Trib. Ferrara, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
RG 76 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIANDOMENICO GAETANO CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente si chiede il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, in quanto infondata in fatto e in diritto e, solo in denegato subordine, senza riconoscimento alcuno, la riduzione l'importo richiesto a quanto risulterà di giustizia e/o di equità e comunque in misura non superiore ad € 100,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, tenuto conto delle mutate condizioni ed eSIenze del ricorrente
Conclusioni per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Malcesine (VR) in data CP_2 CP_1
05.09.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Malcesine dell'anno 2015 al n. 16 p. II serie C, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell' emananda sentenza, alle seguenti condizioni (da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente):
1- disporre che il Sig. versi, entro il giorno cinque di ogni mese, alla CP_1
Sig.ra l'importo mensile di € 700,00 (ovvero quel diverso importo che CP_2 verrà ritenuto proporzionato alle disponibilità economiche dell'onerato), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
2- in ogni caso respingere le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il SI. esponeva: CP_1 in data 05/09/2015 aveva contratto matrimonio con la SI.ra ;
i CP_2 rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza emessa dal Tribunale di
Ferrara in data 9.6.2021 era stata pronunciata la separazione dei coniugi, con previsione di un assegno separativo in favore della moglie di 400 euro mensili. pagina 1 di 4
Nel corso degli anni le condizioni economiche del ricorrente erano peggiorate sia per l'intervenuto pensionamento che per le precarie condizioni di salute, che avevano reso necessaria l'assunzione di una collaboratrice domestica. Il ricorrente era inoltre gravato da due finanziamenti che comportavano un esborso di
750 euro mensili.
Per tali ragioni chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza previsioni di carattere economico. Si costituiva la SI.ra e nulla opponeva alla domanda di divorzio. CP_2
Contestava le ulteriori richieste, asserendo che le disponibilità economiche del ricorrente, anche considerando quanto emerso nel corso del giudizio di separazione, erano decisamente superiori a quelle descritte in ricorso.
In particolare, ricordava che il era risultato titolare di investimenti del valore di CP_1 circa 500.000 euro sui quali nulla era stato detto in ricorso. Nel settembre 2023 il ricorrente aveva venduto per il prezzo di € 190.000,00 la casa coniugale di Cona (Fe), via Comacchio n. 1027.
Dalla documentazione prodotta dal risultava la percezione di un reddito di circa CP_1
2500 euro mensili;
quanto ai finanziamenti, osservava che entrambi erano stati contratti durante la causa di separazione e quindi