Trib. Livorno, sentenza 13/02/2024, n. 126
TRIB Livorno
Sentenza
13 febbraio 2024
Sentenza
13 febbraio 2024
0
0
05:06:40
TRIB Livorno
Sentenza
13 febbraio 2024
Sentenza
13 febbraio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 187/2023 promossa da:
AR LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 55052 FORNACI DI BARGA presso il difensore avv. MARCHESE LUCA
PARTE RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GALILEO
GALILEI 40 LIVORNOpresso il difensore avv. MOSCHETTI ANNALISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA (C.F. 80024770721), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
GALILEO GALILEI 40 LIVORNOpresso il difensore avv. MOSCHETTI ANNALISA
pagina 1 di 7 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARDUCCI-VOLTA-
PACINOTTI DI PIOMBINO (C.F. 90032670490), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 IS ES adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “La professoressa ES IS, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, sezione e giudice designandi, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la notifica del presente ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione e per la costituzione della resistente, e quivi, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio ed esperiti gli eventuali atti di istruzione ritenuti indispensabili, accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto: - previo annullamento e/o inefficacia e/o nullità e comunque disapplicazione dei decreti prot. 30389 del 15 luglio 2022 e prot. n. 30547 del 18 luglio 2022 dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato alla Professoressa IS con provvedimento prot.
3918 del 29 luglio 2022 e, per l'affetto, disporre la reintegra della prof.ssa ES IS nel posto di lavoro a far data dal 27 luglio 2022;
- in ogni caso, accertare che tra la prof.ssa ES IS e il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è consolidato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per effetto del superamento del concorso e del periodo di prova;
- in via subordinata, accertare il diritto della professoressa
ES IS ad essere stabilizzata nel ruolo docenti in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere docente vincitrice del concorso per titoli ed esami indetto col decreto n. 106 del 23.2.2016 e di essere in servizio, come docente di ruolo, presso il Liceo Scientifico Carducci Volta Pacinotti di
Piombino. Chiariva, poi, la IS che essa ricorrente, al momento della scadenza delle domande per partecipare al concorso di cui sopra, era priva di abilitazione, pur essendo in possesso del diploma di laurea in Filologia, Letterature e Storia dell'antichità richiesto per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A011. Esponeva, dunque, la IS di aver impugnato dinanzi al TAR Lazio la clausola del bando che prevedeva la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso chiedendo, in via cautelare, l'ammissione allo stesso con riserva, dando atto pagina 2 di 7
che il TAR rigettava la domanda cautelare, che veniva tuttavia accolta in appello dal Consiglio di
Stato. Allegava la ricorrente, dunque, di aver partecipato al concorso superandolo di talché, a novembre 2017, in attesa della decisione di merito del TAR, veniva inserita con riserva in graduatoria. Chiariva, poi, la IS che con la sentenza 9279/2019 il TAR Lazio accoglieva il ricorso per tutti i docenti per le cui classi di concorso non erano stati attivati TFA e l'Ufficio
Scolastico della Puglia, con decreto n. 19379 del 22.7.2019 la inseriva a pieno titolo nelle graduatorie di merito, tanto che la stessa, con nota 7012 del 25.7.2019 era individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato senza clausola di riserva, superando positivamente l'anno di prova, di talché la IS era confermata in ruolo con decorrenza giuridica dall'1.9.2018 e cancellata dalle GPS. Lamentava la ricorrente che, con la sentenza 5154 del 22.6.2022, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello del MIUR riformando la sentenza del TAR Lazio e l'Ufficio Scolastico della Puglia depennava la IS, revocando la nomina in ruolo della stessa. L'odierna attrice, dunque, da un lato impugnava il licenziamento e, dall'altro, impugnava dinanzi al TAR Toscana i provvedimenti di depennamento e di revoca della nomina in chiedendo l'annullamento di tali atti, e il riconoscimento del consolidamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 187/2023 promossa da:
AR LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 55052 FORNACI DI BARGA presso il difensore avv. MARCHESE LUCA
PARTE RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GALILEO
GALILEI 40 LIVORNOpresso il difensore avv. MOSCHETTI ANNALISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA (C.F. 80024770721), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
GALILEO GALILEI 40 LIVORNOpresso il difensore avv. MOSCHETTI ANNALISA
pagina 1 di 7 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARDUCCI-VOLTA-
PACINOTTI DI PIOMBINO (C.F. 90032670490), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 IS ES adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “La professoressa ES IS, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, sezione e giudice designandi, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la notifica del presente ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione e per la costituzione della resistente, e quivi, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio ed esperiti gli eventuali atti di istruzione ritenuti indispensabili, accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto: - previo annullamento e/o inefficacia e/o nullità e comunque disapplicazione dei decreti prot. 30389 del 15 luglio 2022 e prot. n. 30547 del 18 luglio 2022 dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato alla Professoressa IS con provvedimento prot.
3918 del 29 luglio 2022 e, per l'affetto, disporre la reintegra della prof.ssa ES IS nel posto di lavoro a far data dal 27 luglio 2022;
- in ogni caso, accertare che tra la prof.ssa ES IS e il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è consolidato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per effetto del superamento del concorso e del periodo di prova;
- in via subordinata, accertare il diritto della professoressa
ES IS ad essere stabilizzata nel ruolo docenti in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere docente vincitrice del concorso per titoli ed esami indetto col decreto n. 106 del 23.2.2016 e di essere in servizio, come docente di ruolo, presso il Liceo Scientifico Carducci Volta Pacinotti di
Piombino. Chiariva, poi, la IS che essa ricorrente, al momento della scadenza delle domande per partecipare al concorso di cui sopra, era priva di abilitazione, pur essendo in possesso del diploma di laurea in Filologia, Letterature e Storia dell'antichità richiesto per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A011. Esponeva, dunque, la IS di aver impugnato dinanzi al TAR Lazio la clausola del bando che prevedeva la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso chiedendo, in via cautelare, l'ammissione allo stesso con riserva, dando atto pagina 2 di 7
che il TAR rigettava la domanda cautelare, che veniva tuttavia accolta in appello dal Consiglio di
Stato. Allegava la ricorrente, dunque, di aver partecipato al concorso superandolo di talché, a novembre 2017, in attesa della decisione di merito del TAR, veniva inserita con riserva in graduatoria. Chiariva, poi, la IS che con la sentenza 9279/2019 il TAR Lazio accoglieva il ricorso per tutti i docenti per le cui classi di concorso non erano stati attivati TFA e l'Ufficio
Scolastico della Puglia, con decreto n. 19379 del 22.7.2019 la inseriva a pieno titolo nelle graduatorie di merito, tanto che la stessa, con nota 7012 del 25.7.2019 era individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato senza clausola di riserva, superando positivamente l'anno di prova, di talché la IS era confermata in ruolo con decorrenza giuridica dall'1.9.2018 e cancellata dalle GPS. Lamentava la ricorrente che, con la sentenza 5154 del 22.6.2022, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello del MIUR riformando la sentenza del TAR Lazio e l'Ufficio Scolastico della Puglia depennava la IS, revocando la nomina in ruolo della stessa. L'odierna attrice, dunque, da un lato impugnava il licenziamento e, dall'altro, impugnava dinanzi al TAR Toscana i provvedimenti di depennamento e di revoca della nomina in chiedendo l'annullamento di tali atti, e il riconoscimento del consolidamento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi