Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 490

TRIB Monza
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Monza
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 490
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 490
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

R.G. n. 7887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7887/2023 promossa da
FALLIMENTO DI B&V S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Rapisarda e dell'Avv. Serena
Borroni
PARTE ATTRICE contro
QUESTAPUBBLICITÁ S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Stillavato
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo
67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 6.234,24, effettuato da B&V e meglio indicato in narrativa, in favore di Questapubblicità s.p.a., o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;

- per l'effetto condannare Questapubblicità s.p.a. alla restituzione in favore del Fallimento B&V
s.r.l., della somma di Euro 6.234,24 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione mone-taria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;

- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del Fallimento B&V s.r.l. delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta:
1
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
Premesse le declaratorie tutte del caso,
Respingere, in ogni sua parte e con ogni miglior formula, le domande proposta dal FALLIMENTO
B&V S.r.l. con atto di citazione 30 ottobre 2023 nei confronti di QUESTAPUBBLICITA' S.p.A., questa assolvendo da ogni pretesa;
Condannare il FALLIMENTO B&V S.r.l. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Sentenza esecutiva come per Legge.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Il Fallimento di B&V S.r.l. ha proposto azione revocatoria ex art. 67, comma 2, L.F. avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 6.234,24 eseguito dall'impresa ancora in bonis in favore di
Questapubblicità S.p.a. nel c.d. “periodo sospetto” di sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, calcolato in virtù della retrodatazione dell'insolvenza a fini processuali ex art. 69 bis, comma 2, L.F..
Con l'atto introduttivo parte attrice ha rappresentato che
- il Fallimento di B&V S.r.l. è stato dichiarato, su istanza del PM, con sentenza n. 115/2020 emessa dal Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2020 e pubblicata il successivo 16 novembre 2020;
- il fallimento è stato preceduto dalla declaratoria di inammissibilità, in pari data, della proposta di concordato preventivo che B&V S.r.l. aveva presentato (doc. 2), dopo aver depositato, in data 16 luglio 2019, la relativa domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. iscritta presso il
Registro delle Imprese in data 18 luglio 2019 (doc. 3);
- il Curatore, dopo aver esaminato la contabilità aziendale, gli estratti conto e la documentazione societaria, ha rinvenuto un pagamento di € 6.234,24 effettuato da B&V S.r.l. in favore di
Questapubblicità S.p.a. (doc. 4) in data 20 maggio 2019;
- il pagamento in esame è avvenuto a seguito:
(a) dell'ottenimento da parte di Questapubblicità S.p.a. del decreto ingiuntivo n. 9953/2019, pubblicato il 4 maggio 2019 e notificato a B&V S.r.l. il 6 maggio 2019, relativo a n. 2 fatture del
2018, con cui il Tribunale di Milano aveva intimato a B&V S.r.l. di pagare “entro quaranta giorni, la somma di € 211.427,22, gli interessi come in ricorso e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato e marca da
2 bollo, i.v.a. e c.p.a., oltre ulteriori anticipazioni documentate e successive spese di notificazione
(doc. 6);
(b) della concessione da parte della convenuta, successivamente alla notificazione del suddetto provvedimento monitorio, di un piano di rientro in 36 rate mensili della “somma capitale delle fatture azionate monitoriamente (€ 211.427,22), nonché l'ulteriore importo di € 13.005,53 a titolo di interessi forfetizzati e concorso spese legali del decreto ingiuntivo”, ciò “a saldo del maggior importo dovuto” (doc. 7).
Sulla scorta di quanto esposto, il Fallimento attore ha domandato la declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, L.F. del pagamento eseguito in data 20 maggio 2019 e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto, oltre interessi.
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