Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 42
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5560/2021 promossa da:
NO GI, (C.F. [...]), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso
dall'avv. ROSA GUERRERA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
COMUNE DI GIARRE (C.F. 00468980875), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv.
LUCA ARDIZZONE giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 19.6.2024 parte attrice ha concluso come da note di trattazione telematica scritta.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, RU SE ha chiesto la condanna del
Comune di Giarre al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per
spese mediche, danni al mezzo e altre spese connesse), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente
dell'1.6.2020, ore 8.00 circa, presso Via San Matteo in Giarre;
più in particolare ha esposto che, mentre
si trovava alla guida del suo motoveicolo, marca Yamaha, modello Tracer 700, TG EL 07982, a
velocità moderata e con direzione nord verso sud (unico senso di marcia), all'altezza circa
dell'intersezione con via Goffredo ME è caduto in terra a causa della presenza sulla carreggiata di
una melma scivolosa formatasi per la presenza in prossimità di un albero di gelsi, riportando le lesioni
indicate in atti e subendo danni al mezzo, come già accertato in sede di a.t.p.
Costituitosi in giudizio, il Comune, nell'eccepire l'improcedibilità del giudizio per omesso
esperimento del tentativo di negoziazione assistita e nel chiedere il rigetto integrale o, in subordine,
parziale della domanda, ha in particolare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di danni in tesi addebitabili al proprietario dell'albero di gelsi e al responsabile del servizio
di pulizia della strada, e l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., sussistendo il
difetto di prova dell'evento dannoso e comunque una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del
danneggiato, con infine contestazione, in ogni caso, della quantificazione del danno.
Orbene, in via preliminare occorre rilevare che il tentativo di negoziazione assistita è stato
documentato in atti, con conseguente irrilevanza di ogni questione sul punto.
Nel merito, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, giova
chiarire che nel presente giudizio occorre soltanto verificare la prova o meno di una responsabilità,
anche concorrente, dell'ente convenuto per la presenza della sostanza viscida sul manto stradale, non
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rilevando né l'eventuale sussistenza di altri danneggianti né tantomeno il grado di corresponsabilità di
ciascuno dei danneggianti.
La parte danneggiata può infatti agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via
solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in
regresso contro i coobbligati. Ferma dunque la necessità, qualora oggetto di domanda (diversamente
dal caso in esame, in cui non è stata proposta domanda alcuna in tal senso, anche perché nessuno ha
chiesto di estendere il contraddittorio), di determinare la misura del concorso di responsabilità di ogni
danneggiante, il suddetto accertamento giova ai soli fini dell'eventuale e futuro regresso. L'art. 2055
c.c. si riferisce inoltre all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di più soggetti
responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, in base
all'efficienza causale delle rispettive azioni (cfr. Cass. 27713/2005;
6365/2002, 5024/02).
Con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere ammessa la rituale produzione del verbale
della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, sono stati sentiti i testi MI NN e LO
SA. I testi, pur non avendo assistito direttamente al momento della caduta, hanno reso
dichiarazioni dalle quali è possibile desumere, per presunzioni gravi, precise e concordanti, che
l'evento dannoso si è verificato in virtù della dinamica descritta in citazione.
Il teste MI NN, Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la vicina
Casa Circondariale di Giarre, ha infatti spiegato di essere arrivato sul luogo poco dopo il sinistro e di
avere trovato l'attore SE RU, Commissario della Polizia Penitenziaria, sdraiato a terra e
appoggiato su un muretto, con una ferita visibilmente aperta e con la rotula esposta, mentre il mezzo di
cui in citazione, che prima era a terra, è stato spostato da una persona intervenuta. Il teste ha inoltre
confermato che, come avviene sostanzialmente ogni anno, sulla carreggiata era presente una melma
scura, formatasi per la caduta di materia vegetale proveniente da un limitrofo grande albero da frutta
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(gelsi). Il teste ha confermato anche i danni riportati dal mezzo, come da foto prodotte in atti ed esibite
in udienza.
Di analogo tenore sono state le dichiarazioni del teste LO SA, all'epoca Assistente
Capo presso la Polizia Penitenziaria, il quale ha spiegato di essere giunto sul luogo del sinistro con un
mezzo dell'Amministrazione e per soccorre il suo Comandante, ossia l'odierno attore, trovandolo
riverso a terra, sul lato sinistro della strada, con il pantalone jeans strappato e una evidente ferita. Una
persona intervenuta aveva già messo in piedi la moto di colore blu, riconosciuta dal teste perché era in
uso al Comandante. Anche il secondo teste ha confermato sia la presenza di un grande albero da frutto,
all'apparenza gelsi, con la chioma che copriva gran parte della carreggiata, sia, per quel che
maggiormente rileva, che l'asfalto era pieno di melma scura (frutto frammisto ad altri residui) e
scivolosa, tanto da rendere difficile proseguire a piedi. Il teste LO è stato in grado, infine, di
confermare, per quanto possibile, i danni subiti dal mezzo, anche con l'ausilio del materiale fotografico
prodotto.
Le dichiarazioni dei testi trovano per altro verso ampia conferma sia nel rapporto della Polizia
Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evince la presenza di
residui di sostanza vegetale sul tracciato stradale (si veda il verbale di rilevamento di sinistro stradale
del 01.06.2020).
Alla luce del complesso di tali elementi istruttori, acquisita la prova del sinistro e della presenza di
una anomalia in grado di provocare la caduta, appare logicamente incongruo ipotizzare una caduta in
assenza di rilevanza causale della sostanza scivolosa presente sul manto della stretta carreggiata luogo
del sinistro.
Non stupisce quindi che, con valutazione ampiamente condivisibile, pur giunta sul luogo del
sinistro dopo la caduta, la Polizia Municipale abbia concluso che a causa di sostanza viscida sull'asfalto
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l'attore ha perso il controllo del veicolo rovinando al suolo. Dall'analisi dei luoghi gli operanti hanno
altresì confermato che la sostanza viscida era costituita da un miscuglio di frutti di gelso bianco misti a
foglie e acqua piovana.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella
disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la
norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della
pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una
sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni
demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di
terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a
produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla
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