Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11170

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11170
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11170
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 6 novembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 25436/2023 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Gatti e Silvia Parte_1
Bottega ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Via
Fornovo n. 3 giusta delega allegata al ricorso su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTI
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere stato assunto, in data 10 gennaio 2023, dalla con CP_1
contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato con scadenza il 9 luglio 2023;

-che il contratto collettivo applicato è quello del trasporto merci, con l'attribuzione del quinto livello di inquadramento e la qualifica professionale di addetto all'imballaggio ed al magazzino;

-di aver ricevuto, al momento della instaurazione del rapporto, un contratto non sottoscritto dal datore di lavoro;

-che, in ogni caso, i dati del contratto sono conformi a quelli contenuti nella comunicazione obbligatoria redatta dal datore di lavoro e dalla unica Pt_2
busta paga consegnata;

-di aver reso, durante tutto il rapporto di lavoro, le proprie prestazioni presso i locali della nella sua sede operativa di Via di Grotte Portella 5, CP_2
Frascati, mentre la sede legale societaria è in Roma, Via Monti Parioli 28;

-di essersi recato presso i locali della dal lunedì al venerdì, dalle ore CP_2
08:00 alle ore 18:30/19:00 con una pausa di un'ora, svolgendo attività di imballaggio di prodotti alimentari e carico sui mezzi di trasporto;

-che le direttive erano fornite da un tale di cui esso ricorrente ignora il Per_1
cognome;

-di aver percepito solo la prima retribuzione dalla con più CP_2
pagamenti in contanti;

-di essersi, pertanto, visto costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 26 maggio 2023;

-che entrambe le società, qualunque sia il rapporto tra le stesse intercorrente, sono responsabili dei mancati pagamenti;

-che la utilizzava per la movimentazione dei materiali da lei stoccati CP_2
personale di diverse cooperative, tra cui i dipendenti della che è CP_1
una cooperativa che opera nel settore della movimentazione e trasporto merci e, in particolare, utilizzava le prestazioni lavorative di esso ricorrente per la
movimentazione della merce stipata nei suoi magazzini, l'imballaggio e il carico sui mezzi di
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