Trib. Salerno, sentenza 18/10/2024, n. 2008

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 18/10/2024, n. 2008
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2008
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 17 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6297.23 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
AN RI, nato il [...] a [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'avv.to Giuseppina, Sabina Impemba del Foro di
Salerno, ed elettivamente domiciliato in Serre(SA) alla via Gioacchino Murat;
Opponente
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. Diego
Buono, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Garzilli del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20;

Opposto
Avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza : i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2023 BI EN proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 658/2023 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione
Lavoro in data 5.10.2023 e notificato il 6.10.2023, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della SS italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti della somma di € 121.052,84, oltre accessori e spese del monitorio.
L'opponente lamentava la illegittimità delle pretese della CIPAG in quanto, sebbene iscritto al
Collegio geometri di Salerno, non avrebbe mai esercitato la professione di geometra neppure in maniera occasionale, anche perché afflitto da gravi problemi di salute, essendo invalido civile e titolare di assegno di invalidità mensile. Parte opponente evidenziava che la Corte di SSzione , con la sentenza n. 5375 del 22 febbraio 2019 sarebbe intervenuta sul tema dell'obbligo di iscrizione alla SS dei Geometri , prevista dallo Statuto, per quei professionisti che, pur essendo iscritti all'albo, non esercitano la professione con carattere di continuità , evidenziando l'evidente contrasto con quanto previsto dalla normativa di legge , che avrebbe richiesto l'esercizio della libera professione con carattere di abitualità , e quanto invece disposto dalla normativa statutaria.
Il ricorrente eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione , per gli anni dal 2002 al 2017, della pretesa creditoria vantata dall'opposta, non avendo la stessa compiuto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale prima della notifica del decreto ingiuntivo;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito che questi, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliesse l'opposizione per i motivi esposti e, per l' effetto, revocasse e/o annullasse il Decreto Ingiuntivo n. 658/2023 siccome errato, ingiusto ed illegittimo, con conseguente vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta alla SS italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio e concludeva quindi per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , sulle conclusioni rassegnate in atti, il Giudice ha deciso la causa da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente contesta la pretesa contributiva della SS Geometri innanzitutto sull'assunto che egli non avrebbe svolto
l'attività professionale di geometra , neppure in maniera occasionale, e che la sola iscrizione all'albo dei geometri non implicherebbe alcuna presunzione di attività professionale . Ma , sotto tale profilo , l'opposizione è infondata .
Occorre tener presente che: la SS di previdenza dei Geometri liberi professionisti, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato con il D. Leg.vo 509/1994, ha acquisito una propria autonomia gestionale che le consente di definire i principi ai quali orientare il proprio operato, purché nel rispetto del perseguimento dei fini pubblicistici;
la SS, pertanto, può disciplinare in autonomia le proprie previsioni statutarie e regolamentari, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, con il solo limite dell'interesse pubblico che è quello di assicurare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti, tenendo conto del vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio;
a tale scopo, la SS può adottare ed introdurre ogni strumento per garantire il raggiungimento dei fini pubblicistici e, dunque, non solo gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Lo Statuto della SS geometri prevede che siano obbligatoriamente iscritti, i geometri iscritti all'Albo professionale, che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. In tale ambito, l'Ente può procedere a verifiche ispettive sull'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei propri iscritti o sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese.
Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 5 del vigente Statuto della Cipag.Art.

5 - Iscritti



5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla SS i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di

Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla SS i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla SS per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la SS e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti.
In pratica, l'articolo introduce una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all'albo dei Geometri. Tale presunzione - sempre secondo le disposizioni di autoregolamentazione emanate dalla Cipag - è valida fino a prova contraria, che l'interessato è chiamato fornire tramite una autodichiarazione da presentarsi entro termini perentori.
Con più specifico riferimento all'iscrizione automatica alla SS del geometra, indipendentemente dall'esercizio dell'attività professionale in forma continuativa e/o occasionale, sono intervenute varie pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022, le quali hanno stabilito che per la
SS geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Il riferimento è alla pronuncia Cass. civ. 28/09/2022, n. 28188, la quale - nel solco di un consolidato orientamento espresso in diversi precedenti (ad esempio: Cass. civ. 10/03/2022, n. 7820: Cass. civ.
19/02/2021, n. 4568
) - ha ribadito che “In tema di SS dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta SS che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo
”.
Le citate sentenze della Corte di SSzione hanno superato il precedente orientamento, espresso in particolare da Cass. civ. 22/02/2019 n. 5375, la quale aveva evidenziato come l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esprimersi esclusivamente nella variazione delle aliquote contributive, nonché nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Detta autonomia non può viceversa spingersi ad introdurre una deroga a leggi dello Stato, nella fattispecie all'art. 22 della L. 773/1982, ridefinendo le regole relative all'iscrizione alla SS ed eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che - iscritti all'albo professionale e fruendo di altra forma tutela previdenziale - possono scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cipag.
Si rappresenta infatti che il citato art. 22 della L. 773/1982 subordina chiaramente l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d'iscrizione ad altra gestione obbligatoria.
La menzionata sentenza aveva pertanto ritenuto illegittime le pretese della Cipag di iscrizione alla
SS e versamento dei contributi, nei confronti dei Geometri che esercitano la
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