Trib. Locri, sentenza 11/11/2024, n. 592
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 1218/2022 R.G.Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa A A Presidente rel. dott.ssa M G Giudice dott.ssa V A G ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto disconoscimento di paternità, iscritta al
n. 1218/2022 R.G., introitata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia in tal senso della parte costituita, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: , nato a Siderno (RC) il Parte_1 C.F._1
21.09.1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti. dall'Avv. Antonio
Ricupero (indirizzo PEC: ;
Email_1
attore nei confronti di
(C.F.: ), nata a Zvolen Controparte_1 C.F._2
(Slovacchia) il 14.05.1998 e residente in Siderno alla via Enrico Fermi n. 37;
convenuto contumace
e di
Avv. (CF: ), nata a Locri Controparte_2 C.F._3
il 18.2.1971, nella qualità di curatore speciale e difensore del minore Per_1
nato a Locri (RC) il 05.03.2019, giusta nomina del Tribunale di Locri
[...]
con decreto del 28.2.2024, rappresentata e difesa da se medesima (indirizzo
PEC: ;
Email_2
convenuto
Pagina 1 di 7
n. 1218/2022 R.G.Tribunale di Locri.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
OGGETTO: DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti indicate in epigrafe, ha adito il Tribunale di Locri al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione, ai sensi dell'art. 263 C.C. che lo stesso
“non è il padre biologico del minore nato a Locri (RC), il Persona_1
05.03.2019 e, conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Siderno (RC), di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita con la consequenziale perdita da parte del minore del cognome di quest'ultimo e l'acquisizione del cognome della madre”, allegando le seguenti circostanze: che è nato nel corso di una relazione di convivenza Persona_1
tra la parte attrice e nel periodo 2017-2019;
che quest'ultimo Controparte_1
aveva proceduto al riconoscimento della paternità del minore il 05.03.2019;
che successivamente, nel settembre 2021, la aveva riferito a CP_1 Pt_1
“che durante il periodo di convivenza, in occasione di un suo viaggio in
[...]
Inghilterra, aveva intrattenuto una relazione carnale con un altro uomo e che vi erano dubbi sulla paternità del proprio figlio ;
che, infine, a seguito Per_1
di un test del DNA presso un laboratorio di analisi, veniva esclusa la paternità biologica in capo a . Parte_1
Integrato così regolarmente il contraddittorio, mentre la parte convenuta
non si costituiva in giudizio rimanendo contumace, si Controparte_1
costituita il curatore speciale del minore che, nei termini Persona_1
come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, non si oppone alla domanda attorea in quanto “L'eventuale privazione dello stato di figlio legittimo con conseguente mutamento dello status familiare del minore, a parere del curatore, non ne pregiudica gli equilibri affettivi e l'educazione”, nonché, “Considerata la giovane età di la circostanza che il nucleo Per_1
familiare si è trasferito in un paese diverso e che qui il minore inizierà un
Pagina 2 di 7
n. 1218/2022 R.G.Tribunale di Locri.
nuovo ciclo scolastico, che il fratello di ha già il cognome della madre Per_1
e che dunque non vi sarebbe alcuna diversità tra i due, il curatore non si oppone alla richiesta di perdita del cognome originariamente attribuito al minore ed all'acquisizione di quello materno”.
La domanda di disconoscimento di paternità è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel corso dell'odierno giudizio si è proceduto ad esperire CTU genetica che ha permesso di appurare con certezza che