Trib. Venezia, sentenza 18/06/2024, n. 2137
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Testo completo
N. R.G. 6124/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa S BON Presidente relatore dott. C A Giudice dott.ssa F B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6124/2020 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. ANTONIO LOMBARDI ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. GLORIA MARIANO resistente in contraddittorio con
CP_2
intervenuto volontario
e con l'intervento del P.M.
1
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. depositate per il 22 novembre 2023 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 12/08/2020 premesso che in data Parte_1
21/09/1996 ha contratto matrimonio concordatario a Scorzè (VE) con
[...]
;che dalla loro unione sono nati due figli, – maggiorenne CP_1 Persona_1
ed economicamente indipendente – e maggiorenne, convivente coi CP_2
genitori e non economicamente autonomo;che la relazione coniugale nel corso degli anni si è logorata fino a divenire per lui insostenibile;tanto premesso, ha domandato, per i motivi esposti in ricorso, la pronuncia della separazione dalla moglie alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, con richiesta di addebito della separazione al marito oltre che di risarcimento dei danni. Il tutto come da memoria di costituzione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, in data 04/11/2021 – dopo il deposito degli scritti integrativi delle parti – è intervenuto in giudizio il figlio
chiedendo “1. che il padre, ora con lui di fatto stabilmente convivente, provveda CP_2
al suo mantenimento in via diretta sostenendo quindi le spese di vitto e alloggio;2. che la madre
2 provveda a corrispondere direttamente al figlio e non all'altro genitore un assegno pari a € 150,00, conformemente alla disciplina di cui all'art. 337-septies c.c.;tutto ciò fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, in percentuali proporzionate alle condizioni economiche di ciascuno”.
All'udienza dell'11 novembre 2021 la difesa attorea formulava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 IV co c.p.c., cui la convenuta si opponeva, eccependo la tardività della memoria integrativa attorea con decadenza avversaria dalle domande nuove formulate in quella sede;del pari, la resistente eccepiva la tardività dell'intervento, e la conseguente decadenza dalle domande del terzo intervenuto.
Riservata all'esito ogni ulteriore determinazione, il Giudice istruttore dichiarava
l'inammissibilità delle domande di divisione e restituzione dei fondi cointestati tra le parti formulata dal ricorrente, perché – a prescindere dall'eventuale tardività – incompatibili col rito e prive della connessione in senso stretto richiesta dall'art. 40
c.p.c. per il simultaneus processus. Tale domanda non sarebbe stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 30 maggio 2023 si procedeva all'assunzione delle prove orali articolate da parte resistente, con interpello dell'attore e assunzione delle testimonianze ammesse.
Terminata l'istruttoria, i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni;a tal fine, il ricorrente precisava come in note di trattazione scritta dep. 21/11/2023, chiedendo in particolare, quanto ai provvedimenti accessori:
“- i coniugi si porteranno reciproco rispetto e vivranno separati.
- il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con dichiarazione di affidamento congiunto;CP_2
- il figlio risiederà prevalentemente presso il padre nella casa coniugale che verrà assegnata CP_2
al padre;
- assegnazione della casa coniugale al sig. Pt_1
3 - il padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio corrisponderà entro il CP_2
giorno 10 di ogni mese, con accredito su conto corrente direttamente al figlio, la somma di
€ 400,00(=quattocento), annualmente rivalutabile con l'applicazione degli indici ISTAT;il padre, inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie;
- il figlio potrà vedere i propri genitori secondo le proprie esigenze scolastiche e personali;CP_2
- nulla a titolo di mantenimento in favore della ex coniuge non sussistendone i presupposti di legge ed essendo a tutti gli effetti la sig.ra autosufficiente.
- ci si oppone alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del sig. non Pt_1
sussistendone i presupposti di legge”;
l'avv. Mariano per la resistente precisava come in note di trattazione scritta dep.
20/11/2023, chiedendo in particolare:
“- dichiararsi la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
autorizzando gli stessi coniugi a vivere separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
- addebitarsila separazione al sig. per i motivi in premesse esposti;Parte_1
- Disporsiil mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso CP_2
il padre, con decorrenza dal provvedimento del Giudice del 23.5.2022;
- Confermarsil'onere in capo al dott. al versamento, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio della somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi di anno in CP_2
anno secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre sig.ra
per il periodo di permanenza del figlio presso la stessa, con decorrenza dal CP_1
provvedimento del Giudice del 23.5.2022 sino al mese di agosto 2022;fermo per il periodo antecedente quanto precedentemente previsto dal provvedimento presidenziale provvisorio;
- confermarsi inoltre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 70% delle spese Parte_1
straordinarie per il figlio nate e previste dal protocollo d'intesa del Tribunale di CP_2
Venezia;
4 -Onerarsiil dott. al versamento, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
signora , della somma mensile di € 800,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo CP_1
gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra presso il CP_1
di lei domicilio o quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà disporre”;
l'avv. Z per il terzo intervenuto concludeva come in note di trattazione scritta dep. il 22/11/2023, chiedendo in particolare, quanto ai provvedimenti accessori:
“1. che il padre, ora con lui di fatto stabilmente convivente, provveda al suo mantenimento in via diretta sostenendo quindi le spese di vitto e alloggio;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa S BON Presidente relatore dott. C A Giudice dott.ssa F B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6124/2020 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. ANTONIO LOMBARDI ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. GLORIA MARIANO resistente in contraddittorio con
CP_2
intervenuto volontario
e con l'intervento del P.M.
