Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 325

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 325
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 325
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. L G, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1512/2015 R.G. promossa da
, nato a BRONTE il 01/02/1962, c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliato in VIA COCLITE n. 2, C.F._1
RANDAZZO, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO BIAGIO CARUSO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 atti ricorrente

contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA n. 149,
CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, che lo rappr. e dif. ex lege
resistente

e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore;
elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
litisconsorte
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere <<
Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al
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predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <<
L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che <<
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, originariamente proposto davanti al
Tribunale di Catania il 29.03.2013, poi riassunto presso questo Tribunale nel 2015 (a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale) Parte_1
ha esposto:
[...]
• di essere stato detenuto presso la casa circondariale di Augusta;

• che durante il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Augusta ha espletato attività lavorativa presso la struttura carceraria, ricoprendo diverse mansioni nei periodi di seguito indicati: dal 23.06.1998 al 2.07.1998 manovale cucina detenuti;
dal 3.07.1998 al 25.09.2004 e dall'8.10.2004 a 30.04.2005 aiutante cuciniere;
dall'1.05.2005 sino al settembre 2006 giardiniere;

• che durante tutto il rapporto di lavoro ha lavorato per sei gironi la settimana su sette, dalle ore 6.00 del mattino fino alle ore
13.30 e dalle 15.00 fino alle 17.30, godendo di un solo giorno di riposo settimanale, anziché di due giorni;

• che la direzione della casa circondariale ha retribuito un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente prestato – precisamente, dalle quattro alle sei ore giornaliere, per un ammontare totale di € 57.051,32;

• che per la corretta retribuzione dell'attività prestata doveva assumersi come parametro il CCNL turismo 4° livello, ridotto
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di un terzo ex art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354, disposizione che prevede che “le mercedi per ciascuna categoria di detenuti lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo del lavoro in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”;

• che, inoltre, aveva diritto a che parte Parte_1 datoriale versasse a i contributi previdenziali ed CP_2 assistenziali;

• che, poi, non aveva percepito tredicesima Parte_1 mensilità, quattordicesima mensilità, straordinario feriale, straordinario festivo, lavoro domenicale, ferie non godute, permessi non goduti, tfr, per € 164.400,18 (cfr. ricorso e conteggi ivi allegati), e quindi, per € 109.600,12 - somma complessivamente intesa come i 2/3 dei 164.400,18 conteggiati sopra ex art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Di cui ha chiesto il pagamento.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando le CP_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: prescrizione quinquennale di ogni pretesa del ricorrente;
che il ricorso non indicava le caratteristiche della prestazione di lavoro eseguita, né il tipo di lavoro, né l'organizzazione nell'ambito della quale esso veniva prestato;
che gli orari di lavoro non erano quelli indicati dal ricorrente;
che il aveva ricevuto la giusta retribuzione;
che le somme corrisposte Pt_1 dall'Amministrazione erano comprensive sia del rateo di tredicesima mensilità, sia del tfr.
Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav.,
22/10/2020, n. 23142), è stata disposta l'integrazione del contraddittorio dei confronti di ;
che si è costituito in giudizio, CP_2 Controparte_3 deducendo di accettare il versamento di quanto dovuto a titolo di contributi
e sanzioni per le causali elencate, ma nei limiti della prescrizione quinquennale;
peraltro, osservava che il relativo termine decorreva dalla notifica all'Ente della controversia in atto (19/10/2022), che l'attuale ricorso giudiziario, con valenza di atto interruttivo della prescrizione nei
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confronti di questo risultava notificato per Controparte_3 rivendicazioni contributive che risalivano agli anni dal 1998 al 2006, quindi abbondantemente antecedenti al quinquennio (19/10/2017) dalla notifica.
Va, in primo luogo, rilevato che in tema di lavoro carcerario, assimilabile ai rapporti non assistiti dall'elemento della "stabilità", il termine di prescrizione per il riconoscimento in giudizio dei crediti retributivi decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando il complessivo protrarsi dello stato di detenzione del soggetto (Cass. , sez. lav., 16/02/2015, n. 3062: nella specie, la Suprema
Corte ha escluso che possa configurarsi una sospensione dei termini di prescrizione complessivamente coincidente con lo stato detentivo).
Il 20 ottobre 2006 il Ministero ha ricevuto un atto con cui il
lamentando di essere stato retribuito meno del dovuto (sia per Pt_1 retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità indennità di ferie e festività non godute), ha chiesto <<
al fine di evitare un contenzioso, di definire per via extragiudiziale la vicenda, prospettando all'uopo un piano di liquidazione >>, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo;
trattasi di atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
cfr. Cass. , 18/08/2022, n. 24913, secondo cui l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire
l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare);
a tale atto sono succedute ulteriori diffide, con la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata nei confronti dell'Amministrazione convenuta (diverse sono, invece, le conclusioni nei confronti dell'Ente previdenziale, per come si vedrà più avanti). Sono stati escussi i testi indicati da parte ricorrente:
• detenuto presso la casa circondariale di Testimone_1
R, il quale ha confermato le circostanze di cui in ricorso, precisando di essere stato per circa sei anni, pur non ricordando (e non specificando) il periodo preciso, detenuto nello stesso istituto del ricorrente, dichiarando di avere lavorato in cucina con il ricorrente e precisando che <<
In
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cucina ci organizzavamo tra di noi per il lavoro. Si lavorava tutti assieme e ci si divideva il lavoro. Ci si autorganizzava >>

