Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2066

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2066
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2066
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. 10368/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 25.03.1988
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in: Novate Milanese (MI), via Morandi n. 7 con l'Avv. Azzurra Elia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino (TO) il 13.02.1990
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in: Arese (MI), via Leopardi n. 43 con l'Avv. Azzurra ELIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
Con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1

FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/09/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1. I genitori vivono e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene della figlia
, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso la minore e a rassicurarla del loro affetto Per_1
e della presenza di entrambi, in attuazione del principio della bigenitorialità.
2. I genitori continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e si scambieranno informazioni circa gli impegni, le necessità e/o le questioni riguardanti la figlia. Si impegnano inoltre
a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative alla figlia in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali della minore, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nel mantenimento da parte di dei Per_1 seguenti aspetti:
− rapporto positivo e sereno tra la minore ed entrambi i genitori;

− rapporto positivo e sereno tra la minore e la sorella Per_2
− stabilità delle proprie abitudini di vita, seppur in abitazioni separate;

− evitamento del coinvolgimento della minore nei conflitti. 3. Conseguentemente, i genitori concordano per l'affidamento condiviso di , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, ove la figlia avrà residenza anche ai fini anagrafici
e fiscali;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione (ad es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, etc.), educazione (ad es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, etc.) e salute (ad es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, etc.) verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. Eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo (oculistica, odontoiatrica, etc.), per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
4. I genitori danno atto che è affetta da leucomalacia (c.d. ritardo motorio) e attualmente deve Per_1 sottoporsi a sedute di fisioterapia, psicomotricità e neuropsichiatria settimanali presso la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia e presso l'UONPIA - Polo Territoriale di DE UG (MI);
i genitori concordano che la figlia continui a venire curata presso le dette strutture sino a quando ciò si renderà necessario e fatta salva l'individuazione congiunta di diversa e migliore struttura specialistica.
5. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo, vivrà con il padre a week-end alternati Per_1 nell'arco del mese, dal venerdì alle ore 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, alla domenica prima di cena;
il padre curerà il ritiro e l'accompagnamento di presso Per_1 l'abitazione materna. I genitori accordano di far coincidere i week-end materni con quelli nei quali la sig.ra a con sé la figlia così da consentire alle sorelle di passare più tempo insieme. Pt_1 Per_2
Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia dal martedì sera alle 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, sino alle ore 20:30 (dopo cena) del mercoledì, quindi compreso il pernottamento. I genitori concordano che il padre curerà l'accompagnamento di Per_1 alle sedute di fisioterapia presso la struttura di Pavia, mentre la madre curerà l'accompagnamento
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