1
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. depositate per il 22 novembre 2023 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 12/08/2020 premesso che in data Parte_1
21/09/1996 ha contratto matrimonio concordatario a Scorzè (VE) con
[...]
;che dalla loro unione sono nati due figli, – maggiorenne CP_1 Persona_1
ed economicamente indipendente – e maggiorenne, convivente coi CP_2
genitori e non economicamente autonomo;che la relazione coniugale nel corso degli anni si è logorata fino a divenire per lui insostenibile;tanto premesso, ha domandato, per i motivi esposti in ricorso, la pronuncia della separazione dalla moglie alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, con richiesta di addebito della separazione al marito oltre che di risarcimento dei danni. Il tutto come da memoria di costituzione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, in data 04/11/2021 – dopo il deposito degli scritti integrativi delle parti – è intervenuto in giudizio il figlio
chiedendo “1. che il padre, ora con lui di fatto stabilmente convivente, provveda CP_2
al suo mantenimento in via diretta sostenendo quindi le spese di vitto e alloggio;2. che la madre
2 provveda a corrispondere direttamente al figlio e non all'altro genitore un assegno pari a € 150,00, conformemente alla disciplina di cui all'art. 337-septies c.c.;tutto ciò fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, in percentuali proporzionate alle condizioni economiche di ciascuno”.
All'udienza dell'11 novembre 2021 la difesa attorea formulava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 IV co c.p.c., cui la convenuta si opponeva, eccependo la tardività della memoria integrativa attorea con decadenza avversaria dalle domande nuove formulate in quella sede;del pari, la resistente eccepiva la tardività dell'intervento, e la conseguente decadenza dalle domande del terzo intervenuto.
Riservata all'esito ogni ulteriore determinazione, il Giudice istruttore dichiarava
l'inammissibilità delle domande di divisione e restituzione dei fondi cointestati tra le parti formulata dal ricorrente, perché – a prescindere dall'eventuale tardività – incompatibili col rito e prive della connessione in senso stretto richiesta dall'art. 40
c.p.c. per il simultaneus processus. Tale domanda non sarebbe stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 30 maggio 2023 si procedeva all'assunzione delle prove orali articolate da parte resistente, con interpello dell'attore e assunzione delle testimonianze ammesse.
Terminata l'istruttoria, i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni;a tal fine, il ricorrente precisava come in note di trattazione scritta dep. 21/11/2023, chiedendo in particolare, quanto ai provvedimenti accessori:
“- i coniugi si porteranno reciproco rispetto e vivranno separati.
- il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con dichiarazione di affidamento congiunto;CP_2
- il figlio risiederà prevalentemente presso il padre nella casa coniugale che verrà assegnata CP_2
al padre;
- assegnazione della casa coniugale al sig. Pt_1
3 - il padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio corrisponderà entro il CP_2
giorno 10 di ogni mese, con accredito su conto corrente direttamente al figlio, la somma di
€ 400,00(=quattocento), annualmente rivalutabile con l'applicazione degli indici ISTAT;il padre, inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie;
- il figlio potrà vedere i propri genitori secondo le proprie esigenze scolastiche e personali;CP_2
- nulla a titolo di mantenimento in favore della ex coniuge non sussistendone i presupposti di legge ed essendo a tutti gli effetti la sig.ra autosufficiente.
- ci si oppone alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del sig. non Pt_1
sussistendone i presupposti di legge”;
l'avv. Mariano per la resistente precisava come in note di trattazione scritta dep.
20/11/2023, chiedendo in particolare:
“- dichiararsi la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
autorizzando gli stessi coniugi a vivere separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
- addebitarsila separazione al sig. per i motivi in premesse esposti;Parte_1
- Disporsiil mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso CP_2
il padre, con decorrenza dal provvedimento del Giudice del 23.5.2022;
- Confermarsil'onere in capo al dott. al versamento, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio della somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi di anno in CP_2
anno secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre sig.ra
per il periodo di permanenza del figlio presso la stessa, con decorrenza dal CP_1
provvedimento del Giudice del 23.5.2022 sino al mese di agosto 2022;fermo per il periodo antecedente quanto precedentemente previsto dal provvedimento presidenziale provvisorio;
- confermarsi inoltre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 70% delle spese Parte_1
straordinarie per il figlio nate e previste dal protocollo d'intesa del Tribunale di CP_2
Venezia;
4 -Onerarsiil dott. al versamento, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
signora , della somma mensile di € 800,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo CP_1
gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra presso il CP_1
di lei domicilio o quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà disporre”;
l'avv. Z per il terzo intervenuto concludeva come in note di trattazione scritta dep. il 22/11/2023, chiedendo in particolare, quanto ai provvedimenti accessori:
“1. che il padre, ora con lui di fatto stabilmente convivente, provveda al suo mantenimento in via diretta sostenendo quindi le spese di vitto e alloggio;
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