Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3021

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3021
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 3021
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente est/rel. dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2998/2024, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 rilasciata in atti, dall'avv.ta Raffaella Spinelli;

RICORRENTE
e
nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE nonchè con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, , premesso di sentire soggettivamente Parte_1 propria l'identità sessuale maschile fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, con conseguente ordine all'esito all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
1
l'indicazione del nuovo sesso e del nome, sostituendo l'attuale nome femminile con quello maschile di “ ”. Per_1
Parte ricorrente ha altresì rappresentato di essere unito civilmente con la signora
[...]
e di vivere, con quest'ultima e con la loro figlia di un anno, in AF. CP_1
Conseguentemente egli ha chiesto disporsi lo scioglimento dell'unione civile costituita in AF
(SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) con la signora e contestualmente sospendere l'efficacia di tale ultimo CP_1 pronunciamento per il termine di gg. 180 in applicazione della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 66/24.
Considerata la documentazione prodotta, sentita la parte e la resistente all'udienza del
03.12.2024, le quali hanno dichiarato la loro intenzione di proseguire con la loro unione;
preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio pe la decisione.
***
La domanda deve essere accolta.
Sul punto, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO dell'11 aprile
2024 allegata al fascicolo di parte ricorrente).
2
Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere
l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del
03.12.2024), in cui la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa sua decisione anche grazie al sostegno della coniuge, con cui intende – concordemente – conservare gli effetti dell'unione civile contratta.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del
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