Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 20
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Brisighella (RA), Vicolo Forni n. 20, con il patrocinio dell'Avv. ANNA CASTELLARI ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Castel Bolognese (RA), via Fornasari n. 16 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Brisighella (RA), piazza Don Minzoni n. 10, con il patrocinio dell'avv. MARCO GERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Faenza (RA), corso Garibaldi n. 10

- RICORRENTI -

e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del In data 17.05.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.04.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla Parte_2 quale era nato a [...] in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori, e che, successivamente, nella coppia erano sorti diversi contrasti ed incomprensioni tanto che si determinavano a vivere in due abitazioni separate a partire dal settembre 2021. Stante la volontà di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna di disciplinare il regime di affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti dello stesso con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base delle seguenti condizioni: “1. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute Per_1 del medesimo, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.

2. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre, (e con il di lei nuovo compagno), nella nuova casa presa in affitto dalla stessa, nel comune di Marradi, alla via Faenza n. 29, loc. Biforco – Marradi, (dove entro poche settimane prenderanno regolare residenza).

3. Tenuto conto che il sig. vive a Brisighella, il minore trascorrerà con il padre: Parte_1
- tre week end al mese, (nei weekend in cui lo stesso non ha la reperibilità, la cui identificazione è già stata fissata dall'azienda presso cui lavora e che verrà consegnata alla madre con almeno 2 mesi di anticipo), dalle ore 11:00 del sabato mattina, orario entro il quale il padre andrà a prendere dalla casa materna, fino alle ore 20,30 della domenica sera, orario entro il Per_1 quale il padre dovrà riportare il figlio a casa della madre,
- tutti i mercoledì, dalle ore 17:30 circa, orario entro il quale il padre andrà a prendere dalla casa materna, fino alle Per_1 ore 07:30 del giovedì mattina seguente, orario in cui il padre dovrà riportare il figlio a casa della madre. Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio. Qualora nel corso dell'anno ci siano ponti e/o feste infrasettimanali, i genitori valuteranno e si organizzeranno affinché il padre possa trascorrerli con il figlio, (alternandosi con la madre, in accordo con la stessa), se ciò non pregiudica gli impegni scolastici e sportivi del minore e se ciò non pregiudica gli impegni e l'organizzazione, anche lavorativa, dei genitori.

4. Entrambi i genitori, nei giorni in cui il figlio pernotterà presso l'altro genitore, potranno fare videochiamate con il figlio, indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 19:30.

5. Durante la stagione estiva il minore potrà trascorrere le vacanze anche per due settimane intere con ciascun genitore, non consecutive, (fatti salvi accordi tra i genitori);
le vacanze estive andranno individuate di anno in anno in base ai reciproci impegni lavorativi dei ricorrenti e, in ogni caso, nel rispetto dei giorni di ferie di entrambi i genitori;
entrambi i genitori dovranno comunicare il periodo nel quale vorranno trascorrere le vacanze con il figlio, a mezzo email, entro il 30 aprile di ogni anno, sempre che per tale data sia già noto il calendario delle ferie. Pertanto, previo accordo tra i genitori, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e della giornata di Ferragosto, con la precisazione che tutti i soggiorni fuori casa del minore superiori a due giorni dovranno essere concordati tra le parti, previo congruo preavviso e ciò si intende per ogni periodo dell'anno, ed in caso di accordo, verranno comunicati i recapiti telefonici. Nei periodi in cui è affidato ad uno dei due genitori per trascorrere con lo stesso le ferie estive, in considerazione della Per_1 sua tenera età, l'altro genitore avrà diritto di sentire il minore telefonicamente ogni giorno, anche con videochiamata, la
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