Trib. Foggia, sentenza 08/10/2024, n. 2657
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza dell'8 ottobre 2024 tenuta all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6907/2021 R.G.L. promosso da
NE GI rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG)
Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al
n.19851 serie 1T , dagli avv.ti IO Peco e Domenico Longo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli
Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45
resistente
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato nell'anno 2018 e per 152 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola BA NA ha dedotto che l'INPS aveva comunicato il disconoscimento delle giornate.
Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale di: “1) dichiarare il diritto alla permanenza dell'istante negli elenchi anagrafici comunali
O.T.D., delle giornate lavorative prestate nell'anno 2018 pari a totali
152, anche come periodi utili ai fini contributivi e per l'effetto, condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i suddetti periodi contributivi;
2) dichiarare il diritto dell'istante a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in costanza di tale iscrizione, con condanna al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali collegate, ovvero alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o non erogato in forza del provvedimento di disconoscimento;
3) condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Angela
Tarantino, antistataria.”
L'INPS, costituitosi tempestivamente, ha contestato l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, rilevato che parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testi ammessi, la causa viene decisa, acquisite le produzioni documentali versate in atti e sulla base degli scritti difensivi, mediante deposito della presente sentenza contestuale
*****
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez.
L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e
la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando alla data odierna per l'escussione dei testi ammessi. Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa. Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola BA NA e riferito al periodo compreso tra il
1.03.2017 al 30.09.2020 e dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta BA NA, con sede legale in San Ferdinando di
Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig. DU TU, presso il Comando dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. Raffaele Barile, come documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. DU TU ha costituito l'omonima impresa agricola
a febbraio del 2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal 12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all'Inps di essere azienda senza terra, cioè impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente CI TI ([...]).
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il 19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
10. In tale DA quale ha confermato il fabbisogno di 200 giornate, ma ha sostituito il venditore precedentemente indicato CI TI con due nuovi venditori, Di IO AT e Di LE PP.
11. Con la nuova DA l'impresa è stata iscritta all'archivio aziende agricole dell'Inps con inizio attività l'1/3/2017, con l'avvertimento che avrebbe
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza dell'8 ottobre 2024 tenuta all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6907/2021 R.G.L. promosso da
NE GI rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG)
Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al
n.19851 serie 1T , dagli avv.ti IO Peco e Domenico Longo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli
Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45
resistente
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato nell'anno 2018 e per 152 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola BA NA ha dedotto che l'INPS aveva comunicato il disconoscimento delle giornate.
Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale di: “1) dichiarare il diritto alla permanenza dell'istante negli elenchi anagrafici comunali
O.T.D., delle giornate lavorative prestate nell'anno 2018 pari a totali
152, anche come periodi utili ai fini contributivi e per l'effetto, condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i suddetti periodi contributivi;
2) dichiarare il diritto dell'istante a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in costanza di tale iscrizione, con condanna al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali collegate, ovvero alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o non erogato in forza del provvedimento di disconoscimento;
3) condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Angela
Tarantino, antistataria.”
L'INPS, costituitosi tempestivamente, ha contestato l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, rilevato che parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testi ammessi, la causa viene decisa, acquisite le produzioni documentali versate in atti e sulla base degli scritti difensivi, mediante deposito della presente sentenza contestuale
*****
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez.
L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e
la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando alla data odierna per l'escussione dei testi ammessi. Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa. Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola BA NA e riferito al periodo compreso tra il
1.03.2017 al 30.09.2020 e dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta BA NA, con sede legale in San Ferdinando di
Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig. DU TU, presso il Comando dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. Raffaele Barile, come documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. DU TU ha costituito l'omonima impresa agricola
a febbraio del 2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal 12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all'Inps di essere azienda senza terra, cioè impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente CI TI ([...]).
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il 19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
10. In tale DA quale ha confermato il fabbisogno di 200 giornate, ma ha sostituito il venditore precedentemente indicato CI TI con due nuovi venditori, Di IO AT e Di LE PP.
11. Con la nuova DA l'impresa è stata iscritta all'archivio aziende agricole dell'Inps con inizio attività l'1/3/2017, con l'avvertimento che avrebbe
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