Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2024, n. 286

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2024, n. 286
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 286
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1246/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1246/2017
PROMOSSA DA
IN RM ET, C.F. [...], con il patrocinio degli
Avv.ti Antonio Federico Alessandro Petino e Pietro Ferlito, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Floriana Bologna, giusta procura in atti;

ATTORE
CONTRO
PATRONATO I.N.C.A. (ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI
ASSISTENZA) C.G.I.L., SEDE PROVINCIALE DI SIRACUSA, C.F. 80131910582, in persona del Direttore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Bongiovanni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

CONVENUTO
E CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA I.N.C.A. C.G.I.L., C.F.
80131910582, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Maria Afrodite Carotenuto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LO
Cataudella, giusta procura in atti;

CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO DI SIRACUSA, C.F. 80006320891, in persona del
Pag. 1 di 11
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Bongiovanni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.06.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da AR LO, tesa alla condanna dell'I.N.C.A., Sede Nazionale e/o dell'I.N.C.A., Sede Provinciale di Siracusa, al pagamento della somma di € 120.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
1.1. - A supporto della domanda, AR LO ha dedotto di aver formulato, in data
11.12.2001, su indicazione del Patronato I.N.C.A. di Siracusa, istanza di pensionamento all'INPS, e di essere stato collocato in pensione dall'1.01.2002. Tuttavia, il suddetto Patronato non avrebbe prospettato all'attore la possibilità di scegliere tra il Fondo Elettrici e il
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, facendolo optare per il primo sistema, rivelatosi meno vantaggioso del secondo.
2. - L'I.N.C.A. C.G.I.L. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la prescrizione del diritto vantato dall'attore;
c) l'infondatezza della domanda.
3. - L'I.N.C.A. C.G.I.L., Sede Provinciale di Siracusa, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la nullità del ricorso per violazione degli artt. 163, co. 3, nn. 2), 3) e 4), e 164 c.p.c.;
c) la prescrizione del diritto vantato dall'attore;
d) l'infondatezza della domanda.
3.1. - Con il medesimo atto di cui sopra, la Camera Confederale del Lavoro di Siracusa è intervenuta volontariamente nel presente giudizio.
4. - Disposto il mutamento del rito in quello ordinario e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova per testi e c.t.u.;
quindi, è stata posta in decisione all'udienza del 28.06.2023 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. - La domanda è fondata e va accolta.
5.1. - Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva del Patronato I.N.C.A. C.G.I.L. e di nullità della citazione sono infondate.
Pag. 2 di 11
L'I.N.C.A. (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza), istituito nel 1945 dalla
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), ha acquisito personalità giuridica di diritto privato in forza dell'art. 1, L. n. 112/1980. Ciò risulta confermato dall'art. 1, L. n.
152/2001
, che qualifica gli Istituti di patronato come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”.
La natura giuridica dell'I.N.C.A. è stata, peraltro, ulteriormente disciplinata dallo Statuto ratificato dal Consiglio Direttivo CGIL in data 07.10.2003, il quale statuisce che “L'INCA è costituito quale persona giuridica di diritto privato” (art. 1).
L'I.N.C.A. nazionale, pertanto, è un Istituto dotato di personalità giuridica, idoneo a divenire titolare di diritti e obblighi, sussistendo, dunque, in capo allo stesso la capacità di stare in giudizio.
L'ente convenuto, inoltre, per previsione statutaria è articolato territorialmente in sedi centrali, regionali e provinciali “strutturalmente autonome e con distinta responsabilità di gestione” (art. 15). La disciplina civilistica degli enti consente di ritenere la “autonomia strutturale” delle sedi territoriali quale soggettività giuridica della quale le sedi beneficiano, da intendersi come capacità giuridica e di agire, nonché capacità processuale.
Dunque, correttamente l'attore ha evocato in giudizio l'I.N.C.A. sede nazionale e l'I.N.C.A. sede provinciale, aventi entrambi la medesima legittimazione sostanziale passiva.
Al contrario, la CGIL di Siracusa, intervenuta autonomamente in giudizio, non ha alcuna titolarità passiva. Se è vero, infatti, che l'art. 15 dello Statuto INCA CGIL dispone che l'organizzazione e il personale delle strutture territoriali dell'INCA sono assicurati dalla competente struttura territoriale della CGIL, da tale dato non potrebbe discendere, come sostenuto dal Patronato convenuto, che di eventuali inadempienze degli operatori delle articolazioni territoriali debba rispondere la Camera del Lavoro CGIL di Siracusa, proprio perché le sedi territoriali dell'INCA sono articolazioni dell'Istituto medesimo e non della
Confederazione sindacale, pur se questa si faccia carico di oneri logistici e di personale.
6. - Come appena chiarito, l'INCA sede provinciale e l'INCA sede nazionale sono soggetti dotati entrambi di legittimazione processuale e ad entrambi è riferibile l'attività di assistenza
e consulenza svolta dagli ausiliari sul territorio, in quanto pienamente rientrante nello scopo statutario del Patronato, che si articola in sedi territoriali per motivi di natura schiettamente organizzativa.
Per tale ragione, tutte le diffide e richieste di risarcimento notificate dall'attore nei confronti del Patronato (cfr. docc. 4, 5, 6, fasc. attore), sono perfettamente idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento vantato dall'attore medesimo, anche se inviate solamente al Patronato nella sede provinciale di Siracusa, il cui Direttore, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'INCA, esercita la rappresentanza dell'Istituto nell'ambito territoriale ed esercita tutte le attività in rappresentanza dell'INCA.
Pag. 3 di 11
L'efficacia della richiesta di risarcimento, quale atto recettizio, è regolata dagli artt. 1334 e
1335 c.c. In particolare, l'art. 1335 c.c. pone il criterio generale per cui la conoscenza in capo al destinatario si presume quando l'atto è pervenuto al suo indirizzo.
Ebbene, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per indirizzo debba intendersi il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto, appare chiaro che, con riferimento ad una persona giuridica, l'ufficio di una determinata zona geografica si può considerare certamente come un idoneo indirizzo.
Trattasi, invero, di struttura organizzativa che deve certamente reputarsi nel suo effettivo dominio. Ne consegue che una richiesta inviata all'ufficio territorialmente competente svolge efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. Cass. n. 6284/2008).
6.1. - D'altra parte e con valore assorbente, vertendosi in tema di responsabilità solidale, risulta applicabile il principio generale dettato dall'art. 1310, co. 1, c.c., in base al quale gli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori.
7. - Nel merito, va premesso che la costituzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali.
La Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività, in precedenza non previste.
Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi