Trib. Palermo, sentenza 22/05/2024, n. 2262
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 3862/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
MARIA FA, rappresentata e difesa dall'avv. ERASMO
TARANTINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Palermo, Piazza Leoni n. 49.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI GLORIA MARCO ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali Inps, siti in Palermo,
Via F. Laurana n. 59.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 20/5/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande avanzate in ricorso per il periodo dall'1/11/2021 in poi.
1
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico dell'Inps le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/4/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps e, avendo premesso di essere titolare di pensione ai superstiti n. 20100115/SO e di avere presentato, in data 18/10/2021, apposita domanda amministrativa al fine di fruire, quale vedova inabile, dell'Assegno per il
Nucleo Familiare a far data dall'1/5/2019 (data di decorrenza della pensione ai superstiti), lamentava che l'Istituto convenuto, anche a seguito del ricorso amministrativo presentato il 31/3/2022, non aveva dato alcun riscontro alla succitata istanza e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che la Sig.ra FA IA, a decorrere dal 01/05/2019, era assolutamente inabile a proficuo lavoro e, per l'effetto, dire e dichiarare che l'odierna ricorrente, da tale data, ha diritto all'erogazione dell'Assegno per il Nucleo
Familiare, quale vedova inabile, sulla pensione n.20100115/SO, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria;
per l'effetto ➢ condannare
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione della prestazione in oggetto in favore della Sig.ra FA IA, a decorrere dal 01/05/2019, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Inps esponeva che a seguito di visita medica la ricorrente era stata riconosciuta inabile al proficuo lavoro, con decorrenza dal 18/10/2021, e che gli Assegni per il Nucleo Familiare le erano stati pagati nel mese di giugno 2022 con decorrenza dall'1/11/2021, e pertanto chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita mediante ctu medica, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Appare, innanzitutto, utile rammentare come l'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, abbia introdotto
l'Assegno per il Nucleo familiare, prevedendo in particolare che “Per i lavoratori
2 dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a