Trib. Venezia, sentenza 28/08/2024, n. 2984

TRIB Venezia
Sentenza
28 agosto 2024
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TRIB Venezia
Sentenza
28 agosto 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 28/08/2024, n. 2984
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 2984
Data del deposito : 28 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 6421/2020 promossa da
SOCIETÀ AGRICOLA IG R. DI IG NO E ER S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Dal Bello
SS;

-ATTRICE- contro
CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI VENETO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Stilo Francesco;

-CONVENUTA-
e nei confronti di
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Cerutti Stefano;

-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale e diritto al risarcimento del danno.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“NEL MERITO
In via principale: accertata la responsabilità della società Centro di Assistenza Imprese ET
Veneto s.r.l. condannarsi la suddetta società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società agricola MA R. di MA IN e OB s.s. della somma di € 72.699,69 a titolo di danno derivante dal mancato pagamento dei contributi comunitari per gli anni dal 2016 al 2022, oltre al danno per il mancato pagamento dei contributi comunitari per gli anni dal 2023 al 2027, danno quest'ultimo che verrà accertato in corso di causa, o la maggiore o minore somma determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla
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messa in mora al saldo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riuscisse a quantificare in corso di causa la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento dei contributi comunitari per gli anni dal 2023 al 2027, accertata la responsabilità della società Centro
Assistenza Agricola ET Veneto s.r.l., condannarsi quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore alla società agricola di MA R. di
MA IN e OB s.s. della somma di € 88.278,19, a titolo di risarcimento del danno derivane dal mancato pagamento dei contributi comunitari per gli anni dal 2016 al 2022 pari ad €
72.699,69 aggiornato del valore di mercato dei titoli PAC pari ad € 15.578,50, o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al saldo.
In via istruttoria: A conferma della responsabilità di parte convenuta con riguardo alla predisposizione della Domanda di Gestione dei Titoli n. 3401037 relativa alla campagna 2016 e della Domanda di Gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie
“Successione anticipata” e della Domanda “correttiva” con fattispecie “Vendita titoli”, si chiede prova per testi nonché interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:


1. Vero che la signora OL AS predisponeva telematicamente per la società agricola

MA R. di MA IN e OB le seguenti Domande di Gestione dei Titoli:
- in data 11.06.2016 Domanda di Gestione dei Titoli n. 3401037 relativa alla campagna 2016 (cfr. doc. 5 atto di citazione, che si rammostra al teste);

- in data 20.09.2017 Domanda di Gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie “Successione anticipata” (cfr. doc. 6 atto di citazione, che si rammostra al teste);

- e in data 27.02.2019 la correttiva della Domanda di Gestione Titoli n. 3763288 indicando la nuova fattispecie “Vendita titoli” (cfr. doc. 8 atto di citazione, che si rammostra al teste);



2. Vero che in sede di compilazione della Domanda di Gestione dei Titoli il programma

“applicativi AV” consente di verificare la presenza di debiti in capo al cedente sia cliccando sul segnale di allerta “WARMING” sia premendo sull'icona “DEBITI”;



3. Vero che, a seguito del rigetto da parte di AVEPA della Domanda di Gestione dei Titoli n.

3401037 relativa alla campagna 2016 - con conseguente successiva cancellazione dal sistema della stessa da parte del dottor SS NA in data 12.03.2018 - la signora AS OL nell'autunno 2017 comunicava al signor MA IN che era stato aperto un sinistro con la compagnia assicuratrice del CAA ET al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti;

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4. Vero che, il sinistro assicurativo di cui al capitolo che precede veniva aperto per non “aver avvisato che il soggetto cedente aveva debiti da latte che impedivano il passaggio dei titoli PAC”

(cfr. doc. 23, memoria n. 1 che si rammostra al teste);



5. Vero che, in quanto capo dell'ufficio tecnico di RE VE di Asolo, nonché segretario di zona alla diretta dipendenza di ET, spettava alla signora AS OL decidere con riguardo alla denuncia all'assicurazione del CAA di qualsiasi sinistro di cui il Centro Assistenziale si rendeva responsabile;



6. Vero che la signora AS OL nell'autunno 2017 predisponeva per il signor

MA IN, in qualità di rappresentante legale della società agricola MA R. di
MA IN e OB, una “richiesta di risarcimento danni su Polizza Fata n. 045938478” per € 10.844,35 (cfr. doc. 23 della memoria n. 1, che si rammostra al teste);



7. Vero che il signor MA IN nell'autunno 2017 sottoscriveva davanti alla signora

AS OL la “richiesta di risarcimento danni su Polizza Fata n. 045938478” per €
10.844,35 già predisposta, presso l'Ufficio di RE VE con sede in Casella d'Asolo;



