Trib. Asti, sentenza 12/11/2024, n. 511
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Testo completo
V.G. 3343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa O S Presidente rel. dott.ssa E B Giudice dott.ssa S P Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3343/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DARDO FRANCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (sollecitato al pm il 6.11.24 ma non ancora emesso)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone. (sollecitato al pm il 6.11.24 ma non ancora emesso)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in RECANATI il 05/07/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RECANATI (atto n. 33 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: nata ad Alba il 10/09/1999 e nato ad Alba il Per_2
09/04/2002, maggiorenni non economicamente autosufficienti.
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 07/06/2018 n. cron. 6381/2018 (R.G. 382/2018).
Con ricorso depositato il 08/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa O S Presidente rel. dott.ssa E B Giudice dott.ssa S P Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3343/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DARDO FRANCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (sollecitato al pm il 6.11.24 ma non ancora emesso)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone. (sollecitato al pm il 6.11.24 ma non ancora emesso)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in RECANATI il 05/07/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RECANATI (atto n. 33 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: nata ad Alba il 10/09/1999 e nato ad Alba il Per_2
09/04/2002, maggiorenni non economicamente autosufficienti.
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 07/06/2018 n. cron. 6381/2018 (R.G. 382/2018).
Con ricorso depositato il 08/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle
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