Trib. Napoli, sentenza 08/02/2024, n. 1622
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi civili riuniti iscritti ai nn. 19913 R.G. dell'anno 2013 e
8288 R.G. dell'anno 2019, aventi ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria, usucapione,
TRA
IS ED, nata Napoli il 22.2.1981, c.f.
[...], n.q. di erede dell'originario attore
IU RE (convenuto nel giudizio n. 8288/2019 RG), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Fusco, domiciliatario in
Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 70;
- attrice in prosecuzione nel giudizio n. 19913/2013 RG-
- convenuta in prosecuzione nel giudizio n. 8288/2019 R.G.
PARISO MARIA ROSARIA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], nella qualità di tutrice dell'interdetto
IU IO, n. in Napoli il 9.11.1968, c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Capuozzo, domiciliataria in Quarto (NA), alla via Masullo, 3/A;
-attrice nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- convenuta nel giudizio n. 8288/2019 R.G.-
E
IU CA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
MA Capitanio e dall'avv. Sandro Acquaviva, domiciliatari in
Napoli, alla via G. Carducci, 61;
2
- convenuta nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- convenuta nel giudizio n. 8288/2019 R.G.-
NONCHE'
BR PA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino
Bifulco e dall'avv. Federica de Ritis, domiciliatari in Napoli, alla piazzetta Laura Terracina, 1;
-interventrice volontaria nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- attrice nel giudizio n. 8288/2019 RG -
Conclusioni: per NA SA: “A. Riconoscere ed affermare la inefficacia dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 a trasferire la proprietà del bene oggetto di causa in quanto i rappresentanti legali dei …
CE e AR LO erano sforniti delle necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del tribunale;
B. Riconoscere ed affermare che la efficacia dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 era espressamente condizionata all'ottenimento delle predette e necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del Tribunale;
C.
Riconoscere ed affermare che le predette e necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del tribunale non sono mai state richieste e men che meno ottenute;
D. Riconoscere ed affermare che l'atto sottoscritto in data 15/05/1989 si è risolto di diritto alla data del 31/12/1989;
E.
Riconoscere ed affermare che essa attrice ES non indica il momento iniziale dal quale far decorrere il termine utile al fine della usucapione;
F. Riconoscere ed affermare che, comunque, durante il tempo di vigenza dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 non poteva decorrere il termine ventennale per il compimento della usucapione;
G. Riconoscere ed affermare che l'accesso del tecnico estimatore del bene, su incarico dei proprietari e finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, è fatto idoneo ad interrompere il decorso del termine della usucapione”, vinte le spese di lite;
per MA RI RI nella qualità di madre e tutrice dell'interdetto
AR LO: “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo,
3 alla documentazione prodotta …, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, per il procedimento n.
19913/2013 R.G. … dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente all'intero compendio, formato da beni ereditati dagli eredi LO EN, LO CE e LO AR;
Dichiarare e affermare il diritto di ciascuno di essi … ad una quota pari ad un terzo dell'intero del compendio ereditario;
Procedere alla divisione dei beni in natura mediante la formazione delle rispettive quote;
Procedere all'attribuzione a ciascun condividente della quota di pertinenza anche mediante sorteggio facendo ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di trascrivere il relativo provvedimento o la emananda sentenza;
Determinare l'eventuale ammontare dei conguagli, procedendo alla loro compensazione e condannando le parti residuate debitrici al pagamento anche attraverso l'attribuzione di quanto residuato quale saldo attivo del conto corrente bancario di corrispondenza acceso su Cariparma, con sede in Napoli, Agenzia n. 3 portato dal numero 35498375;
in via gradata e nel caso si acceda alla divisione attraverso la vendita dei beni si chiede di procedersi alla divisione del ricavato assegnando agli istanti LO AR la quota parte di loro pertinenza”, vinte le spese di lite;
“per il procedimento n. 8288/2019 R.G., in quanto riunito, … dichiarare la domanda iniziale improcedibile ed improponibile;
rigettare la domanda principale di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto”, vinte le spese di lite;
per CE LO: “si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte ivi formulate. Impugna per quanto di ragione la C.T.U. e segnatamente: A) In relazione agli immobili non computati ai fini della divisione in quanto urbanisticamente non conformi, nella parte in cui non ne determina il potenziale valore anche in relazione alle concrete possibilità di sanatoria;
B) Nella parte in cui determina il valore locativo dell'appartamento sito alla via Divisione Siena n. 70 e occupato dalla coerede LO CE in € 191.025,26. Delle
4 due l'una: o esso rientra tra gli immobili edificati in abuso e non condonati e quindi non suscettibile di alcuna valutazione economica in quanto l'immobile non rientra nella comunione, come dedotto dal
C.T.U.;
ovvero se esso ha un valore locatizio, analogamente deve essere effettuata analoga valutazione per tutti gli altri immobili che, seppure non regolari dal punto di vista urbanistico, sono stati concessi comunque in locazione a terzi dal sig. LO EN il quale è stato l'unico coerede ad incassare per decenni i relativi canoni e in ogni caso nella disponibilità materiale di questi;
C) Alla luce di quanto esposto al punto sub b) si chiede pertanto che vengano determinati i valori locatizi di tutti gli immobili che, quantunque non urbanisticamente conformi, sono stati locati dal…LO EN con conseguente determinazione dei canoni da costui riscossi per
l'intero periodo e/o ne abbia avuto la disponibilità esclusiva. In ogni caso, si insiste per il rigetto della domanda della…. ES
IZ in quanto infondata in fatto ed in diritto”, “in ogni caso si insiste perché la ctu venga integrata alla luce delle osservazioni di cui sopra. In subordine, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse”, vinte le distraende spese di lite;
per IZ ES: “si riporta integralmente agli atti di causa nonché alla documentazione depositata chiedendo il pieno accoglimento delle difese spiegate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
5 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita
e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Giova premettere, inoltre, che la rimessione della causa in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni, investe il Tribunale del potere di decidere tutta la causa.
Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, occorre decidere, in via pregiudiziale, le domande proposte da IZ
ES nella causa n. 8288/2019 RG, riunita alla causa di scioglimento della comunione tra gli eredi LO n. 19913/2013
R.G. (nella quale IZ ES aveva spiegato intervento);
ciò in quanto risulta oggetto della domanda di divisione del compendio ereditario in successione di SE LO anche l'immobile del quale la ES rivendica la proprietà.
IZ ES ha convenuto in giudizio CE LO,
EN LO e MA RI RI, quest'ultima nella qualità di tutrice dell'interdetto AR LO, chiedendo al Tribunale di:
1) dichiararla “proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Napoli V traversa provinciale 143 'composto da un vano con angolo cottura e
w.c.”, in virtù di acquisto fattone dai LO il 15 maggio 1989;
6 2) dichiarare, in subordine, maturato l'acquisto in suo favore della proprietà per usucapione del predetto immobile “a far data dall'atto di vendita del 15 maggio 1989”;
3) condannare, in via ulteriormente subordinata, i convenuti alla restituzione di tutte le spese anticipate per la gestione, la cura e la manutenzione dell'immobile de quo, “non inferiori ad € 15.000,00”.
La domanda sub 1) è infondata.
Il titolo che la ES invoca a fondamento del suo diritto di proprietà è costituito da una scrittura privata denominata “contratto di vendita” del 15.5.1989 (cfr. doc. 3 dell'indice della ES) sottoscritto da EN LO, LF SA, nella qualità di tutore dell'interdetto AR LO, ER GL, nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia minore CE LO, e
IZ ES, con il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi civili riuniti iscritti ai nn. 19913 R.G. dell'anno 2013 e
8288 R.G. dell'anno 2019, aventi ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria, usucapione,
TRA
IS ED, nata Napoli il 22.2.1981, c.f.
[...], n.q. di erede dell'originario attore
IU RE (convenuto nel giudizio n. 8288/2019 RG), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Fusco, domiciliatario in
Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 70;
- attrice in prosecuzione nel giudizio n. 19913/2013 RG-
- convenuta in prosecuzione nel giudizio n. 8288/2019 R.G.
PARISO MARIA ROSARIA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], nella qualità di tutrice dell'interdetto
IU IO, n. in Napoli il 9.11.1968, c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Capuozzo, domiciliataria in Quarto (NA), alla via Masullo, 3/A;
-attrice nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- convenuta nel giudizio n. 8288/2019 R.G.-
E
IU CA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
MA Capitanio e dall'avv. Sandro Acquaviva, domiciliatari in
Napoli, alla via G. Carducci, 61;
2
- convenuta nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- convenuta nel giudizio n. 8288/2019 R.G.-
NONCHE'
BR PA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino
Bifulco e dall'avv. Federica de Ritis, domiciliatari in Napoli, alla piazzetta Laura Terracina, 1;
-interventrice volontaria nel giudizio n. 19913/2013 R.G.-
- attrice nel giudizio n. 8288/2019 RG -
Conclusioni: per NA SA: “A. Riconoscere ed affermare la inefficacia dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 a trasferire la proprietà del bene oggetto di causa in quanto i rappresentanti legali dei …
CE e AR LO erano sforniti delle necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del tribunale;
B. Riconoscere ed affermare che la efficacia dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 era espressamente condizionata all'ottenimento delle predette e necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del Tribunale;
C.
Riconoscere ed affermare che le predette e necessarie autorizzazioni del giudice tutelare e del tribunale non sono mai state richieste e men che meno ottenute;
D. Riconoscere ed affermare che l'atto sottoscritto in data 15/05/1989 si è risolto di diritto alla data del 31/12/1989;
E.
Riconoscere ed affermare che essa attrice ES non indica il momento iniziale dal quale far decorrere il termine utile al fine della usucapione;
F. Riconoscere ed affermare che, comunque, durante il tempo di vigenza dell'atto sottoscritto in data 15/05/1989 non poteva decorrere il termine ventennale per il compimento della usucapione;
G. Riconoscere ed affermare che l'accesso del tecnico estimatore del bene, su incarico dei proprietari e finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, è fatto idoneo ad interrompere il decorso del termine della usucapione”, vinte le spese di lite;
per MA RI RI nella qualità di madre e tutrice dell'interdetto
AR LO: “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo,
3 alla documentazione prodotta …, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, per il procedimento n.
