Trib. Ancona, sentenza 08/05/2024, n. 942
TRIB Ancona
Sentenza
8 maggio 2024
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8 maggio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1913/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata SE
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 1913/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
28/09/2023, scaduti (in data 18/12/2023) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:
FA IN OM SRL UNIPERSONALE (P.IVA: 02332740444) corrente in Via Archetti
7, Rapagnano (Fm) in persona del Curatore Dr Massimo Monti (C.F. [...])
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce all'atto di citazione notificato in data 12/04/2021 e depositato in data 19/04/2021 dall'Avv. Angelo Giardini del Foro di Macerata (C.F.:
[...]- PEC: avv.angelogiardini@pec.it - Fax: 0733.292967) presso il cui studio,
corrente in Corridonia (Mc), via Dell'Industria 304, è elettivamente domiciliato;
ammesso al gratuito patrocinio giusto decreto del Giudice delegato emesso ex art. 144 D.P.R. 115/2002 in data 16/11/2020;
-attore-
pagina 1 di 38 CONTRO
AT FA (c.f. [...]) nato a [...] il [...] e residente in Rapagnano,
Contrada Campogrande n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredina Marini (c.f.
[...]), con p.e.c. alfredina.marini@ordineavvocatifermopec.it e fax n. 0734 621434, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rapagnano, via Castelletta, in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata 02/07/2021;
-convenuto-
CONTRO
AT EN (c.f. [...]) nato a [...] il [...] ed ivi residente in
Contrada Campogrande n. 9 rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Michele Cardena' (C.F.
[...]) e dall'avv. Maurizio Minnucci (c.f [...]), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo, via Bellesi n. 66 in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021;
-convenuto-
OGGETTO: “azione ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore della società fallita;
risarcimento del
danno ex art. 2486 comma III c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 28/09/2023 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come verbale di udienza (e relativo allegato) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/04/2021 il Curatore del IM della società
IN OM s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 48 del 12/12/2019) conveniva in giudizio ex art. 146 L.F. i sig.ri UA FA e UA IO (padre e figlio) nella veste di amministratori della predetta società (UA FA dal 19/12/2017 al 27/9/2019 e UA IO dal
28/09/2017 al 12/12/2019) rassegnando le seguenti e testuali conclusioni (cfr. pagg. 21 e ss dell'atto di citazione): “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così
giudicare: NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 146 L.f. rispettivamente
dell'amministratore unico della IN OM sig. UA FA (per il periodo 19/12/2017-27/09/2018) e
dell'amministratore unico UA IO (per il periodo 28/09/2018-16/12/2019) per non aver adempiuto ai pagina 2 di 38 loro doveri con la diligenza del mandatario, compiendo atti di mala gestio, soprattutto violando i doveri imposti
dalla legge, nello specifico:
- omettendo di accertare il verificarsi della perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale della IN
OM e procedere agli adempimenti così come previsto dagli artt. 2484 e 2485 cc;
- omettendo di provvedere ex art. 2447 cc ai provvedimenti prescritti dalla legge in sede di riduzione del capitale
al di sotto del minimo legale (convocazione assemblea per deliberare aumento di capitale, o riduzione e
trasformazione regressiva) ed ex art. 2486 cc (gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e
del valore del patrimonio sociale) continuando invece a gestire la società e a proseguirne le attività
peggiorandone irreparabilmente la situazione patrimoniale, nonostante emergessero sin dal gennaio 2018 delle
perdite di notevole entità che riducevano il capitale sociale ben al di sotto dei minimi di legge, situazione poi
ulteriormente peggiorata anche dopo l'avvicendamento tra amministratori;
- procedendo ad operazioni di acquisto incaute, quali quelle verificatesi per l'acquisto dei cespiti della IN
ES per € 271.942,00 realizzate in data 13/09/2018 (mandato amministratore sig. FA UA - fatt. n.
