Trib. Vicenza, sentenza 14/11/2024, n. 589
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Testo completo
n. 185/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 185/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Zampieri, Parte_1
ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI EN , con le dott.sse Fucci e Morbioli, resistente
pagina 1 di 10
Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del
convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1
nominale di 1.500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del
c.c.;
- il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo la non debenza del CP_1 beneficio in esame per l'a.s. 2021/2022 per assenza del requisito della didattica annua e, per il resto, ha chiesto il rigetto delle domande di cui al ricorso;
rilevato che:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
pagina 2 di 10 dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco
o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto
pagina 3 di 10
previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4,
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 185/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Zampieri, Parte_1
ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI EN , con le dott.sse Fucci e Morbioli, resistente
pagina 1 di 10
Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del
convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1
nominale di 1.500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del
c.c.;
- il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo la non debenza del CP_1 beneficio in esame per l'a.s. 2021/2022 per assenza del requisito della didattica annua e, per il resto, ha chiesto il rigetto delle domande di cui al ricorso;
rilevato che:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
pagina 2 di 10 dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco
o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto
pagina 3 di 10
previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4,
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