Trib. Bari, sentenza 23/02/2024, n. 738
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 23/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza di I grado iscritta al N. 12285/2021
R.G. promossa da:
AN VI, rappr. e dif. dall'avv. MERCURIO CARLO;
RICORRENTE
contro
:
INPS, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.12.2021, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso che, con raccomandata a/r n. 61807638085-2 datata 23 giugno 2021
e ricevuta il successivo 15 luglio 2021, l'INPS notificava un sollecito di pagamento di somme asseritamente non dovute, percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASPI n. 2019/980177;
che, in particolare,
l'INPS sosteneva di aver già comunicato al ricorrente con precedente missiva del 26/02/2020 che, in relazione all'arco temporale compreso tra il
23/04/2019 ed il 19/02/2020, avrebbe percepito un pagamento non dovuto pari ad € 10.317,69 di cui sollecitava la ripetizione, motivando tale richiesta come segue: “È stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato” – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando l'assenza per tutto il periodo oggetto di causa (23/04/2019-19/02/2020) di un rapporto di lavoro subordinato atto a far decadere il ricorrente dal diritto alla percezione
dell'indennità di disoccupazione Naspi anticipata n. 2019/980177, in ossequio alla vigente normativa di riferimento;
- accertare e dichiarare legittima la percezione degli importi pari ad euro
10.317,69 versati dall'Istituto in favore del ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione Naspi anticipata n. 2019/980177 per il periodo in esame (23/04/2019-19/02/2020), sussistendone i requisiti di legge;
- in subordine: accertare e dichiarare la permanenza per tutto il periodo in esame (23/04/2019-19/02/2020) dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di disoccupazione Naspi in forma mensile;
- conseguentemente, accertare e dichiarare erronei ed illegittimi, per i motivi su esposti, i provvedimenti dell'INPS – Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate p.t., da cui è derivata la richiesta di restituzione delle somme pari ad euro 10.317,69 erogate a titolo di indennità di disoccupazione Naspi anticipata n.
2019/980177 in favore del ricorrente;
- per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti emessi dall'INPS –
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate
p.t., da cui è derivata la richiesta di restituzione delle somme pari ad euro 10.317,69 erogate a titolo di indennità di disoccupazione Naspi anticipata n. 2019/980177 in favore del ricorrente;
- adottare ogni consequenziale provvedimento che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è pacifico che, in data 17 ottobre 2018, a seguito dell'intervenuta cessazione del contratto di lavoro per decorrenza del termine, il ricorrente presentava alla competente sede INPS domanda di indennità di disoccupazione NASPI, che veniva accolta con decorrenza dal
18.10.2018 e durata pari a 518 giorni (cfr. All. n. 2 fascicolo ricorrente).
In seguito, il ricorrente dava avvio ad un'attività di lavoro autonoma, costituendo un'impresa individuale iscritta nel registro delle imprese in data 28.02.2019 e con