Trib. Bologna, sentenza 21/11/2024, n. 1565

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 21/11/2024, n. 1565
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1565
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2022 promossa da:
AN NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO BARTOLO e dell'avv. DI PASQUA GIULIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCUSO BARTOLO
RICORRENTE contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (C.F. 80032590582), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.2022 CI MA adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro affermando che: 1) aveva iniziato la propria attività professionale nel 1994 ed era stato iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dall'1.1.1994 al 27.12.2016 e dall'1.1.2018 al 24.12.2019;
2) dall'estratto conto contributivo risultava che aveva sempre versato regolarmente i contributi soggettivi e integrativi dal 1994 al 2016 e dal 2018 al 2019;
3) per l'anno 1994, il primo di attività, nell'estratto erano correttamente indicati il dato relativo al volume di affari IVA e il pagamento regolare dei contributi soggettivi e integrativi, ma non era indicato il reddito prodotto (“dichiarazione IRPEF”), riportato erroneamente nella riga relativa all'anno 1995, con la conseguenza che risultava posticipato di un anno rispetto all'anno di competenza, nonostante derivasse dal volume di affari IVA correttamente indicato per l'anno 1994;
dunque i redditi
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delle dichiarazioni IRPEF, rilevabili nell'apposita colonna, erano tutti erroneamente posticipati di un anno rispetto all'anno di competenza;
4) il 24.12.2016 aveva richiesto la cancellazione dalla Cassa, richiesta accolta il 29.12.2016, con decorrenza dal 27.12.2016;
5) nel corso di quell'anno aveva pagato il contributo soggettivo minimo pari a €. 3.000,00 e il 10.10.2017 aveva trasmesso alla Cassa la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 in cui erano indicati i dati per il calcolo dei contributi, e cioè la dichiarazione dei redditi professionali, per €. 14.409,00, e quella del volume di affari professionali IVA, per €. 19.562,00, relativi all'anno 2016;
5) poiché nel 2016 aveva prodotto un reddito inferiore a €. 154.350,00 e poiché ex art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione della Cassa, il contributo soggettivo doveva essere pari al 18% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, il 18% di €. 14.409,00 era pari a €. 2.593,62;
e poiché aveva già versato €. 3.000,00, per contributo soggettivo minimo per l'anno 2016, nulla più doveva alla Cassa che, invece, gli aveva chiesto (e aveva ricevuto) il pagamento sia del contributo minimo, per €. 3.000,00, che quello dell'ulteriore somma di €. 2.161,35, a titolo di contributo soggettivo “accessorio”;
6) si era poi nuovamente iscritto alla Cassa dall'1.1.2018 e per quell'anno aveva versato l'importo di € 3.250,00 a titolo di contributo soggettivo;
il 25.6.2019 aveva chiesto la rateizzazione del pagamento dei contributi minimi relativi all'anno 2019 e aveva versato l'importo di €. 2.953,82, omettendo, per mero errore, di corrispondere la rata n. 8, pari a €. 502,94;
accortosi dell'omissione aveva chiesto più volte alla Cassa le modalità con cui pagarla, ma senza esito;
7) il 24.12.2019 aveva nuovamente chiesto la cancellazione dalla Cassa, istanza accolta il 9.1.2020 con decorrenza dal 24.12.2019;
8) nel corso di quell'anno aveva pagato il contributo soggettivo minimo pari a €. 2.953,82, avendo omesso di pagare una rata del piano di rateizzazione e residuando il pagamento della somma di
€. 331,18 a titolo di differenza di contributo soggettivo minimo;
8) il 23.9.2020 aveva trasmesso alla Cassa la dichiarazione dei redditi professionali per €. 10.789,00 e quella del volume di affari professionali IVA per €. 14.523,60, relative al 2019;
poiché in tale anno aveva prodotto un reddito inferiore a €. 154.350,00 ed ex art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione della Cassa, il contributo soggettivo era pari al 18% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF;
e poiché il 18% di €. 10.789,00 era pari a €. 1.942,02, nulla più doveva alla Cassa, visto che aveva già pagato il contributo soggettivo minimo di €. 2.953,82;
faceva eccezione la somma di €. 331,18 (€. 3.285,00 – €. 2.953,82 = €. 331,18) in ragione della rata non pagata;
9) la Cassa gli aveva invece chiesto il pagamento di €. 1.942,02, a titolo di “tributo accessorio soggettivo accessorio GE81”, oltre a €. 13,07 a titolo di “interesse soggettivo accessorio – GE82” e a €. 194,00 a titolo di “maggiorazione soggettivo accessorio – GE83”, senza tenere conto del fatto che – per il 2019 – aveva già pagato il contributo minimo e quindi nulla più doveva, visto che era maggiore di quello calcolato sul reddito. Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata l'illegittimità della richiesta della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e/o la non debenza da parte sua del pagamento della somma di €. 2.161,00 a titolo di contributo soggettivo “accessorio” relativo all'anno 2016 e fosse condannata la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a restituirgli la somma di €. 2.161,00 corrisposta a titolo di contributo soggettivo “accessorio” in data 30.6.2017;
2) fosse accertata l'illegittimità della richiesta di pagamento della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
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