Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 645
TRIB Palermo
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AL
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G.L. promossa
D A
IA IP
(avv. MAZZOLA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AL
(avv. LUBRANO FRANCESCA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.030,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2022 il ricorrente in epigrafe impugnava la sanzione disciplinare irrogata dall'A.S.P. di AL con provvedimento prot. n. 02/R del
10/12/2020 (sospensione per venti giorni dal servizio e dalla retribuzione per il periodo 11/12/2020
– 30/12/2020);
premesso che, costituitasi in giudizio, l'A.S.P. di AL contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso infine che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che il ricorrente contesta innanzitutto la tardività della contestazione disciplinare ed invoca il disposto dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, del D.lgs. n. 165/01, rubricato Forme e termini del procedimento disciplinare” a tenore del quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AL
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G.L. promossa
D A
IA IP
(avv. MAZZOLA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AL
(avv. LUBRANO FRANCESCA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.030,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2022 il ricorrente in epigrafe impugnava la sanzione disciplinare irrogata dall'A.S.P. di AL con provvedimento prot. n. 02/R del
10/12/2020 (sospensione per venti giorni dal servizio e dalla retribuzione per il periodo 11/12/2020
– 30/12/2020);
premesso che, costituitasi in giudizio, l'A.S.P. di AL contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso infine che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che il ricorrente contesta innanzitutto la tardività della contestazione disciplinare ed invoca il disposto dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, del D.lgs. n. 165/01, rubricato Forme e termini del procedimento disciplinare” a tenore del quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
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