Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/02/2024, n. 214
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Testo completo
r.g. 1491/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. A D A, all'udienza del 15.02.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1491/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. SCOTTO DI FREGA Parte_1 C.F._1
DORIANA ( );
avv. I GNNARO C.F._2
( );
C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. GALOTTO Controparte_1 C.F._2
GAETANO ( );
avv. B GETANO C.F._4
( );
C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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r.g. 1491/22
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.04.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.092,00 a titolo di spettanze retributive calcolate come da separato conteggio (tfr, ferie non godute e
13ma mensilità). Esponeva, in particolare, di essere stata collaboratrice domestica del convenuto per il periodo intercorso dal 09.04.2020 al
17.1.2021, seguendo un orario articolato dalle 8,30 alle 11,30 nei giorni di martedì, giovedì e sabato, ricevendo solamente € 900,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.10.2022, concludendo come in atti.
Il ricorso è rimasto privo di prova a sostegno e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto