Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 135
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1972), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FIGA' GIACOMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/04/1973), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MANFRONI IRENE e dell'avv. MAURO GIUSEPPE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 13/6/2003 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
23/3/2005) e (Roma, 10/4/2011), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la
separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato
della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento condiviso di
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, Per_2
assegnazione a costei della casa familiare, di proprietà del CP_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di
corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00 per
ciascun figlio, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico
del il residuo debito contratto dalla medesima con la CP_1 [...]
ed afferente la ristrutturazione della casa familiare, Controparte_2
nonché, quale comproprietario di fatto dell'unità immobiliare sita in Roma
Via Prenestina n. 42 scala M, il pagamento della quota pari al 50% del
mutuo gravante sull'immobile, oltre oneri condominiali e tasse,
appartamento formalmente intestato alla esponente ma di comproprietà di
3
entrambi in forza di scrittura privata inter partes del 16/5/2018.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e, quindi, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con la parte ricorrente, nonché alla domanda afferente
l'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via Prenestina, ma contestava le
ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo di addebitare la separazione
alla moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato,
disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2
residenza presso il padre, assegnazione al medesimo della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, obbligo di costei di
contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della
somma mensile di euro 250,00 per e di euro 350,00 per , Per_2 Per_1
onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento
delle spese extra.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
conciliazione, disponeva procedersi all'ascolto di e con Per_1 Per_2
l'ausilio di una psicologa dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale per
la successiva udienza del 20/11/2023 e all'esito adottava i seguenti
provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (Roma, 10/04/2011) ad entrambi i Per_2
genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni su questioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) a settimane alterne dal lunedì (uscita da scuola ovvero dalle Per_2
ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) al lunedì successivo (ingresso a
scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare
negli anni le principali festività;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1972), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FIGA' GIACOMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/04/1973), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MANFRONI IRENE e dell'avv. MAURO GIUSEPPE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 13/6/2003 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
23/3/2005) e (Roma, 10/4/2011), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la
separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato
della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento condiviso di
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, Per_2
assegnazione a costei della casa familiare, di proprietà del CP_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di
corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00 per
ciascun figlio, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico
del il residuo debito contratto dalla medesima con la CP_1 [...]
ed afferente la ristrutturazione della casa familiare, Controparte_2
nonché, quale comproprietario di fatto dell'unità immobiliare sita in Roma
Via Prenestina n. 42 scala M, il pagamento della quota pari al 50% del
mutuo gravante sull'immobile, oltre oneri condominiali e tasse,
appartamento formalmente intestato alla esponente ma di comproprietà di
3
entrambi in forza di scrittura privata inter partes del 16/5/2018.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e, quindi, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con la parte ricorrente, nonché alla domanda afferente
l'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via Prenestina, ma contestava le
ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo di addebitare la separazione
alla moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato,
disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2
residenza presso il padre, assegnazione al medesimo della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, obbligo di costei di
contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della
somma mensile di euro 250,00 per e di euro 350,00 per , Per_2 Per_1
onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento
delle spese extra.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
conciliazione, disponeva procedersi all'ascolto di e con Per_1 Per_2
l'ausilio di una psicologa dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale per
la successiva udienza del 20/11/2023 e all'esito adottava i seguenti
provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (Roma, 10/04/2011) ad entrambi i Per_2
genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni su questioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) a settimane alterne dal lunedì (uscita da scuola ovvero dalle Per_2
ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) al lunedì successivo (ingresso a
scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare
negli anni le principali festività;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle
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