Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 12
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. P.U. 2024/318
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il collegio composto da:
MO Attanasio Presidente
Pier Paolo Lanni Giudice relatore
Luigi Pagliuca giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.11.24, la Liquidazione giudiziale della Costruisce S.r.l. ha ha chiesto, ai sensi dell'art. 256 CCII, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto costituita dalla società in bonis e dalla Prospe Scavi S.r.l e, conseguentemente, di quest'ultima.
Il ricorso è stato regolarmente notificato alla Prospe Scavi S.r.l., ai sensi dell'art. 40, comma
6, CCII, e la resistente non si è costituita.
Ai fini della decisione va premesso in via generale che: -) l'art. 256, comma 5, ha ratificato
l'orientamento giurisprudenziale, affermatosi sotto la vigenza dell'art. 147 LF, secondo cui è possibile l'estensione della procedura concorsuale anche nel caso in cui il soggetto già sottoposto
a procedura, che partecipi ad una società di persone con altre società o persone fisiche (cd.
“supersocietà di fatto”), sia una società e non semplicemente un imprenditore individuale;
-) ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto è necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività” (v., tra le altre, Cass.
n. 19234/20);
-) con l'entrata in vigore del CCII deve invece ritenersi superato l'orientamento
1
affermatosi nel regime della legge fallimentare secondo cui “in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce”
(v., da ultimo Cass. n. 6029/21);
-) ed infatti, l'art. 33, comma 2, CCII ha espressamente esteso il termine annuale agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese, facendole decorrere dal momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa (da parte della società di fatto) diviene conoscibile dai terzi (e quindi, qualora la cessazione dell'attività coincida con l'apertura della liquidazione giudiziale del socio imprenditore, dal momento dal momento in cui il curatore della liquidazione giudiziale possa venire a conoscenza della precedente esistenza della società di fatto).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per configurare
l'esistenza della società di fatto tra la Costruisce S.r.l. e la Prospe Scavi S.r.l., come dedotta nel ricorso introduttivo.
In particolare, assume rilievo l'acquisizione delle seguenti circostanze di fatto alle luce della documentazione prodotta: a) le due società sono riconducibili allo stesso nucleo familiare (la
Costruisce S.r.l., costituita nel 2015, è stata amministrata senza soluzione di continuità sino al
03.10.2022 dalla socia unica, MO FR e a partire da tale data la carica è stata ricoperta sino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dal marito, LA ET, divenuto, peraltro, socio unico della società;
la Prospe Scavi S.r.l., costituita nel 2018, è
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