Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. 1660/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico dott. Gianluca Antonio
Peluso
visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019,
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1660/2015 R.G., promossa da:
UC NT, nato ad [...] l'[...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), via
Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe,
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Attore in riassunzione;
CONTRO
UZ NT, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), in proprio e nella qualità di erede di
UZ SE (C.F. [...]) e IO OS
RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Caronia
1
(ME), C/ da Riserva s.n.c., presso lo studio dell'avv. Salvatore Saia che lo
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuto;
E
UZ CE PA, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), in proprio e nella qualità di erede di
UZ SE (C.F. [...]) e IO OS
RI (C.F. [...]);
Convenuto non costituito nel giudizio riassunto;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4-11-2024, svoltasi, giusta decreto
del 28-09-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art.
190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali + 20
giorni per il deposito delle memorie di replica).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30-09-2015, UC NT
conveniva in giudizio RI OS RI, AN NT e AN
CE PA, nella qualità di eredi di AN SE, ed esposte
le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di
accertare e dichiarare che “a) tra l'attore ed il fu AN SE nato a
San AT (ME) il 16.05.1938 e deceduto in Messina il 7.04.2000, dante causa
dei convenuti, è stata stipulata in data 17.02.1999 scrittura privata di
2 compravendita avente ad oggetto il seguente immobile: appartamento ubicato nel
Comune di LC - Corso Italia n. 11, individuato nel N.C.E.U. al Foglio 5
particella 132 sub. 6 P.1.;
b) le sottoscrizioni contenute nella citata scrittura di
cui al punto n. 1 sono autentiche;
c) in virtù della scrittura privata di
compravendita del 17.02.1999, è intervenuto il trasferimento dell'immobile
ubicato nel Comune di LC - Corso Italia n. 11, individuato nel N.C.E.U.
al Foglio 5 particella 132 sub. 6 P.1, in favore del fu AN SE e per lui
in favore degli eredi odierni convenuti RI OS RI, AN CE
PA e AN NT;
d) i convenuti sono tenuti a pagare all'attore
l'importo di € 19.644,79, o quell'atro maggiore importo che sarà accertato in corso
di causa, come risulta dalla cartella esattoriale n. 29520020022835010,
maggiorato di tutti gli interessi, sanzioni e spese maturati e maturandi che
saranno dovuti alla Serit Sicilia s.p.a. fino alla definizione della controversia ed
alla effettiva cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2005, in danno del signor
UC”.
Conseguentemente, l'attore chiedeva di: “a) disporre la trascrizione presso
l'Agenzia del Territorio di Messina, con esenzione di qualsiasi responsabilità,
della emittenda sentenza e della scrittura privata di compravendita del
17.02.1999, stipulata tra il signor UC NT e il dante causa degli
odierni convenuti - AN SE - nato a [...] il [...]
e deceduto in Messina il 7.04.2000, relativa alla vendita della seguente unità
immobiliare: appartamento ubicato nel Comune di LC - Corso Italia n.
11, individuato nel N.C.E.U. al Foglio 5 particella 132 sub. 6 P.1;
b) condannare
i convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, a
pagare la somma di € 19.644,79, come risulta dalla cartella esattoriale n.
3 29520020022835010, o quell'altra maggiore somma che sarà accertata in corso di
causa, maggiorata di tutti gli interessi, sanzioni e spese maturati e maturandi che
saranno dovuti alla Serit Sicilia s.p.a. fino alla definizione della controversia ed
alla effettiva cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2005 registro generale n.
5651 registro particolare n. 1693, in danno del signor UC;
c) condannare
i convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
pagamento di ogni tassa, onere, sanzione, a qualsiasi titolo dovuta, anche per
interessi e penali, connesse alla proprietà dell'immobile in questione a far data
dalla stipula della scrittura di compravendita del 17.02.1999;
d) condannare i
convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della illegittima iscrizione
ipotecaria subita dall'attore da determinarsi in via equitativa;
e) condannare i
convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
pagamento di ogni somma necessaria per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in
danno del signor UC da parte della Se.ri.it Sicilia in data 16.02.2005
registro generale n. 5651 registro particolare n. 1693”.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30-01-2016, si costituivano in
giudizio RI OS RI, AN NT e AN CE
PA, instando per “a) …accertare, ritenere e dichiarare che la scrittura privata
stipulata in data 17/02/1990 tra il sig. UC NT e il sig. AN
SE sia titolo valido ed idoneo a trasferire la proprietà dell'appartamento
ubicato nel Comune di LC (ME), Corso Italia n. 11, individuato nel
N.C.E.U. al foglio 5 particella 132 sub 6, piano 1;
b) Rigettare tutte le domande
attore perché infondate in fatto e diritto;
c) Accertare e dichiarare il grave
inadempimento contrattuale dell'attore per violazione dell'art. 2 della scrittura
4 privata di compravendita e per la mancata estinzione e cancellazione delle
ipoteche gravanti sull'immobile;
d) Dichiarare ed accertare che nessuna somma è
dovuta dai convenuti per la cartella esattoriale n° 29520020022835010 e per la
mancata registrazione del contratto preliminare in ragione del grave
inadempimento contrattuale di parte attrice;
e) In subordine e senza recesso dalle
superiori domande ritenere e dichiarare responsabili i convenuti per metà delle
somme originariamente accertate per la mancata registrazione, ed in ulteriore
subordine per la metà delle some indicate in cartella di pagamento n°
29520020022835010 e per metà dei successivi oneri accessori ed interessi;
f)
Condannare controparte al risarcimento del danno da lite temeraria”.
