Trib. Locri, sentenza 08/02/2024, n. 122

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 08/02/2024, n. 122
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 122
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 707/2021
Il Giudice R V S all'udienza dell'8.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
) elettivamente domiciliato in Bovalino, Vico I
[...] C.F._2
Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. GIAMPAOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente
contro
), in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti SCARFONE VITTORIA e NERI VINCENZO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede legale di Catanzaro, in Via Lucrezia Della
Valle n. 34;

resistente
OGGETTO: pagamento TFR. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che il proprio dante causa era stato assunto con contratto a tempo Persona_1 indeterminato, a partire dal 18.4.2006, alle dipendenze dell dedotto che lo Org_1 stesso aveva successivamente prestato la propria attività lavorativa in favore dell fino alla data del decesso, verificatosi il 23.4.2016;
Controparte_1 rivendicato il diritto ex art. 2118 c.c. , a seguito di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, al pagamento di un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, pari a mesi 4 nonché al pagamento, ex art. 2122 c.c., del trattamento di fine rapporto spettante al de cuius;
lamentato che dette somme non gli erano state mai corrisposte nonostante apposite diffide;
concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto del sig. , nella qualità di erede del Parte_1 sig. , a vedersi corrispondere l'indennità di mancato preavviso di Persona_1 cui all'art. 27 del CCNL nonché il trattamento di fine rapporto maturato dallo stesso sig. per gli anni di lavoro dal 2006 al 2016 e, per l'effetto, Persona_1 condannare le parti resistenti, ognuno per le rispettive competenze, al pagamento della somma di euro 50.000,00, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, spese vinte.
Si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, deducendo nello specifico di aver già provveduto integralmente al soddisfacimento delle pretese avanzate.
La causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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