Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

n.933/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/2017 R.G. promossa da:
ON MA (codice fiscale [...]), col patrocinio dell'Avv. Massimiliano Fabio
-parte opponente, e convenuta in via riconvenzionale- nei confronti di
AVV. CARMELO OC (codice fiscale [...]), col patrocinio dell'Avv. Grace Palmeri
-parte opposta, e attrice in via riconvenzionale-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di MA, recante n.135/2017, emesso dal Tribunale di Patti in data 6.4.2017, su ricorso monitorio proposto nell'interesse dell'Avv. OC.
In reconventio reconventionis, AVV. OC ha svolto domanda di risarcimento del danno da lesione della reputazione.
In particolare, MA ha chiesto al Tribunale:

1. Revocare, annullare e rendere privo di qualsivoglia giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui al presente atto, adottando all'uopo ogni relativo atto e provvedimento, come per legge;

2. Accertare, ritenere e dichiarare che l'Avv. Carmelo Occhiuto nello svolgimento del mandato professionale di cui è causa
e posto alla base del D.I. opposto, si è reso responsabile delle violazioni (anche omissive) descritte nel presente atto e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che lo stesso non ha diritto (anche per il relativo inadempimento degli obblighi professionali e perché l'importo ingiunto e chiesto è
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superiore ai minimi di tariffari, non è conforme alla liquidazione da parte del COA ed è comunque relativo a somme non dovute) al pagamento di quanto sopra e per l'effetto, anche in via riconvenzionale condannare il convenuto opposto al pagamento, restituzione – rimborso delle somme versate dell'opponente, disponendo quanto altro per legge;

3. In via subordinata, anche nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che il convenuto opposto ha diritto al pagamento della attività professionale resa, accertare il relativo ammontare nei limiti del minimo tariffario come indicato nel presente atto, anche in relazione alle violazioni ed inadempimenti descritti nel presente atto e per l'effetto accertare il diritto dell'Avv. Carmelo Occhiuto di ottenere il pagamento del relativo importo ai minimi tariffari vigenti, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e condannare il medesimo convenuto opposto alla restituzione – ripetizione in favore dell'attore delle maggiori somme dallo stesso versate pari all'intero importo delle somme ingiunte di €11.293,58, ovvero €
8.705,98 (importo non contestato da controparte), disponendo quanto altro per legge;

4. In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare che il Sig. NI RI ha integralmente pagato quanto dovuto all'Avv. Carmelo Occhiuto e che lo stesso null'altro deve;

5. In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare che l'Avv. Carmelo Occhiuto si è reso responsabile delle gravi violazioni professionali esposte nella premessa in fatto ed in diritto di cui al presente atto e che pertanto, non ha diritto ad alcun ulteriore compenso;

6. Accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le spese di liquidazione da parte del COA di Patti e per le spese legali del procedimento monitorio, anche per l'avvenuto pagamento di € 7.205,98, prima della emissione del D.I. opposto;

7. Rigettare integralmente le eccezioni e difese avversarie e le relative domande di cui ai n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 della memoria di costituzione e risposta del 10.11.2017, depositata il giorno 11.11.2017 ed in tutti gli ulteriori atti e verbale di causa perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;

8. Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari, IVA, 15% spese generali,
CPA ed accessori di legge.
In particolare, AVV. OC ha chiesto:

1. Rigettare l'atto di opposizione al D.I. n. 135/2017 del 6.04.2017, notificato il 24.04.2017, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi spiegati in atti di causa.

2. Dire e dichiarare che l'Avv. Carmelo Occhiuto nell'espletamento dell'attività di difensore di fiducia in favore del sig. NI RI, nato a [...] il [...] e residente in [...], nel procedimento penale n. 9169/10 R.G.N.R. (4127/11
R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib. che vedeva il RI imputato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., con l'aggravante di avere favorito ed agevolato i membri di un'associazione mafiosa, ha agito con diligenza e perizia, non realizzando nessuna violazione degli obblighi assunti nell'esercizio della propria attività difensiva.

3. Dire e dichiarare, di conseguenza, che il sig. NI RI non ha diritto al pagamento, restituzione-rimborso delle somme versate
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all'opposto. Di conseguenza rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto.

