Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 108

TRIB Brescia
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
9 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, con la sentenza definitiva n. R.G. 16753/2011, presieduta dal Giudice Gustavo Nanni e relatore Michele Posio. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardanti l'impugnazione di testamenti e la riduzione per lesione di legittima. Gli attori sostenevano la validità di un testamento del 1968, contestando le disposizioni testamentarie successive del 2007, e chiedevano la reintegrazione della loro quota di riserva e la divisione dell'asse ereditario. I convenuti, al contrario, sostenevano la validità dei testamenti del 2007, affermando che il testatore avesse revocato le disposizioni precedenti e dispensato i legittimari dalla collazione delle donazioni.

Il Giudice ha accolto in parte le richieste degli attori, confermando la validità del testamento del 1968 come integrato da quello del 2007, e ha disposto la divisione dell'asse ereditario secondo l'ipotesi n. 2 elaborata dal consulente tecnico d'ufficio. Ha respinto le domande di nullità e simulazione avanzate da entrambe le parti, ritenendo che le donazioni dirette ai convenuti fossero valide e che non vi fosse prova sufficiente per accertare la simulazione di atti. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la soccombenza reciproca.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 108
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 108
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 16753/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE relatore est.
COSTANZA TETI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16753/2011 promossa da:
RI AN (c.f. [...]), RI RI (c.f. VTR MRA 58M13
H410S) e RI NI (c.f. [...]), con l'avv. CARUNA LAURA
ATTORI contro
RR AR VA (c.f. CRR MGV 33H63 H4101I), RI VA (c.f.
[...]), RI DA AR (c.f. [...]),
RI AR IS (c.f. [...]) e SOCIETA' AGRICOLA
SABBIONERA DELLE SORELLE RI (c.f. 02834620987), con l'avv. MORRONE PIETRO
CONVENUTE
RI EP (c.f. [...]), con l'avv. LUCIANI MORRONE LAURA
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/04/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per gli attori
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese di lite (ivi comprese CTU e CTP) e delle competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge, voglia l'adito
Tribunale: pagina 1 di 20
- dato atto, come statuito nella sentenza parziale n. 1006/2016:
*della qualità degli attori di eredi del defunto TA LO in base al testamento in data 24.10.1968 come integrato dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
* di dover disporre la formazione delle quote secondo quanto stabilito dal de cuius nella scheda testamentaria in data 24.10.1968 come integrata dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
-ribadita la riserva ex art.340 c.p.c. in ordine alla richiesta di accertare e dichiarare, ex art. 735 c.c., la nullità della divisione effettuata dal testatore TA LO nel testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007;

In via principale di merito in ordine alle donazioni dirette e indirette e alla pedissequa divisione ereditaria:
a) accertare e dichiarare la sussistenza delle donazioni dirette delle quote della S. Michele S.r.l. e dell'immobile in AN a favore dei convenuti TA NN, TA EP, TA AL e TA ED e, per l'effetto, disporne la collazione all'asse ereditario;

b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento per successione anticipata dei Titoli comunitari all'aiuto e, per l'effetto, disporne la restituzione alla massa ereditaria;
in subordine, accertarne e dichiararne la natura di donazione indiretta e, per l'effetto, ordinarne la pedissequa collazione;
in ulteriore subordine, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;

c) accertare e dichiarare che l'atto di cessione dell'“azienda agricola TA LO” mediante atto a ministero notaio Camardella n. rep. 14381 in data 30.01.2001, in favore della “Società Agricola Sabbionera delle sorelle
TA s.s.” in persona delle signore TA AL e TA ED, costituisce negotium mixtum cun donatione;
pedissequamente, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;

d) accertare che la cessione dei Titoli Comunitari all'Aiuto (titoli PAC), avvenuta mediante atto a ministero notaio Camardella n. rep. 14381 in data 30.01.2007, in favore della “Società Agricola Sabbionera delle sorelle
TA s.s.” in persona delle signore TA AL e TA ED, è affetta da simulazione assoluta e, pertanto, dichiararla priva di effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;

e) accertare che la costituzione di impresa familiare, avvenuta mediante scrittura autenticata a ministero notaio
Brunelli n. rep. 59522 in data 19.12.2001, è affetta da simulazione assoluta e, pertanto, dichiararla priva di effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
per l'effetto
- condannare i coeredi in possesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario a rendere il conto della gestione dalla data di apertura della successione;

