Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 12
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3638/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.08.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. ZANELLATI FEDERICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Giotto 26;

i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca Susella, in data 08/06/2008, (atto n.4, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Con riferimento alla figlia di età minore, Persona_1
a) Affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Godiasco - Salice Terme, Via Falcone 5, dove la minore manterrà la residenza con iscrizione nello stato di famiglia della madre.
b) Le Parti concordano che le decisioni di maggior interesse ed importanza riguardanti la figlia minore dovranno essere concordate tra i genitori, mentre le decisioni afferenti la sfera ordinaria


della vita della minore potranno essere assunte individualmente da ciascun genitore nei periodi di frequentazione e permanenza.
c) Il padre potrà terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio con rientro Per_ presso la madre la domenica sera, prima di cena. Nei periodi non scolastici il rientro di presso la residenza potrà avvenire anche dopo cena.
d) Il IG. terrà inoltre con sè la figlia nella giornata di giovedì (o altra diversa che Parte_2 dovesse essere concordata tra le parti) prelevandola da scuola, accompagnandola agli allenamenti di nuoto e riportandola presso la residenza subito dopo cena e comunque entro le ore 22.
e) Sono fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, tenuto contro delle eIGenze e volontà della ragazza, in ragione dell'età e degli eventuali impegni di ciascun genitore.
f) In caso di malattia, la figlia resterà presso la madre fino a guarigione con facoltà del padre di farle visita in orari preventivamente concordati. Per_ g) Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno 10 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari. Per_ h) Nel corso delle vacanze natalizie, trascorrerà la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata
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