Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14535

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14535
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 14535
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

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RG 58440.2023

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 2^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cianfarini, nell'udienza del 23/09/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58440 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 tra
AN LL GO C.F. : [...], in qualità di
Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione Professionale TU
AU LI (c.f. e P.Iva 02321211209), con sede in Bologna (BO), Via
Guido Reni 2/2 c.a.p. 40125, rappresentato e difeso dal Prof. avv. Fabrizio
Carbonetti (C.F. [...]) e elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma, in Via di San Valentino n. 21 ricorrente
Contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio (C.F. [...]), dirigente, e dall'avv. Maria Capuana (C.F. [...]) funzionaria dell'Ufficio
V, Servizio Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 00187) sono entrambi domiciliati resistente

Oggetto: ricorso avverso il decreto n. 403234 del 22.11.2023, emesso ai sensi dell'art. 57, 4 comma, del D.Lgs. 231/2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot: 402602/A) e notificato al dott. CI LL LI il
27.11.2023 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 56, comma 2, e 67, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00) la
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violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi degli artt. 58, comma 2, e 67, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00).

FATTO
La contestazione impugnata scaturisce da un controllo antiriciclaggio effettuato nei confronti della associazione professionale, finalizzato al riscontro dell'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007, relativamente al periodo dal 01.01.2019 al 28.9.2021 (data di accesso).
I verbalizzanti redigevano due prospetti, denominati A e B, in cui erano elencate le società verso le quali sussisteva l'inosservanza l'incolpazione di non aver svolto un'adeguata verifica della clientela in relazione a n. 21 clienti.
Nel dettaglio:
- n. 14 società veicolo (SPV - Special Purpose Vehicle), costituite per la cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della Legge n. 130/1999 (tabella A);

- n. 7 persone giuridiche nei cui confronti lo studio aveva prestato servizi di assistenza fiscale/amministrativa (tabella B).
Parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, rappresentava quanto segue. Lo
TU LI (e per esso il dott. LI) assume che gli obblighi contestati quali omessi fossero stati adempiuti dalla SU RV S.r.l. (sempre per il tramite del medesimo dott. LI) nel medesimo e unitario contesto operativo e di controllo (secondo le specifiche previsioni di un contratto di outsourcing) e in relazione agli stessi soggetti.
Era quindi possibile invocare l'esimente relativa al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 231/2007 “esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi”. Ed infatti lo TU LI intratteneva un rapporto contrattuale di outsourcing di servizi con la società
SU RV (“contratto quadro” stipulato in data 20 dicembre 2018 e successivi). Lo TU LI e SU RV S.r.l., erano soggetti a comune direzione, controllo e coordinamento, in quanto i soci ed i beneficiari effettivi di entrambe le due entità, oltre che i membri degli organi amministrativi, erano composti dagli stessi soggetti, ovvero: il sig. CI LL LI e la sig.ra
FE LI, beneficiari effettivi sia dello TU LI che di SU
RV. CI LL LI inoltre è legale rappresentante sia dello TU
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LI che di SU RV (prima come “amministratore delegato” ed ora come “liquidatore”), FE LI era socia amministratore dello TU
LI ed è stata Presidente di SU RV fino a gennaio 2021.
Secondo la ricostruzione della parte ricorrente il MEF aveva errato nel ritenere che lo TU LI (e per esso il dott. LI) fosse incorso in violazioni della normativa antiriciclaggio laddove invece gli obblighi in questione erano stati perfettamente adempiuti dalla SU RV (sempre per il tramite del medesimo dott. LI) nel medesimo e unitario contesto operativo e in relazione agli stessi soggetti. A riprova di tale assunto, per le società oggetto di omessa identificazione, lo TU LI non aveva formalizzato alcun contratto di consulenza né aveva emesso alcuna fattura per prestazioni di consulenza che comportassero la qualifica di tali soggetti come clienti e conseguentemente ne derivi l'obbligo di identificazione ai fini AML.
Lo TU LI non aveva formalizzato alcun contratto di consulenza né aveva emesso alcuna fattura per prestazioni di consulenza che comportasse la qualifica di tali soggetti come clienti e conseguentemente ne derivi l'obbligo di identificazione ai fini AML. Il rapporto era solo con la SU VI S.r.l.
Il MEF, invece, aveva presunto che le Società di cui alla TABELLA A fossero clienti dello TU LI considerando (erroneamente) la presenza del nominativo di tali soggetti nel “sistema gestionale”, ma non tenendo in considerazione i reali rapporti giuridici tra le suddette Società e SU
VI S.R.L. L'unico cliente dello TU LI era esclusivamente la
SU VI S.R.L., regolarmente censita tra i clienti, mentre correttamente non erano censiti come clienti i veicoli di cartolarizzazione sopra descritti.
Peraltro, in relazione ai clienti essi erano stati sempre identificati con due distinti moduli (il primo “Modulo di identificazione cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007” e, successivamente, da un modulo denominato “Modulo KYC A - Adeguata verifica della clientela”) tant'è che i documenti di identità dei beneficiari effettivi delle società clienti erano tutti a disposizione delle Autorità.
Dettagliate contestazioni erano rivolte ai sette clienti di cui alla tabella B);
parte ricorrente inoltre contestava l'ammontare della sanzione irrogata.
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Circa il secondo rilievo, ossia la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art.35 del D.lgs. 231/2007 (Rilievo n. 3 GdF) parte ricorrente riteneva di non aver omesso di segnalare operazioni sospette da parte del “cliente” SPV Project
1513 S.r.l. Il predetto SPV non era “cliente” dello TU LI.
Non esisteva un “rapporto diretto” tra l'associazione Professionale TU
AU LI e la Società SPV Project 1513 Srl, né esistevano tra lo TU
LI e la Spv Project 1513 contratti di consulenza.
Contestava, anche per tale violazione, l'ammontare della somma ingiunta.
Concludeva chiedendo in via principale, dichiarare l'illegittimità ed annullare il
Provvedimento n. 403234/A del 22.11.2023, notificato in data 27.11.2023 e la relativa irrogazione sanzionatoria;
in via subordinata ridurre le sanzioni al minimo edittale, con vittoria di spese.
Si costituiva il MEF e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.9.2024 parte ricorrente depositava il provvedimento di dissequestro del Gip di Milano datato 22.2.2022, concernente la SPV;
le parti insistevano e chiarivano le proprie posizioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il
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