All'udienza di prima comparizione del 2-12-2016, il G.I. concedeva i
chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti depositavano le
rispettive memorie istruttorie.
Alla prima udienza del 14-11-2019, tenutasi dinanzi al neodesignato G.I.,
premesso che “Alla luce della documentazione in atti e della natura
strettamente giuridica delle questioni sollevate dalle parti nel presente giudizio, le
prove orali richieste dalle parti si palesano, in parte, come superflue e, quindi,
irrilevanti ai fini della decisione della causa e, in parte, come inammissibili ove
attengono a circostanze documentate e/o documentabili”, la causa veniva
rinviata all'udienza del 24 novembre 2020 per la precisazione delle
conclusioni.
Sennonché, in occasione di tale udienza, il G.I., rilevato che “All'udienza
del 24 novembre 2020, il procuratore della convenuta RI OS RI ha
dichiarato l'intervenuto decesso della stessa” e che “tale dichiarazione resa nelle
note di trattazione scritta depositate il 9-11-2020 equivale a dichiarazione resa, ai
5 sensi dell'art. 300 c. 1 c.p.c., in udienza, con la conseguente interruzione del
presente giudizio…”, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Quindi, con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. tempestivamente
depositato il 15-12-2020, UC NT chiedeva disporsi la
prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di RI OS RI:
AN NT e AN CE PA.
Con comparsa depositata il 23-04-2021 si costituiva il convenuto AN
NT, nella qualità di erede di RI OS RI, riportandosi
“integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già
formulate in atti, nei precedenti scritti difensivi, dalla propria dante causa” e,
all'udienza del 27-04-2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5-
07-2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, allora, assunta in decisione, con la concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 25.11.2022, il Giudice: “Rilevato che, dall'esame
degli atti di causa, risulta che il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione
dell'udienza del 18-2-2020 sia stato notificato alle parti - AN NT e
AN PA CE -personalmente e non al domicilio dalle stesse eletto
presso il procuratore costituito;
Rilevato che “La notificazione dell'atto di
riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore
costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art.
125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del
rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca,
verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento
dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc.
6 civ., anche quando la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico dott. Gianluca Antonio
Peluso
visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019,
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1660/2015 R.G., promossa da:
UC NT, nato ad [...] l'[...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), via
Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe,
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Attore in riassunzione;
CONTRO
UZ NT, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), in proprio e nella qualità di erede di
UZ SE (C.F. [...]) e IO OS
RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Caronia
1
(ME), C/ da Riserva s.n.c., presso lo studio dell'avv. Salvatore Saia che lo
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuto;
E
UZ CE PA, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), in proprio e nella qualità di erede di
UZ SE (C.F. [...]) e IO OS
RI (C.F. [...]);
Convenuto non costituito nel giudizio riassunto;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4-11-2024, svoltasi, giusta decreto
del 28-09-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art.
190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali + 20
giorni per il deposito delle memorie di replica).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30-09-2015, UC NT
conveniva in giudizio RI OS RI, AN NT e AN
CE PA, nella qualità di eredi di AN SE, ed esposte
le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di
accertare e dichiarare che “a) tra l'attore ed il fu AN SE nato a
San AT (ME) il 16.05.1938 e deceduto in Messina il 7.04.2000, dante causa
dei convenuti, è stata stipulata in data 17.02.1999 scrittura privata di
2 compravendita avente ad oggetto il seguente immobile: appartamento ubicato nel
Comune di LC - Corso Italia n. 11, individuato nel N.C.E.U. al Foglio 5
particella 132 sub. 6 P.1.;
b) le sottoscrizioni contenute nella citata scrittura di
cui al punto n. 1 sono autentiche;
c) in virtù della scrittura privata di
compravendita del 17.02.1999, è intervenuto il trasferimento dell'immobile
ubicato nel Comune di LC - Corso Italia n. 11, individuato nel N.C.E.U.
al Foglio 5 particella 132 sub. 6 P.1, in favore del fu AN SE e per lui
in favore degli eredi odierni convenuti RI OS RI, AN CE
PA e AN NT;
d) i convenuti sono tenuti a pagare all'attore
l'importo di € 19.644,79, o quell'atro maggiore importo che sarà accertato in corso
di causa, come risulta dalla cartella esattoriale n. 29520020022835010,
maggiorato di tutti gli interessi, sanzioni e spese maturati e maturandi che
saranno dovuti alla Serit Sicilia s.p.a. fino alla definizione della controversia ed
alla effettiva cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2005, in danno del signor
UC”.
