Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2024, n. 119
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. G C -Presidente
2) Dott. F T -Giudice rel.
3) Dott.ssa M M -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2348 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] C.F._1
Reggio Calabria il 07/08/1980) rappresentato e difeso dall'avv. C
I, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia n. 5b ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
M G M, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vittorio Veneto n.
20 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 23.09.2008;
-considerato che con decreto del 23.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 23.09.2008;
b) dal matrimonio è nato un figlio, (10.03.2017), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro
concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.09.2024;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 585 anno 2008, alle seguenti condizioni:
”1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali
597/2A, di proprietà comune ad essi coniugi, viene assegnata alla sig.ra
che continuerà ad abitarla con il figlio minore .