Trib. Trento, sentenza 24/07/2024, n. 236
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2770/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
A D T Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato
da
nata a Trento il 23.11.1957 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a Trento il 18.06.1956 (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13 giugno 2024, così
come successivamente confermate all'udienza del 19 luglio 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13 giugno 2024.
All'udienza del 19 luglio 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “ 1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza, fermo restando l'obbligo del
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