19913/2013 R.G. … dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente all'intero compendio, formato da beni ereditati dagli eredi LO EN, LO CE e LO AR;
Dichiarare e affermare il diritto di ciascuno di essi … ad una quota pari ad un terzo dell'intero del compendio ereditario;
Procedere alla divisione dei beni in natura mediante la formazione delle rispettive quote;
Procedere all'attribuzione a ciascun condividente della quota di pertinenza anche mediante sorteggio facendo ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di trascrivere il relativo provvedimento o la emananda sentenza;
Determinare l'eventuale ammontare dei conguagli, procedendo alla loro compensazione e condannando le parti residuate debitrici al pagamento anche attraverso l'attribuzione di quanto residuato quale saldo attivo del conto corrente bancario di corrispondenza acceso su Cariparma, con sede in Napoli, Agenzia n. 3 portato dal numero 35498375;
in via gradata e nel caso si acceda alla divisione attraverso la vendita dei beni si chiede di procedersi alla divisione del ricavato assegnando agli istanti LO AR la quota parte di loro pertinenza”, vinte le spese di lite;
“per il procedimento n. 8288/2019 R.G., in quanto riunito, … dichiarare la domanda iniziale improcedibile ed improponibile;
rigettare la domanda principale di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto”, vinte le spese di lite;
per CE LO: “si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte ivi formulate. Impugna per quanto di ragione la C.T.U. e segnatamente: A) In relazione agli immobili non computati ai fini della divisione in quanto urbanisticamente non conformi, nella parte in cui non ne determina il potenziale valore anche in relazione alle concrete possibilità di sanatoria;
B) Nella parte in cui determina il valore locativo dell'appartamento sito alla via Divisione Siena n. 70 e occupato dalla coerede LO CE in € 191.025,26. Delle
4 due l'una: o esso rientra tra gli immobili edificati in abuso e non condonati e quindi non suscettibile di alcuna valutazione economica in quanto l'immobile non rientra nella comunione, come dedotto dal
C.T.U.;
ovvero se esso ha un valore locatizio, analogamente deve essere effettuata analoga valutazione per tutti gli altri immobili che, seppure non regolari dal punto di vista urbanistico, sono stati concessi comunque in locazione a terzi dal sig. LO EN il quale è stato l'unico coerede ad incassare per decenni i relativi canoni e in ogni caso nella disponibilità materiale di questi;
C) Alla luce di quanto esposto al punto sub b) si chiede pertanto che vengano determinati i valori locatizi di tutti gli immobili che, quantunque non urbanisticamente conformi, sono stati locati dal…LO EN con conseguente determinazione dei canoni da costui riscossi per
l'intero periodo e/o ne abbia avuto la disponibilità esclusiva. In ogni caso, si insiste per il rigetto della domanda della…. ES
IZ in quanto infondata in fatto ed in diritto”, “in ogni caso si insiste perché la ctu venga integrata alla luce delle osservazioni di cui sopra. In subordine, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse”, vinte le distraende spese di lite;
per IZ ES: “si riporta integralmente agli atti di causa nonché alla documentazione depositata chiedendo il pieno accoglimento delle difese spiegate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
5 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita
e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Giova premettere, inoltre, che la rimessione della causa in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni, investe il Tribunale del potere di decidere tutta la causa.
Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, occorre decidere, in via pregiudiziale, le domande proposte da IZ
ES nella causa n. 8288/2019 RG, riunita alla causa di scioglimento della comunione tra gli eredi LO n. 19913/2013
R.G. (nella quale IZ ES aveva spiegato intervento);
ciò in quanto risulta oggetto della domanda di divisione del compendio ereditario in successione di SE LO anche l'immobile del quale la ES rivendica la proprietà.
IZ ES ha convenuto in giudizio CE LO,
EN LO e MA RI RI, quest'ultima nella qualità di tutrice dell'interdetto AR LO, chiedendo al Tribunale di:
1) dichiararla “proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Napoli V traversa provinciale 143 'composto da un vano con angolo cottura e
w.c.”, in virtù di acquisto fattone dai LO il 15 maggio 1989;
6 2) dichiarare, in subordine, maturato l'acquisto in suo favore della proprietà per usucapione del predetto immobile “a far data dall'atto di vendita del 15 maggio 1989”;
3) condannare, in via ulteriormente subordinata, i convenuti alla restituzione di tutte le spese anticipate per la gestione, la cura e la manutenzione dell'immobile de quo, “non inferiori ad € 15.000,00”.
La domanda sub 1) è infondata.
Il titolo che la ES invoca a fondamento del suo diritto di proprietà è costituito da una scrittura privata denominata “contratto di vendita” del 15.5.1989 (cfr. doc. 3 dell'indice della ES) sottoscritto da EN LO, LF SA, nella qualità di tutore dell'interdetto AR LO, ER GL, nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia minore CE LO, e
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