Trib. Potenza, sentenza 13/09/2024, n. 1439
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Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3747/2014 R.G., avente ad oggetto azione
risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
ER IA HE, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Gramegna in virtù
di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio della stessa
domiciliata;
- ATTORE -
E
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Laera in virtù di
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di delibera
autorizzativa n. 2015/00171 adottata dal Direttore Generale in data 7-4-2015 e
domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1
instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la
concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente
che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-12-2014 ER IA HE agiva in
giudizio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza al
fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a
causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza
dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 13-1-2005
di riduzione incruenta della frattura al polso sinistro, senza narcosi, e confezione
di contenzione cartonata al quale era stata sottoposta durante il ricovero presso il
Reparto di Traumatologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 13-1-2005, in seguito ad una caduta accidentale sul luogo di lavoro, si era
recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove,
all'esito di radiografia del polso sinistro, le era stata diagnosticata una “frattura scomposta epifisi radiale avambraccio sinistro” ed era stato disposto il ricovero
presso il Reparto di Traumatologia dello stesso nosocomio;
- nello stesso giorno era stata sottoposta ad un primo intervento di riduzione
incruenta della frattura al polso sinistro, senza narcosi, ed immobilizzata con
contenzione cartonata;
- all'esito di una radiografia di controllo che aveva evidenziato l'incompleta
2
riduzione della frattura, in data 18-1-2005 era stata sottoposta ad un nuovo
intervento di riduzione, senza narcosi, e le era stato confezionato apparecchio
gessato branchio-metacarpale;
- era stata dimessa in data 20-1-2005 con prescrizione di controllo e di rimozione
del gesso per il giorno 8-3-2005;
- a causa della persistente sintomatologia dolorosa causata dalla grave limitazione
funzionale del polso e della mano sinistra, aveva intrapreso una terapia medica
con antidolorifici e magnetoterapia;
- la radiografia eseguita in data 15-5-2005 aveva confermato l'aggravamento della
patologia, evidenziando “pseudoartrosi dell'epifisi distale del radio e della
stiloide ulnare, diffusi segni di demineralizzazione ossea con artrosi
metacarpofalangea”;
- a seguito di numerose visite specialistiche ortopediche, in data 17-2-2011 si era
sottoposta ad intervento per innesto di fattori di crescita ed in data 24-3-2011 ad
ulteriore intervento di neurolisi del nervo mediano senza, tuttavia, recuperare la
piena funzionalità del polso;
- l'intervento di riduzione incruenta della frattura del 13-1-2005 era stato eseguito
senza la preventiva sottoscrizione di alcun modulo di consenso informato ed
anche alle successive visite di controllo gli ortopedici di turno non le avevano
fornito alcuna informazione circa la persistenza della scomposizione della frattura
e la conseguente necessità del trattamento chirurgico della stessa con fili di
acciaio, fissatore esterno o “a cielo aperto”, ossia raggiungendo chirurgicamente il
focolaio di frattura e, previa riduzione, sintetizzazione con placca e viti;
- per gli esiti di frattura del radio viziosamente consolidata, per la limitazione di
due terzi dei movimenti del polso con deficit di forza muscolare ed incompleta
presa a pugno della mano sinistra, per la compromissione del nervo mediano nel
tunnel carpale ed il danno estetico, tutti imputabili agli errati trattamenti
3
ortopedici posti in essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo, il
consulente medico-legale di parte dott. Mario Tedeschi aveva valutato un danno
biologico permanente del 21%, nonché una invalidità temporanea totale per 62
giorni e parziale al 50% per 304 giorni;
- l'invito a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti trasmesso a
mezzo raccomandata del 23-1-2012 all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
non aveva avuto alcun esito;
con nota del 17-2-2012 l'Azienda Ospedaliera aveva
chiesto inviarsi la documentazione medica utile ai fini di una eventuale
liquidazione dei danni, comunicando altresì che il sinistro era stato aperto presso
la Compagnia di Assicurazioni City Insurance S.A. per il tramite della General
Broker;
ciononostante, la paziente non era stata mai convocata per sottoporsi ad
alcuna visita medica;
- neanche il procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante
causam a fini conciliativi ex articolo 696 bis c.p.c., introdotto con ricorso
depositato il 27-8-2012 e definito con il deposito in data 22-1-2013 dell'elaborato
peritale a firma del dott. Cosimo di Nunno, aveva avuto esito positivo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento
della responsabilità del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali (biologico e da mancato consenso) nella misura da accertarsi in