638/2018 IN OM - DOC. 10) ed € 58.000,00 del 21/12/2018 (mandato amministratore IO UA -
fatt. n. 759/2018 - DOC. 11) in palese violazione degli artt. 2485-2486 cc ed in ancor più palese conflitto
d'interessi (il sig. IO UA era contemporaneamente amministratore della IN OM e della IN
ES in attesa di declaratoria di IM);
- omettendo di predisporre un fondo svalutazione dei crediti vantati nei confronti della IN ES, in
posizione di imminente IM dal 16/05/2018 per non aver ottenuto la concessione del concordato
preventivo (DOC. 4);
- procedendo ad operazioni distrattive quali la vendita dell'automobile Mercedes 320 cdi tg. ED726BD alla
società FE in data 13/12/2019, cioè il giorno dopo la dichiarazione di IM della IN OM
(mandato amministratore UA IO);
- non giustificando alla curatela un ammanco pecuniario di ben € 31.559,03 (mandato amministratore UA
IO);
CORE ai sensi degli artt. 2485-2486 cc i convenuti a pagare in favore del FA IN
OM il danno cagionato non inferiore ad € 900.000,00 di cui:
- € 398.000,00 addebitabili al sig. UA FA (per il periodo 19/12/2017-27/09/2018);
- € 502.000,00 addebitabili al sig. UA IO (per il periodo 27/09/2018-16/12/2019;
oltre rivalutazione,
interessi e costi della procedura fallimentare come sopra determinato pari alla differenza tra attivo e passivo
pagina 3 di 38 fallimentare, ovvero a pagare il danno da essi cagionato nella misura accertata in corso di causa, anche d'ufficio
in via equitativa, sia essa maggiore o minore rispetto alla quantificazione effettuata dalla EL attrice.
CONVERTIRE il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 17/02/2021 Tribunale SE NC
(Giudice Dott. Ausili RGN 5834/2020 - DOC. 33) in pignoramento, aumentandone le somme in base alle
richieste della EL (da € 104.755,36 previsti nell'ordinanza de qua ad € 900.000,00) ovvero in quell'altra
somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite” (cfr.
conclusioni confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
la difesa attorea alla udienza del 28/09/2023 ha precisato le conclusioni come da atto di citazione).
Prima della introduzione del giudizio (in particolare nel dicembre del 2020) la EL attrice aveva adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere ex art. 671 c.p.c. il sequestro conservativo in danno di entrambi i convenuti.
Con ordinanza del 16/02/2021 il Tribunale autorizzava -in favore della curatela ricorrente- il sequestro conservativo dei beni e crediti di cui era titolare IO UA fino alla concorrenza dell'importo di euro 104.755,36;
rigettava invece il ricorso nei confronti di FA UA con condanna del IM
alla rifusione delle spese in favore di quest'ultimo (cfr. ordinanza in atti che non risulta sia stata oggetto di reclamo).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021 si costituiva in giudizio il convenuto UA FA rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, nel merito respingere in ogni miglior modo, per
ragioni di rito e/o di merito tutte le domande proposte nei confronti del sig. FA UA. Con vittoria di spese
ed onorari da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria” (cfr. conclusioni rassegnate all'ultima pagina della citata comparsa, confermate e non modificate per non aver la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 28/09/2023).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021 si costituiva in giudizio UA
IO rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
per i titoli esposti nella narrativa rigettare le domande formulate dal IM IN OM srl nei confronti del
signor IO UA in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze professionali”
(cfr. conclusioni rassegnate all'ultima pagina della citata comparsa, confermate e non modificate per non aver la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 28/09/2023).
pagina 4 di 38
Alla prima udienza del 09/09/2021 il G.I. assegnava – come richiesto- i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c. (la difesa attorea ha depositato tutte e tre le memorie;
le difese dei convenuti non hanno depositato la memoria di cui al n. 1 e al n. 3 avendo provveduto al deposito della sola memoria di cui al n. 2).
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 21/02/2022 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17/02/2022) il G.I. – dato atto che nessuna delle parti aveva avanzato richieste di prova orale- ammetteva la TU sui seguenti e testuali quesiti:
“1) ricostruisca il TU le vicende che hanno interessato la società IN OM s.r.l. data della sua costituzione
alla data del suo IM;
2) accerti e descriva il TU, previo esame di tutta la documentazione versata in atti, in relazione ai convenuti 1)
il ruolo ricoperto da ciascuno all'interno della predetta società ;
2) il periodo di durata della carica;
3) le funzioni
(e/o effettive competenze) attribuite in concreto ai predetti e/o spettanti ex lege e le attività svolte e poste in essere
in relazione ai fatti oggetto di causa e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata SE
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 1913/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
28/09/2023, scaduti (in data 18/12/2023) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:
FA IN OM SRL UNIPERSONALE (P.IVA: 02332740444) corrente in Via Archetti
7, Rapagnano (Fm) in persona del Curatore Dr Massimo Monti (C.F. [...])