4. Dire e dichiarare in ogni caso che l'Avv.
Carmelo Occhiuto, quale difensore di fiducia del Sig. NI RI, nato a [...] il [...]
e residente in [...], nel procedimento penale n. 9169/10 R.G.N.R.
(4127/11 R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib. ha diritto a percepire le somme di cui alla fattura n. 15 del 28.07.2016 per la somma di euro 11.293,58, comprensiva di Iva e Cpa, vistata
e deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) con provvedimento n. 293 del
15.12.2016. 5. Dire e dichiarare, reconventio reconventionis, che il Sig. NI RI, con l'atto di opposizione ha leso il decoro, l'onore e la professionalità dell'avv. Carmelo Occhiuto, proponendo un'azione di opposizione temeraria e, soprattutto, lesiva della reputazione professionale e del ruolo di difensore, diligentemente e rettamente svolto dall'Avv. Carmelo Occhiuto nel procedimento penale
n. 9169/10 R.G.N.R. (4127/11 R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib., per quanto ampiamente argomentato in atti di causa. Di conseguenza condannare NI RI al risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale subito dall'Avv. Carmelo Occhiuto per le violazioni al diritto di decoro, onore e professionalità e per avere agito temerariamente con la condanna al pagamento di un importo di Euro 100.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, anche applicando un criterio equitativo di liquidazione.

6. Rigettare in ogni caso tutte le domande formulate dal RI, poiché infondate in fatto ed in diritto. Di conseguenza dire e dichiarare che RI deve all'Avv. Carmelo Occhiuto, quanto risulta dal provvedimento monitorio opposto, considerando l'esecuzione volontaria dello stesso a seguito il provvedimento di provvisoria esecutorietà del Tribunale di Patti, depositato il
22.11.2018. 7. Dire e dichiarare che l'esponente ha dovuto sborsare la somma di Euro 445,05, per il parere di conformità alla parcella di cui alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 293 del 15.12.2016. Di conseguenza, condannare il sig. RI NI a rimborsare anche detto importo di Euro 445,05. 8. Con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase del monitorio che della fase di opposizione. Si chiede anche la condanna del Sig. NI RI al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel caso in cui l'On.le Tribunale adito non volesse accogliere la domanda di cui al punto n. 6) delle presenti conclusioni, da liquidarsi anche in via equitativa.
***** I.
La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento, poiché infondata, come appresso esplicitato.
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A sostegno della propria opposizione, MA ha lamentato come nell'esecuzione dell'incarico
l'AVV. OC (appresso, anche solo “TO”) si sia reso responsabile di diverse condotte negligenti, anche di natura omissiva, che possono essere così riepilogate:

1. Che
l'TO non abbia tempestivamente informato il cliente dell'andamento del processo e dell'esistenza di una rinuncia ai testi che avrebbe compromesso la sua posizione difensiva (a lui mai comunicata e mai dallo stesso autorizzata);

2. Che l'TO non gli abbia tempestivamente comunicato la condanna pronunciata in primo grado (dallo stesso appresa dopo molto tempo dagli organi di stampa in mancanza di avviso da parte del proprio legale);

3. Che l'TO abbia svolto con la domanda monitoria richieste infondate ed ingiuste;

4. Che l'TO non abbia documentato l'impedimento a presenziare all'udienza preliminare, sulla scorta del quale aveva chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio;

5. Che l'TO non abbia prodotto la documentazione relativa alle SIT rese da MA, a seguito delle quali lo stesso era stato denunciato per favoreggiamento;

6. Che l'TO abbia acconsentito alla lettura degli atti a seguito della modifica dell'organo giudicante non agevolando il decorso della prescrizione.
L'AVV. OC ha replicato puntualmente a ogni addebito mosso dall'opponente.
Occorre quindi esaminare nel dettaglio le contestazioni più significative in termini di potenziale pregiudizio per l'imputato- odierno opponente.
a. Sulla rinuncia ai testimoni e la tesi difensiva basata sull'omonimia.
Le parti non convergono sulla previa concertazione della lista dei testimoni.
A ogni modo, è pacifico che la lista dei testimoni indicasse RI NI classe 1928, IT
CE e EN SA.
È altresì pacifico che la lista dei testimoni sia stata ritualmente depositata.
Le risultanze processuali depongono a favore di quanto esposto dall'TO.
Specificamente, l'Avv. Occhiuto ha presentato ritualmente la lista, e tuttavia ha poi ritenuto di dover rinunciare all'escussione dei testimoni, laddove si è palesata l'evidenza che non vi fosse errore di persona nell'individuazione dell'opponente in luogo dello zio omonimo.
Anche in sede di appello, in particolare nella memoria difensiva contenente
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