confermando anch'egli le circostanze di cui Controparte_4 in ricorso, il quale ha dichiarato di avere lavorato quale detenuto dentro il carcere di Brucoli (Augusta) con il ricorrente, precisando che <<
Il era il capo cuoco e Pt_1 ci dirigeva >>.
Va ricordato che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22, L. n. 354/75, che testualmente recita: "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”;
qualora il lavoratore detenuto agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, opera comunque il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento – è, quindi, onere del lavoratore fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi fondanti i paventati crediti di lavoro.
Ciò posto, si osserva che le dichiarazioni dei testi, invero, appaiono essere contraddittorie circa le mansioni e l'inquadramento del (<<
Pt_1
Il era il capo cuoco e ci dirigeva >>, dichiara l'uno;
<<
In cucina Pt_1 ci organizzavamo tra di noi per il lavoro. Si lavorava tutti assieme e ci si divideva il lavoro. Ci si autorganizzava >>, dichiara l'altro);
inoltre, nessun elemento forniscono con riferimento al periodo in cui il ricorrente avrebbe espletato le mansioni di giardiniere.
In definitiva, le stesse non possono essere certo considerate quale prova rigorosa delle pretese del ricorrente;
né lo stesso ha fornito elementi documentali idonei a superare tale insufficienza probatoria – sul punto, peraltro, inidoneo sarebbe anche il chiesto ordine di esibizione, atteso che esso avrebbe ad oggetto le annotazioni di uscita ed entrata dalla cella, che non sarebbero in ogni caso decisive al fine di individuare l'orario lavorativo (esse non registrano i movimenti dei detenuti, i quali – come da ordinamento penitenziario - generalmente usufruiscono della cd. ora d'aria,
e nell'arco della giornata, poi, generalmente hanno la possibilità - se non sottoposti a particolari ragioni di isolamento - di recarsi nelle sale comuni per frequentare le attività scolastiche o lavorative, o anche sociali o
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ricreative, di fruire dei colloqui con i famigliari o con l'avvocato negli spazi
a questo adibiti, di lasciare le celle per recarsi al passeggio o per seguire le attività pomeridiane).
In sostanza, manca (rectius, è insufficiente) la prova che il ricorrente abbia percepito una retribuzione non corretta tra il 24 giugno 1998 ed il settembre del 2006.
In conseguenza, non è accoglibile la domanda di regolarizzazione contributiva (comunque, prescritta, per come correttamente osservato da
). CP_2
Le ragioni della decisione (insufficienza probatoria;
rigetto della eccezione di prescrizione, con conseguenti profili di soccombenza dell'Amministrazione convenuta) giustificano la compensazione delle spese di lite.

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