Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 47
TRIB Foggia
Sentenza
10 gennaio 2025
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10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 439/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2019 promossa da:
IE AN, con il patrocinio dell'avv.to TORLONTANO VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore;
ATTRICE contro
COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco p.t con il patrocinio dell'avv.to FLAJANI
ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
30.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER NT ha convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti a seguito dell'evento occorso presso l'ingresso pedonale dell'Ospedale, in San severo (FG), in data 10.06.2017, alle ore 12:40 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attrice che, dirigendosi a piedi verso il suddetto ingresso, cadeva a causa di un pezzo di palo di una transenna tranciata che usciva per pochi centimetri dall'asfalto, procurandosi, conseguentemente, lesioni personali e danni.
Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 29.359,00, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, in data 19.04.2019, si è costituito in giudizio il Comune convenuto, deducendo che alcun obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse configurabile a carico dell'ente e che il fatto fosse ascrivibile all'esclusiva condotta imprudente della danneggiata. Ha contestato, dunque, la domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale nelle udienze del 23.10.2020 e del
10.05.2021 e mediante consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza di nomina del CTU, Dr.
Piemontese, del 21.09.2021.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta depositate il
21.09.2024, autorizzate con provvedimento del 26.09.23, parte attrice, riportandosi integralmente al proprio atto di citazione e agli altri scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, ha ribadito le proprie richieste ivi formulate e precisato le proprie conclusioni. Ha chiesto, quindi, che la causa venisse trattenuta in decisione e la concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali.
Con note di trattazione scritta depositate il 22.09.2024, il difensore di parte convenuta si è integralmente riportato ai propri atti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e, infine, che la causa venisse trattenuta in decisione.
Entrambe le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali.
Sulla domanda attorea.
La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento attiene alla materia della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione dei beni pubblici in sua custodia, ex art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del Comune per danni subiti dall'utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ove si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro conformazione consentono un'adeguata attività di vigilanza.
In sostanza, questo indirizzo pretorio ritiene operante la norma sulla responsabilità del custode ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
Significativamente, la Corte ha affermato “che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c., non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità” (cfr., Cass. 26 settembre 2006, n. 20823), precisando, nel prosieguo della motivazione, che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
Ora, passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione”, (cfr., Cass. 20427/2008).
Sempre con riferimento ai beni del demanio stradale, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Si è così ritenuto che sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale è la posizione della stessa all'interno della perimetrazione del centro abitato, poiché la localizzazione della strada all'interno del centro urbano, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denota la possibilità di una effettiva vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo sostenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione a quel bene stradale (cfr. Cass. 5307/2007;
Cass.
11446/2003).
Nel caso di specie, la strada ove si è verificato il sinistro è nei pressi dell'Ospedale nuovo del
Comune di San Severo. Si tratta cioè di un luogo che, per le sue caratteristiche e per la sua ubicazione, in zona comunque comunale, rende
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2019 promossa da:
IE AN, con il patrocinio dell'avv.to TORLONTANO VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore;
ATTRICE contro
COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco p.t con il patrocinio dell'avv.to FLAJANI
ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
30.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER NT ha convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti a seguito dell'evento occorso presso l'ingresso pedonale dell'Ospedale, in San severo (FG), in data 10.06.2017, alle ore 12:40 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attrice che, dirigendosi a piedi verso il suddetto ingresso, cadeva a causa di un pezzo di palo di una transenna tranciata che usciva per pochi centimetri dall'asfalto, procurandosi, conseguentemente, lesioni personali e danni.
Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 29.359,00, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, in data 19.04.2019, si è costituito in giudizio il Comune convenuto, deducendo che alcun obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse configurabile a carico dell'ente e che il fatto fosse ascrivibile all'esclusiva condotta imprudente della danneggiata. Ha contestato, dunque, la domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale nelle udienze del 23.10.2020 e del
10.05.2021 e mediante consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza di nomina del CTU, Dr.
Piemontese, del 21.09.2021.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta depositate il
21.09.2024, autorizzate con provvedimento del 26.09.23, parte attrice, riportandosi integralmente al proprio atto di citazione e agli altri scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, ha ribadito le proprie richieste ivi formulate e precisato le proprie conclusioni. Ha chiesto, quindi, che la causa venisse trattenuta in decisione e la concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali.
Con note di trattazione scritta depositate il 22.09.2024, il difensore di parte convenuta si è integralmente riportato ai propri atti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e, infine, che la causa venisse trattenuta in decisione.
Entrambe le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali.
Sulla domanda attorea.
La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento attiene alla materia della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione dei beni pubblici in sua custodia, ex art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del Comune per danni subiti dall'utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ove si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro conformazione consentono un'adeguata attività di vigilanza.
In sostanza, questo indirizzo pretorio ritiene operante la norma sulla responsabilità del custode ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
Significativamente, la Corte ha affermato “che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c., non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità” (cfr., Cass. 26 settembre 2006, n. 20823), precisando, nel prosieguo della motivazione, che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
Ora, passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione”, (cfr., Cass. 20427/2008).
Sempre con riferimento ai beni del demanio stradale, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Si è così ritenuto che sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale è la posizione della stessa all'interno della perimetrazione del centro abitato, poiché la localizzazione della strada all'interno del centro urbano, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denota la possibilità di una effettiva vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo sostenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione a quel bene stradale (cfr. Cass. 5307/2007;
Cass.
11446/2003).
Nel caso di specie, la strada ove si è verificato il sinistro è nei pressi dell'Ospedale nuovo del
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