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- previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo i principi stabiliti dalla sentenza parziale n. 1006/2016 del
05.04.2016 resa inter partes e in base gli assegni indicati nella perizia del c.t.u. ing. Provezza, dichiarando gli attori di optare per l'IPOTESI 3;
ovvero
-previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo le schede testamentarie in atti, commisurate nei controvalori di cui al punto e) dell'atto di citazione in rinnovazione datato 10.11.2012, ovvero in quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, tenuto conto di quanto già percepito dai convenuti per donazione ovvero per devoluzione dai testamenti del 2007;

In via subordinata circa la cessione d'azienda:
- accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione d'azienda a ministero notaio Camardella n. rep. 14381 in data 30.01.2001, in favore della “Società Agricola Sabbionera delle sorelle TA s.s.” in persona del legale rappresentante pro tempore, per inadempimento di parte acquirente e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa ereditaria ovvero, in subordine, anche eventualmente in via parziaria, del loro controvalore.
Per le convenute
In via istruttoria, riguardo alla richiesta di chiarimenti al CTU, come da verbale depositato il 2 maggio 2023 che di seguito si trascrivono:
[omissis]
Nel merito, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15 luglio 2015,
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare prescritta ogni e qualsiasi domanda volta ad accertare la simulazione afferente le alienazioni delle PAC, la cessione della Azienda Agricola TA LO, nonché la costituzione di impresa familiare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi siccome infondata in fatto e in diritto ogni e qualsiasi domanda formulata dagli attori nei confronti delle odierne convenute, per i motivi tutti dedotti in atti.
IN VIA RICONVENZIONALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'illegittimità e comunque l'intervenuta abrogazione delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 24 ottobre 1968, che limitano i diritti successori pertoccanti all'erede legittimaria RR RI NN. Sempre previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertato in particolare che mediante una serie di atti dispositivi e mediante le schede testamentarie del 23 e del 26 febbraio 2007, il de cuius ha revocato le volontà espresse nel testamento del 24 ottobre 1968, visti gli artt. 680 e seguenti c.c., accertata e dichiarata la piena validità delle disposizioni testamentarie contenute nelle schede del 23 e del 26 febbraio 2007 con ogni conseguente attribuzione dei beni ivi elencati in capo ai beneficiari, accertata altresì la qualità di erede legittimario del coniuge RR RI NN, disporsi la divisione dei beni caduti in successione ereditaria dei quali il testatore non ha disposto, stante la loro divisibilità ai sensi di legge, disponendo le singole assegnazioni agli pagina 3 di 20
eredi e determinando gli eventuali conguagli in denaro secondo i criteri della successione legittima previa approvazione del redigendo progetto;

SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: darsi atto che l'Azienda Agricola Sabbionera delle Sorelle TA s.s. si dichiara di essere disponibile a versare agli altri eredi, in proporzione delle rispettive quote , la somma di €
120.110,61 (€149.625,35 - € 29.514,74) e in subordine l'importo di €149.625,35 (€174.625,35 - €25.000,00) e per l'effetto, rigettarsi la domanda subordinata di declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'atto di cessione d'azienda per Notaio Camardella, rep. n. 14381 in data 30 gennaio 2001.
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi gli attori a rifondere alle sorelle TA DA e
AL in proprio e quali socie dell'Azienda Agricola Sabbionera delle Sorelle TA s.s., fino al concorrere delle rispettive quote ereditarie l'importo di € 91.071,11 e comunque la somma che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per le ragioni di cui all'espositiva che precede;

SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE : condannarsi gli attori a rifondere alla madre RR RI
NN, fino al concorrere delle rispettive quote ereditarie, la somma €48.136,10 e comunque della somma che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi che le sorelle TA ED e AL, in proprio e quali socie della Azianda Agricola Sabbionera delle Sorelle TA s.s., avranno diritto di seguitare a condurre i fondi oggetto delle affittanze agrarie aventi ad oggetto i fondi di cui all'espositiva che precede e dei contratti di affittanza agraria qui prodotti e, comunque , in essere, fino alle relative scadenze contrattuali.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per la davvero non creduta ipotesi in cui le domande attoree aventi ad oggetto la collazione venissero ritenute anche solo in parte meritevoli di accoglimento, previo accertamento delle donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius in favore degli attori, dichiararsi
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