Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 143
TRIB Castrovillari
Sentenza
24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 23.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
AN AN (CF: [...]), in proprio e nella qualità di amministratore unico e l.r.p.t. della CORAUTO S.A.S DI AN AN
&
C. (CF: 02302360785), CA MI (CF: [...]) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bonifati. attori-opponenti
contro
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (CF: 05828330638) per essa, quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CF: 06374460969), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. AP NG, in proprio (nella qualità di fideiussore) e quale amministratore unico e l.r.p.t. della “Corauto s.a.s. di AP NG &
C.”, e la sig.ra MI CA (nella qualità di fideiussore), hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 13.2.2023, con il quale veniva loro intimato di pagare in favore dell'odierna parte opposta la complessiva somma di € 135.300,00, oltre spese e interessi, derivante dal mutuo fondiario stipulato dall'allora Corauto S.r.l. con la Nuova Banca
Mediterranea S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Bari), credito che si assume ceduto
-pro soluto- con contratto dell'1.7.2020 alla Amco – Asset Management Company S.p.A.. Hanno eccepito: -la nullità del precetto per omessa notifica del titolo, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo esecutivo da cui il credito sarebbe assistito, stante l'inapplicabilità della disciplina semplificata prevista dall'art. 38 del D.lgs. n. 385/93 alla luce dell'asserita nullità del mutuo per il superamento del limite di finanziabilità;
-la nullità del mutuo fondiario stante l'illegittimo superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 385/1983 a seguito dell'aumento dell'importo finanziato e della garanzia prestata sino all'importo di € 997.000,00 (100% del finanziamento). Ha, così, concluso: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, ritenuta la propria competenza,
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