Trib. Bologna, decreto 14/02/2025
TRIB Bologna
Decreto
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
1120- 1/2025
Tribunale di Bologna
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice dott. Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in pari data ha emesso il seguente
DECRETO
Ex art. 35 bis comma 4 d.lgs nr. 25 del 2008
visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008, con le successive modifiche, apportate da ultimo dal d.l. 11-10-2024 nr. 145, convertito con modificazioni con l. del 9.12.2024 nr. 187 ed entrata in vigore il 10.1.2025;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) DLgs. 25/2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un paese designato come di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2 bis DLgs. 25/2008;
preso atto che il Ministero, al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha depositato memorie nei
Tribunale di Bologna
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice dott. Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in pari data ha emesso il seguente
DECRETO
Ex art. 35 bis comma 4 d.lgs nr. 25 del 2008
visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008, con le successive modifiche, apportate da ultimo dal d.l. 11-10-2024 nr. 145, convertito con modificazioni con l. del 9.12.2024 nr. 187 ed entrata in vigore il 10.1.2025;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) DLgs. 25/2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un paese designato come di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2 bis DLgs. 25/2008;
preso atto che il Ministero, al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha depositato memorie nei
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