corso di causa mediante rinnovazione di C.T.U. medico-legale ovvero nella
misura accertata dal C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico espletato
ante causam, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del fatto
dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-4-2015 si costituiva
l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, la quale chiedeva
l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia nell'an che nel
4 quantum, deducendo che nessuna responsabilità poteva essere ascritta ai sanitari
del Reparto di Traumatologia e che un consenso, seppur tacito, doveva ritenersi
comunque regolarmente espresso dalla paziente, potendosi desumere dalla
cooperazione alle cure, dalla richiesta rivolta al contesto socio-sanitario e dal suo
coinvolgimento nel percorso di cura. La struttura sanitaria, poi, contestava il
quantum e in via gradata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice,
chiedeva che la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice fosse contenuta nella
minor somma eventualmente accertata in corso di causa;
in via istruttoria,
chiedeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di
accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, opponendosi alla richiesta
di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico espletato
ante causam e verificata l'indisponibilità delle parti alla definizione bonaria della
controversia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
dell'8 Maggio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva
riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti
giorni per il deposito di memorie di replica.
In via preliminare occorre dare atto che nel presente giudizio non trova
applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), né
quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti
ragioni.
Il ricovero presso il Reparto di Traumatologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza
nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto l'attrice all'intervento a seguito del
quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi
permanenti lamentati, si è protratto dal 13-1-2005 al 20-1-2005 e, quindi, prima
5
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con
modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1 Gennaio 2013) e della legge n. 24 del
2017 (1 Aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono
ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella
legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di
cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto
della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3747/2014 R.G., avente ad oggetto azione
risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
ER IA HE, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Gramegna in virtù
di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio della stessa
domiciliata;
- ATTORE -
E
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Laera in virtù di
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di delibera
autorizzativa n. 2015/00171 adottata dal Direttore Generale in data 7-4-2015 e
domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1
instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la
concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente
che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-12-2014 ER IA HE agiva in
giudizio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza al
fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a
causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza
dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 13-1-2005
di riduzione incruenta della frattura al polso sinistro, senza narcosi, e confezione
di contenzione cartonata al quale era stata sottoposta durante il ricovero presso il
Reparto di Traumatologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 13-1-2005, in seguito ad una caduta accidentale sul luogo di lavoro, si era
recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove,
all'esito di radiografia del polso sinistro, le era stata diagnosticata una “frattura scomposta epifisi radiale avambraccio sinistro” ed era stato disposto il ricovero
presso il Reparto di Traumatologia dello stesso nosocomio;
- nello stesso giorno era stata sottoposta ad un primo intervento di riduzione
incruenta della frattura al polso sinistro, senza narcosi, ed immobilizzata con
contenzione cartonata;
- all'esito di una radiografia di controllo che aveva evidenziato l'incompleta
2
riduzione della frattura, in data 18-1-2005 era stata sottoposta ad un nuovo
intervento di riduzione, senza narcosi, e le era stato confezionato apparecchio
gessato branchio-metacarpale;
- era stata dimessa in data 20-1-2005 con prescrizione di controllo e di rimozione
del gesso per il giorno 8-3-2005;
- a causa della persistente sintomatologia dolorosa causata dalla grave limitazione
funzionale del polso e della mano sinistra, aveva intrapreso una terapia medica
con antidolorifici e magnetoterapia;
- la radiografia eseguita in data 15-5-2005 aveva confermato l'aggravamento della
patologia, evidenziando “pseudoartrosi dell'epifisi distale del radio e della
