Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 330

TRIB Palermo
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 330
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 330
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 53/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MANCIA Parte_1
ALDO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
TUZZOLINO FRANCESCA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.


Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso

2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 4.04.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-16.05.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del
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