Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6282
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Testo completo
proc. n. 2220/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
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conclusioni di parte ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 150/2011, stante il gravissimo pregiudizio recato ai diritti fondamentali del ricorrente anche in considerazione della fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”;
conclusioni di parte resistente: “in via principale, rigettare il ricorso. Spese ed onorari di causa rifusi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 13/09/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1624/2023, reso in data 17/11/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 13/07/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 05/02/2024 e depositato il giorno 07/02/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 07/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2028, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale precisando, in primo luogo, di aver tenuto conto del fatto che:
− il richiedente risulta irregolarmente presente sul territorio nazionale e nei suoi confronti il Prefetto di ha adottato, in data 17/01/2020, il provvedimento CP_1 di espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 a seguito del quale il Questore della Provincia di ha emesso in pari data CP_1
l'ordine di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, del medesimo disposto normativo debitamente notificato all'interessato a cui non risulta aver ottemperato;
− a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna emessa in data 25/03/2019 dal Tribunale di Ivrea passata in giudicato il 13/07/2019 per la violazione di cui agli artt. 337 e 651 c.p.;
− nonostante l'interessato sia presente sul territorio nazionale dal 2015, come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, non risulta aver intrapreso alcuna regolare attività lavorativa e la rilevata assenza di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita in relazione ad un così lungo periodo denotano l'assoluta assenza di positiva integrazione e fa ritenere che lo stesso tragga sostentamento, anche solo in parte da attività illecite. Ha fatto, quindi, proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione CP_1 alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che la documentazione trasmessa dall'istante a integrazione dell'istanza presentata in data 13/09/2022 non sia idonea a fondare la tutela prevista dall'art. 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998, in quanto: la lettera di assunzione (contratto di lavoro a tempo determinato dal 18/02/2023 al 30/09/2023) è successiva alla presentazione dell'istanza medesima e non contribuisce a comprovare il livello di integrazione socio-lavorativa dell'istante, residente in Italia dal 2015, nel corso del tempo;
il certificato di nascita della figlia minore non è idoneo a comprovare l'effettiva presenza e stabilità di un nucleo famigliare, in assenza di ulteriore documentazione (quale, ad esempio, dichiarazione di residenza contestuale, contratto di locazione, regolare titolo di soggiorno della compagna, etc.). Con riferimento al secondo profilo, si richiama il disposto di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998 e la possibilità di presentare la relativa istanza al Tribunale per i Minorenni, competente a decidere su ogni questione attinente alla ulteriore permanenza dell'istante sul territorio nazionale in connessione con la presenza della figlia minore sul territorio». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano il 01.07.2015 e di aver proposto un'istanza di protezione internazionale che era stata denegata sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale in sede di contenzioso. Al contempo,
[ha fatto] presente di aver imparato l'italiano, di aver svolto, pur precariamente, varie attività lavorative, di beneficiare del sostegno di una famiglia italiana che lo [ha] ospita[to] e che, se avesse avuto un valido titolo di soggiorno, gli avrebbe offerto un'occupazione lavorativa - e che poi [lo ha] effettivamente assunto (cfr. doc. n. 3 e da n. 5 a n. 11) (…) di aver reciso ogni legame con