stiloide ulnare, diffusi segni di demineralizzazione ossea con artrosi
metacarpofalangea”;
- a seguito di numerose visite specialistiche ortopediche, in data 17-2-2011 si era
sottoposta ad intervento per innesto di fattori di crescita ed in data 24-3-2011 ad
ulteriore intervento di neurolisi del nervo mediano senza, tuttavia, recuperare la
piena funzionalità del polso;
- l'intervento di riduzione incruenta della frattura del 13-1-2005 era stato eseguito
senza la preventiva sottoscrizione di alcun modulo di consenso informato ed
anche alle successive visite di controllo gli ortopedici di turno non le avevano
fornito alcuna informazione circa la persistenza della scomposizione della frattura
e la conseguente necessità del trattamento chirurgico della stessa con fili di
acciaio, fissatore esterno o “a cielo aperto”, ossia raggiungendo chirurgicamente il
focolaio di frattura e, previa riduzione, sintetizzazione con placca e viti;
- per gli esiti di frattura del radio viziosamente consolidata, per la limitazione di
due terzi dei movimenti del polso con deficit di forza muscolare ed incompleta
presa a pugno della mano sinistra, per la compromissione del nervo mediano nel
tunnel carpale ed il danno estetico, tutti imputabili agli errati trattamenti
3
ortopedici posti in essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo, il
consulente medico-legale di parte dott. Mario Tedeschi aveva valutato un danno
biologico permanente del 21%, nonché una invalidità temporanea totale per 62
giorni e parziale al 50% per 304 giorni;
- l'invito a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti trasmesso a
mezzo raccomandata del 23-1-2012 all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
non aveva avuto alcun esito;
con nota del 17-2-2012 l'Azienda Ospedaliera aveva
chiesto inviarsi la documentazione medica utile ai fini di una eventuale
liquidazione dei danni, comunicando altresì che il sinistro era stato aperto presso
la Compagnia di Assicurazioni City Insurance S.A. per il tramite della General
Broker;
ciononostante, la paziente non era stata mai convocata per sottoporsi ad
alcuna visita medica;
- neanche il procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante
causam a fini conciliativi ex articolo 696 bis c.p.c., introdotto con ricorso
depositato il 27-8-2012 e definito con il deposito in data 22-1-2013 dell'elaborato
peritale a firma del dott. Cosimo di Nunno, aveva avuto esito positivo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento
della responsabilità del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali (biologico e da mancato consenso) nella misura da accertarsi in
corso di causa mediante rinnovazione di C.T.U. medico-legale ovvero nella
misura accertata dal C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico espletato
ante causam, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del fatto
dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-4-2015 si costituiva
l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, la quale chiedeva
l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia nell'an che nel
4 quantum, deducendo che nessuna responsabilità poteva essere ascritta ai sanitari
del Reparto di Traumatologia e che un consenso, seppur tacito, doveva ritenersi
comunque regolarmente espresso dalla paziente, potendosi desumere dalla
cooperazione alle cure, dalla richiesta rivolta al contesto socio-sanitario e dal suo
coinvolgimento nel percorso di cura. La struttura sanitaria, poi, contestava il
quantum e in via gradata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice,
chiedeva che la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice fosse contenuta nella
minor somma eventualmente accertata in corso di causa;
in via istruttoria,
chiedeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di
accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, opponendosi alla richiesta
di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico espletato
ante causam e verificata l'indisponibilità delle parti alla definizione bonaria della
controversia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
dell'8 Maggio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva
riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti
giorni per il deposito di memorie di replica.
In via preliminare occorre dare atto che nel presente giudizio non trova
applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), né
quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti
ragioni.
Il ricovero presso il Reparto di Traumatologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza
nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto l'attrice all'intervento a seguito del
quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi
permanenti lamentati, si è protratto dal 13-1-2005 al 20-1-2005 e, quindi, prima
5
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con
modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1 Gennaio 2013) e della legge n. 24 del
2017 (1 Aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono
ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella
legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di
cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto
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