Trib. Frosinone, sentenza 15/05/2024, n. 502

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 15/05/2024, n. 502
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 502
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. P SI Presidente
dott. F F Giudice
dott.ssa S D N Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2022 pendente tra

, rappresentato e difeso dall'Avv. A B ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio legale in Cassino (FR) in via Lombardia n. 8, in forza di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo
difensore
-ricorrente-
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. F Z ed elettivamente domiciliata presso il Controparte_1
suo studio legale in Frosinone in via Fedele Calvosa Cond. Saredil, in forza di procura allegata alla memoria
difensiva
- resistente-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.

CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2023 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui
integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2022 e ritualmente notificato , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Frosinone (FR) il 23.06.2017, a seguito di una Controparte_1
1
convivenza iniziata nel 2010 e durante la quale è nato un figlio, (nato il 02.11.2016, 7 anni e Persona_1
½);
che col tempo il rapporto si è deteriorato a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali, che ne
hanno reso impossibile la prosecuzione, sicché nel dicembre 2020 i coniugi decidevano di interrompere
definitivamente la relazione;
che il ricorrente in quell'occasione ha lasciato la casa coniugale e dal giugno
2021 vive in un appartamento in locazione sito in Frosinone, in Via del Poggio 29, ove convive con la nuova
compagna e il di lei figlio;
che il è rappresentante di prodotti di profumeria e cosmetica e ha una Pt_1
quota di partecipazione di una società, traendo da tali attività un reddito che risente delle oscillazioni di
mercato, oltre che della crisi causata dalla pandemia, e che, al netto degli oneri locativi e delle spese, risulta
inferiore a € 1.000 mensili;
che la controparte è lavoratrice dipendente presso e può Controparte_2
dunque contare su un'entrata mensile certa di € 1.200/1.300, oltre la tredicesima e altri benefici di legge;
che,
quanto al rapporto col figlio, dall'epoca della separazione di fatto, nonostante le numerose richieste, la sig.ra
non ha mai acconsentito a che il figlio pernottasse col padre nella sua nuova casa;
ha adito l'intestato CP_1
Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni: a)
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , stabilendo le modalità e i termini di Persona_1 frequentazione come richiesti in ricorso o secondo quanto ritenuto più adeguato alla tutela del minore, nel
rispetto dei diritti del padre;
b) porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento della prole di
€ 250,00 mensili o dell'importo ritenuto di giustizia.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie e, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione personale, alla regolamentazione dell'affidamento del figlio in
termini di affido condiviso e alla regimentazione della frequentazione paterna nei termini proposti seppur
con qualche modifica conforme alle esigenze della prole, ha esposto che la decisione di porre termine alla
relazione non è stata condivisa, bensì unilaterale del marito, in quanto il in data 20 dicembre 2020, Pt_1 ha deciso di lasciare l'abitazione coniugale e solo in quel momento ha notiziato la moglie della volontà di
separarsene. Ha rappresentato che, a seguito della separazione, le parti avevano deciso di preparare
gradualmente il figlio alla nuova situazione, ricorrendo all'ausilio di un percorso psicologico che Per_1
supportasse il minore nell'accettazione della nuova situazione familiare e certamente prima di inserire il
bambino nel nuovo contesto familiare costituito dal padre;
che tuttavia, incurante delle indicazioni della
psicologa, il ha introdotto la sua compagna e il figlio a , il quale di lì a breve, pur Pt_1 Per_1
continuando a frequentare la casa del padre, ha iniziato a non voler più pernottare con lui. Ha dedotto
inoltre che il col tempo, ha iniziato a disinteressarsi delle esigenze quotidiane, scolastiche e di Pt_1
salute del figlio, non intervenendo né sotto il profilo economico né sotto il profilo personale. Ha dichiarato di
essere dipendente a tempo indeterminato presso , con una retribuzione mensile di € 1200/1300 CP_2
circa, alla quale vanno sottratte diverse voci di spesa che la resistente si trova ad affrontare da sola, mentre il
percepisce introiti superiori a quelli dichiarati, in quanto esercita un'attività imprenditoriale ben Pt_1
consolidata e remunerativa e gode altresì dello stipendio come collaboratore della Parte_2
2
Pertanto, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, a) disponendo l'affido condiviso del