8. Vero che nella primavera del 2019 la signora AS OL convocava il signor

MA IN presso l'Ufficio di RE VE con sede in Casella d'Asolo e faceva sottoscrivere nuovamente allo stesso la “richiesta di risarcimento danni su Polizza Fata n.
045938478” per € 10.844,35 riferita alla Domanda di Gestione dei Titoli n. 3401037 per la campagna 2016;



9. Vero che solo nell'estate dell'anno 2019 la signora AS OL, il dott. SS

NA e la segretaria di zona, sig.ra Rosanna Bortolon, convocavano il signor IN MA presso gli uffici di RE VE con sede in Casella d'Asolo, per informarlo dell'esito negativo della Domanda di Gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie
“Successione anticipata” e della Domanda correttiva con fattispecie “Vendita titoli”, con conseguente trasferimento dei titoli alla riserva nazionale;

10. Vero che, a fronte dell'esito negativo della domanda di gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie “Successione anticipata” e della sua correttiva con fattispecie “Vendita titoli”, il CAA ET non chiedeva il pagamento delle competenze dovute per parte dell'anno 2017 e per l'anno 2018, 2019 e 2020 alla società agricola MA R. di
MA IN e OB s.s.
11. Vero che il programma “applicativi AV” allerta con un Warming l'operatore che procede alla Domanda di Gestione dei Titoli con fattispecie “Successione anticipata” qualora ci siano debiti in capo al soggetto cedente;

3 12. Vero che il programma “applicativi AV” attraverso la consultazione dell'icona
“DEBITI” consente all'operatore del CAA di verificare la presenza di debiti in capo al soggetto che cede i titoli PAC;

13. Vero che il patto di famiglia e la contestuale regolarizzazione della società di fatto in forma di società semplice risulta atto idoneo al trasferimento dei titoli PAC tra il soggetto cedente, nel caso di specie signor GI MA, e il soggetto cessionario, individuato nei sig.ri IN
MA e OB MA, attraverso la predisposizione di Domanda di Gestione dei Titoli con fattispecie “Successione anticipata”;

14. Vero che il programma “applicativi AV” segnalava “errore generico” generato a causa di un errore dichiarativo nella presentazione della Domanda di Gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie “Successione anticipata”, nella quale risultava indicata nella parte riservata al cessionario la società agricola MA R. di MA IN
e OB s.s. in luogo dei singoli soggetti MA IN e MA OB;

15. Vero che le modalità operative di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli tra il signor GI MA e la società agricola MA R. di MA IN e
OB s.s., giustificate dal patto di famiglia e contestuale costituzione di società semplice, così come indicate nella Vostra missiva del 13.07.2020 (cfr. doc. 11 atto di citazione che qui si rammostra al teste), consentono il trasferimento dei titoli dal portafoglio titoli del cedente a quello del cessionario;

16. Vero che la società agricola MA IN di MA IN e OB s.s. presentava
i requisiti ed ottemperava ai criteri di gestione obbligatori e all'osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni agricoli, i c.d. criteri di condizionalità, per accedere ai benefici comunitari, come risulta dai documenti (cfr. doc.ti n. 27 – 28 – 29 e 30 della memoria n. 1 che qui si rammostrano al teste).
17. Vero che l'esito negativo della Domanda di Gestione dei Titoli n. 3763288 relativa alla campagna 2017 con fattispecie “Successione anticipata” e della sua correttiva con fattispecie
“Vendita titoli” comportava la definitiva indisponibilità dei Titoli PAC in favore della società
MA IN di MA IN e OB s.s.
18. Vero che in data 29 ottobre 2015 la signora MA IS CA riceveva informazioni direttamente dal CAA ET, in persona della signora MI CA, della necessità di procedere alla stesura del patto di famiglia e contestuale costituzione di società semplice tra i signori GI MA e la di lui famiglia (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione che si rammostra al teste);

4 19. Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, periodo antecedente la
sottoscrizione del patto di famiglia e contestuale costituzione di società semplice avvenuta in data
17.12.2015 tra il signor GI MA e i di lui figli, ai fini di una corretta stesura dell'atto, riceveva informazioni sulla natura dell'atto da predisporre solo ed esclusivamente dal
CAA ET, nello specifico dalla signora MI CA (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione che si rammostra al teste);

20. Vero che conosceva il signor MA GI e la di lui famiglia solo in data
17.12.201, giorno in cui le parti sottoscrivevano il patto di famiglia con contestuale
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