaro;
che, pur essendo la de cuius depressa ed affetta da varie patologie, la stessa è stata sempre pienamente capace di intendere e volere, fino ai giorni immediatamente precedenti alla morte, e da nessuna certificazione medica risulta la sua incapacità naturale al tempo della stipula delle due polizze e dell'emissione degli assegni di cui è causa;
che comunque gli importi relativi ai predetti assegni sono stati in parte utilizzati per spese relative alla de cuius ed il residuo rientrerebbe pacificamente nell'asse ereditario;
che quanto alla domanda di divisione dell'unico immobile ereditario, l'attore dovrà essere soddisfatto in denaro, non già in natura, stante la volontà in tal senso espressa dalla de cuius nel testamento citato.
3. All'udienza del 22.01.2019, i convenuti hanno formulato proposta transattiva consistente nella definizione della lite tramite la corresponsione di Euro 4.385,14 all'attore, rifiutata dall'attore medesimo.
4. Nel corso del giudizio, la Giudice Istruttrice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di BIPIEMME VITA S.R.L., contraente contrattuale delle due polizze di cui in via principale l'attore ha chiesto l'annullamento, ed ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità delle domande di riduzione proposte dall'attore in via subordinata verso i donatari non coeredi, avendo l'attore accettato l'eredità materna con beneficio di inventario senza tuttavia redigere inventario nei termini di legge.
5. Si è dunque costituita BIPIEMME VITA S.R.L., rilevando l'infondatezza delle domande attoree di annullamento delle polizze contratte dalla de cuius, in assenza della prova dell'incapacità di intendere e volere al momento
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