Conseguentemente, l'attore chiedeva di: “a) disporre la trascrizione presso
l'Agenzia del Territorio di Messina, con esenzione di qualsiasi responsabilità,
della emittenda sentenza e della scrittura privata di compravendita del
17.02.1999, stipulata tra il signor UC NT e il dante causa degli
odierni convenuti - AN SE - nato a [...] il [...]
e deceduto in Messina il 7.04.2000, relativa alla vendita della seguente unità
immobiliare: appartamento ubicato nel Comune di LC - Corso Italia n.
11, individuato nel N.C.E.U. al Foglio 5 particella 132 sub. 6 P.1;
b) condannare
i convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, a
pagare la somma di € 19.644,79, come risulta dalla cartella esattoriale n.
3 29520020022835010, o quell'altra maggiore somma che sarà accertata in corso di
causa, maggiorata di tutti gli interessi, sanzioni e spese maturati e maturandi che
saranno dovuti alla Serit Sicilia s.p.a. fino alla definizione della controversia ed
alla effettiva cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2005 registro generale n.
5651 registro particolare n. 1693, in danno del signor UC;
c) condannare
i convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
pagamento di ogni tassa, onere, sanzione, a qualsiasi titolo dovuta, anche per
interessi e penali, connesse alla proprietà dell'immobile in questione a far data
dalla stipula della scrittura di compravendita del 17.02.1999;
d) condannare i
convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della illegittima iscrizione
ipotecaria subita dall'attore da determinarsi in via equitativa;
e) condannare i
convenuti in solido e/o comunque in ragione delle quota di loro spettanza, al
pagamento di ogni somma necessaria per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in
danno del signor UC da parte della Se.ri.it Sicilia in data 16.02.2005
registro generale n. 5651 registro particolare n. 1693”.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30-01-2016, si costituivano in
giudizio RI OS RI, AN NT e AN CE
PA, instando per “a) …accertare, ritenere e dichiarare che la scrittura privata
stipulata in data 17/02/1990 tra il sig. UC NT e il sig. AN
SE sia titolo valido ed idoneo a trasferire la proprietà dell'appartamento
ubicato nel Comune di LC (ME), Corso Italia n. 11, individuato nel
N.C.E.U. al foglio 5 particella 132 sub 6, piano 1;
b) Rigettare tutte le domande
attore perché infondate in fatto e diritto;
c) Accertare e dichiarare il grave
inadempimento contrattuale dell'attore per violazione dell'art. 2 della scrittura
4 privata di compravendita e per la mancata estinzione e cancellazione delle
ipoteche gravanti sull'immobile;
d) Dichiarare ed accertare che nessuna somma è
dovuta dai convenuti per la cartella esattoriale n° 29520020022835010 e per la
mancata registrazione del contratto preliminare in ragione del grave
inadempimento contrattuale di parte attrice;
e) In subordine e senza recesso dalle
superiori domande ritenere e dichiarare responsabili i convenuti per metà delle
somme originariamente accertate per la mancata registrazione, ed in ulteriore
subordine per la metà delle some indicate in cartella di pagamento n°
29520020022835010 e per metà dei successivi oneri accessori ed interessi;
f)
Condannare controparte al risarcimento del danno da lite temeraria”.
All'udienza di prima comparizione del 2-12-2016, il G.I. concedeva i
chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti depositavano le
rispettive memorie istruttorie.
Alla prima udienza del 14-11-2019, tenutasi dinanzi al neodesignato G.I.,
premesso che “Alla luce della documentazione in atti e della natura
strettamente giuridica delle questioni sollevate dalle parti nel presente giudizio, le
prove orali richieste dalle parti si palesano, in parte, come superflue e, quindi,
irrilevanti ai fini della decisione della causa e, in parte, come inammissibili ove
attengono a circostanze documentate e/o documentabili”, la causa veniva
rinviata all'udienza del 24 novembre 2020 per la precisazione delle
conclusioni.
Sennonché, in occasione di tale udienza, il G.I., rilevato che “All'udienza
del 24 novembre 2020, il procuratore della convenuta RI OS RI ha
dichiarato l'intervenuto decesso della stessa” e che “tale dichiarazione resa nelle
note di trattazione scritta depositate il 9-11-2020 equivale a dichiarazione resa, ai
5 sensi dell'art. 300 c. 1 c.p.c., in udienza, con la conseguente interruzione del
presente giudizio…”, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Quindi, con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. tempestivamente
depositato il 15-12-2020, UC NT chiedeva disporsi la
prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di RI OS RI:
AN NT e AN CE PA.
Con comparsa depositata il 23-04-2021 si costituiva il convenuto AN
NT, nella qualità di erede di RI OS RI, riportandosi
“integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già
formulate in atti, nei precedenti scritti difensivi, dalla propria dante causa” e,
all'udienza del 27-04-2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5-
07-2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, allora, assunta in decisione, con la concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 25.11.2022, il Giudice: “Rilevato che, dall'esame
degli atti di causa, risulta che il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione
dell'udienza del 18-2-2020 sia stato notificato alle parti - AN NT e
AN PA CE -personalmente e non al domicilio dalle stesse eletto
presso il procuratore costituito;
Rilevato che “La notificazione dell'atto di
riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore
costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art.
125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del
rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca,
verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento
dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc.
6 civ., anche quando la
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