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce all'atto di citazione notificato in data 12/04/2021 e depositato in data 19/04/2021 dall'Avv. Angelo Giardini del Foro di Macerata (C.F.:
[...]- PEC: avv.angelogiardini@pec.it - Fax: 0733.292967) presso il cui studio,
corrente in Corridonia (Mc), via Dell'Industria 304, è elettivamente domiciliato;
ammesso al gratuito patrocinio giusto decreto del Giudice delegato emesso ex art. 144 D.P.R. 115/2002 in data 16/11/2020;
-attore-
pagina 1 di 38 CONTRO
AT FA (c.f. [...]) nato a [...] il [...] e residente in Rapagnano,
Contrada Campogrande n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredina Marini (c.f.
[...]), con p.e.c. alfredina.marini@ordineavvocatifermopec.it e fax n. 0734 621434, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rapagnano, via Castelletta, in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata 02/07/2021;
-convenuto-
CONTRO
AT EN (c.f. [...]) nato a [...] il [...] ed ivi residente in
Contrada Campogrande n. 9 rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Michele Cardena' (C.F.
[...]) e dall'avv. Maurizio Minnucci (c.f [...]), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo, via Bellesi n. 66 in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021;
-convenuto-
OGGETTO: “azione ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore della società fallita;
risarcimento del
danno ex art. 2486 comma III c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 28/09/2023 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come verbale di udienza (e relativo allegato) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/04/2021 il Curatore del IM della società
IN OM s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 48 del 12/12/2019) conveniva in giudizio ex art. 146 L.F. i sig.ri UA FA e UA IO (padre e figlio) nella veste di amministratori della predetta società (UA FA dal 19/12/2017 al 27/9/2019 e UA IO dal
28/09/2017 al 12/12/2019) rassegnando le seguenti e testuali conclusioni (cfr. pagg. 21 e ss dell'atto di citazione): “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così
giudicare: NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 146 L.f. rispettivamente
dell'amministratore unico della IN OM sig. UA FA (per il periodo 19/12/2017-27/09/2018) e
dell'amministratore unico UA IO (per il periodo 28/09/2018-16/12/2019) per non aver adempiuto ai pagina 2 di 38 loro doveri con la diligenza del mandatario, compiendo atti di mala gestio, soprattutto violando i doveri imposti
dalla legge, nello specifico:
- omettendo di accertare il verificarsi della perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale della IN
OM e procedere agli adempimenti così come previsto dagli artt. 2484 e 2485 cc;
- omettendo di provvedere ex art. 2447 cc ai provvedimenti prescritti dalla legge in sede di riduzione del capitale
al di sotto del minimo legale (convocazione assemblea per deliberare aumento di capitale, o riduzione e
trasformazione regressiva) ed ex art. 2486 cc (gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e
del valore del patrimonio sociale) continuando invece a gestire la società e a proseguirne le attività
peggiorandone irreparabilmente la situazione patrimoniale, nonostante emergessero sin dal gennaio 2018 delle
perdite di notevole entità che riducevano il capitale sociale ben al di sotto dei minimi di legge, situazione poi
ulteriormente peggiorata anche dopo l'avvicendamento tra amministratori;
- procedendo ad operazioni di acquisto incaute, quali quelle verificatesi per l'acquisto dei cespiti della IN
ES per € 271.942,00 realizzate in data 13/09/2018 (mandato amministratore sig. FA UA - fatt. n.