minore , con collocazione prevalente presso il domicilio materno e con modalità e termini Persona_1
di frequentazione come indicati in comparsa;
b) ponendo in capo al un contributo di € 300,00 Pt_1
mensili a titolo di mantenimento della coniuge e di € 800,00 mensili come mantenimento del figlio, per un
totale di € 1.200,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo i criteri stabiliti dal Protocollo
in uso presso il Tribunale di Frosinone;
c) disponendo che l'assegno per il nucleo familiare o l'assegno unico
per il minore sia percepito nella misura del 100% dalla in quanto genitore collocatario;
d) CP_1
prevedendo che ciascun genitore dovrà dare espresso consenso all'espatrio dei minori, in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa in materia;
vinte le spese di lite.
In esito dell'audizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 28.09.2022 – nella quale il ha Pt_1
dichiarato, tra l'altro, di essere socio accomandante di due società, “ e “ ” Controparte_3 Controparte_4
CP_
rispettivamente con quote del 49% e del 25%, operanti nel settore cosmetico e di parrucchieria e che
dall'ottobre 2021 ha un contratto di agenzia a t.i. come agente di commercio per la Parte_2
con province di competenza Latina, Roma e Terni e con retribuzione lorda mensile di € 2.900 circa, a
provvigioni e senza rimborso spese – con ordinanza del 29.09.2022 sono stati assunti i provvedimenti
temporanei e urgenti nei seguenti termini: 1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo di
mutuo rispetto;
2) affidamento congiunto della prole a entrambi i genitori con collocamento presso la madre
e regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non allocatario (il quale, previo avviso e
accordo con la controparte, può tenerlo con sé almeno ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20 e a fine
settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica);
3) esercizio congiunto della
responsabilità genitoriale, con assunzione delle decisioni di ordinaria amministrazione separatamente da
parte di ciascun genitore;
4) assegnazione della casa familiare sita in Frosinone, via Alberto Sordi n. 16, in
godimento alla sig.ra ;
4) mantenimento della prole a carico del sig. per Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 600 (rivalutabile secondo gli indici ISTAT), e mantenimento del coniuge per € 300
mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per la prole, gravanti per la metà su ciascun genitore;
5) designazione del Giudice Istruttore
innanzi al quale le parti sono state rimesse per la prosecuzione del giudizio.
Depositate le memorie integrative ex artt. 709 e 163 c.p.c., nell'ambito delle quali il premesso Pt_1
di aver interposto gravame avverso l'ordinanza presidenziale innanzi alla Corte d'Appello di Roma, ha
chiesto: a) la conferma dei provvedimenti presidenziali in ordine all'affidamento condiviso e alla
collocazione del figlio presso il domicilio materno e alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
b) la
riduzione a € 300,00 il contributo a titolo di mantenimento della prole in capo al ricorrente, con conferma del
provvedimento quanto alle spese straordinarie gravanti per il 50% su ciascun genitore;
c) la revoca
dell'assegno perequativo mensile di € 300,00 per il mantenimento del coniuge;
e) di disporre che la coniuge
perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
con vittoria di spese;
mentre la
3
ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali, con la previsione che ciascun genitore dovrà CP_1
dare espresso consenso all'espatrio del minore, e condanna del al risarcimento per lite temeraria Pt_1
ex art. 96 c.p.c.;
vinte le spese;
depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.;
ritenuto di non dover dare
luogo a istruttoria orale in difetto di istanze di prove costituende e ritenute superflue le richieste avanzate
dalla resistente di esibizione o di accertamenti fiscali ulteriori relativi al sig. data la sufficienza Pt_1
della produzione documentale ordinata e depositata;
la causa è stata rinviata per la precisazione delle
conclusioni la cui udienza è stata celebrata nella forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del
deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza recanti la precisazione delle conclusioni delle parti, è
stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui le
parti si sono avvalse.
2. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, devono
ritenersi certamente sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di separazione, posto che l'elevata
conflittualità tra le parti che caratterizza il presente giudizio già soltanto sulla base del tenore delle memorie
depositate, la pacifica circostanza per la quale i coniugi vivono da tempo separati (dal dicembre 2020
secondo la comune
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