Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 79
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Testo completo
N. R.G. 3721/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3721/2023 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente a [...] C.F._1 e
, Parte_2 nata a [...] il [...] (Cf. ) e residente in [...] Rossini n. 33, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Paolo Mastrovito (Cf.
), del foro di Novara ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo C.F._3 professionista sito in Novara alla Via Dolores Bello n. 5 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 27/08/2024” Collegio del 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da ricorso introduttivo con richiesta di scioglimento del matrimonio civile […] alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre la quale abiterà la casa coniugale di proprietà del a lei assegnata, sita in Fiano Torinese (TO) alla Via Rossini n. Pt_1 33. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e relative alla vita quotidiana delle figlie ed in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione. I genitori, consapevoli del principio di bigenitorialità e riconoscendo il supremo interesse delle figlie a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con ambedue le figure genitoriali, si impegnano a non ostacolare il corretto e funzionale svolgimento del ruolo dell'altro genitore e a non ostacolare i rapporti con i parenti dell'altro (nonni, zii, cugini);
C. La dovrà provvedere al pagamento di tutte le utenze relative al suddetto immobile (luce, acqua, gas, abbonamento Pt_2 internet) nonché procedere alla volturazione delle utenze entro e non oltre la data del deposito del ricorso nonché farsi carico delle spese relative alla manutenzione caldaia, pulizia annuale camino e all'acquisto del pellet per il riscaldamento;
D. Il OT si farà interamente carico del pagamento delle rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e ciò sino alla naturale estinzione;
nel caso in cui la dovesse iniziare una convivenza