638/2018 IN OM - DOC. 10) ed € 58.000,00 del 21/12/2018 (mandato amministratore IO UA -
fatt. n. 759/2018 - DOC. 11) in palese violazione degli artt. 2485-2486 cc ed in ancor più palese conflitto
d'interessi (il sig. IO UA era contemporaneamente amministratore della IN OM e della IN
ES in attesa di declaratoria di IM);
- omettendo di predisporre un fondo svalutazione dei crediti vantati nei confronti della IN ES, in
posizione di imminente IM dal 16/05/2018 per non aver ottenuto la concessione del concordato
preventivo (DOC. 4);
- procedendo ad operazioni distrattive quali la vendita dell'automobile Mercedes 320 cdi tg. ED726BD alla
società FE in data 13/12/2019, cioè il giorno dopo la dichiarazione di IM della IN OM
(mandato amministratore UA IO);
- non giustificando alla curatela un ammanco pecuniario di ben € 31.559,03 (mandato amministratore UA
IO);
CORE ai sensi degli artt. 2485-2486 cc i convenuti a pagare in favore del FA IN
OM il danno cagionato non inferiore ad € 900.000,00 di cui:
- € 398.000,00 addebitabili al sig. UA FA (per il periodo 19/12/2017-27/09/2018);
- € 502.000,00 addebitabili al sig. UA IO (per il periodo 27/09/2018-16/12/2019;
oltre rivalutazione,
interessi e costi della procedura fallimentare come sopra determinato pari alla differenza tra attivo e passivo
pagina 3 di 38 fallimentare, ovvero a pagare il danno da essi cagionato nella misura accertata in corso di causa, anche d'ufficio
in via equitativa, sia essa maggiore o minore rispetto alla quantificazione effettuata dalla EL attrice.
CONVERTIRE il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 17/02/2021 Tribunale SE NC
(Giudice Dott. Ausili RGN 5834/2020 - DOC. 33) in pignoramento, aumentandone le somme in base alle
richieste della EL (da € 104.755,36 previsti nell'ordinanza de qua ad € 900.000,00) ovvero in quell'altra
somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite” (cfr.
conclusioni confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
la difesa attorea alla udienza del 28/09/2023 ha precisato le conclusioni come da atto di citazione).
Prima della introduzione del giudizio (in particolare nel dicembre del 2020) la EL attrice aveva adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere ex art. 671 c.p.c. il sequestro conservativo in danno di entrambi i convenuti.
Con ordinanza del 16/02/2021 il Tribunale autorizzava -in favore della curatela ricorrente- il sequestro conservativo dei beni e crediti di cui era titolare IO UA fino alla concorrenza dell'importo di euro 104.755,36;
rigettava invece il ricorso nei confronti di FA UA con condanna del IM
alla rifusione delle spese in favore di quest'ultimo (cfr. ordinanza in atti che non risulta sia stata oggetto di reclamo).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021 si costituiva in giudizio il convenuto UA FA rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, nel merito respingere in ogni miglior modo, per
ragioni di rito e/o di merito tutte le domande proposte nei confronti del sig. FA UA. Con vittoria di spese
ed onorari da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria” (cfr. conclusioni rassegnate all'ultima pagina della citata comparsa, confermate e non modificate per non aver la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 28/09/2023).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2021 si costituiva in giudizio UA
IO rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
per i titoli esposti nella narrativa rigettare le domande formulate dal IM IN OM srl nei confronti del
signor IO UA in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze professionali”
(cfr. conclusioni rassegnate all'ultima pagina della citata comparsa, confermate e non modificate per non aver la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 28/09/2023).
pagina 4 di 38
Alla prima udienza del 09/09/2021 il G.I. assegnava – come richiesto- i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c. (la difesa attorea ha depositato tutte e tre le memorie;
le difese dei convenuti non hanno depositato la memoria di cui al n. 1 e al n. 3 avendo provveduto al deposito della sola memoria di cui al n. 2).
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 21/02/2022 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17/02/2022) il G.I. – dato atto che nessuna delle parti aveva avanzato richieste di prova orale- ammetteva la TU sui seguenti e testuali quesiti:
“1) ricostruisca il TU le vicende che hanno interessato la società IN OM s.r.l. data della sua costituzione
alla data del suo IM;
2) accerti e descriva il TU, previo esame di tutta la documentazione versata in atti, in relazione ai convenuti 1)
il ruolo ricoperto da ciascuno all'interno della predetta società ;
2) il periodo di durata della carica;
3) le funzioni
(e/o effettive competenze) attribuite in concreto ai predetti e/o spettanti ex lege e le attività svolte e poste in essere
in relazione ai fatti oggetto di causa e
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